Bari, bimbo con due padri e una madre: perché la Corte ha detto sì?

Il Comune aveva negato la trascrizione ipotizzando una maternità surrogata nascosta. La Corte di Bari ha escluso la GPA e riconosciuto l’adozione pronunciata in Germania

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Un bambino di quattro anni, nato in Germania e cresciuto da due padri, ora è riconosciuto con lo stesso status anche all’anagrafe italiana. La madre biologica, un’amica di lunga data della coppia, lo aveva riconosciuto alla nascita insieme al padre biologico. In Germania il marito di quest’ultimo, cittadino italo-tedesco con cui vive da oltre dieci anni, aveva già ottenuto l’adozione del bambino. È quando quella famiglia chiede di entrare anche nei registri italiani che la vicenda finisce davanti ai giudici.

Il Comune aveva rifiutato la trascrizione dell’atto straniero ipotizzando che dietro l’adozione potesse esserci una maternità surrogata “nascosta”. Dinanzi la Corte d’Appello di Bari, però, i due padri hanno prodotto una relazione dei servizi sociali tedeschi redatta per l’adozione del figlio del partner: “entrambi i partners esercitano la responsabilità genitoriale sul bambino”, che “sin dalla nascita, vive insieme a loro”. La relazione attesta anche il consenso della madre biologica all’adozione.

Dopo avere escluso la maternità surrogata e qualsiasi “patto gestazionale” vietato, la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto italiano l’adozione pronunciata in Germania, disponendo la trascrizione dell’atto anche in Italia.

Perché non è un caso di maternità surrogata

“La trascrizione in Italia di un atto straniero sulla filiazione incontra il limite dell’ordine pubblico se lo status del minore si forma attraverso pratiche incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento”.

La maternità surrogata è il caso più discusso negli ultimi anni, ma non l’unico: il controllo riguarda anche gli effetti concreti dell’atto straniero, la tutela della dignità della persona, il rispetto delle regole sulla filiazione e l’assenza di accordi contrari ai principi inderogabili dell’ordinamento.

L’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 vieta la maternità surrogata e sanziona chiunque la “realizza, organizza o pubblicizza”. La l. n. 169 del 2024 ha rafforzato ulteriormente questo divieto, estendendo la perseguibilità della pratica anche se realizzata all’estero da cittadini italiani.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38162 del 2022, hanno chiarito che il divieto di GPA costituisce un principio di ordine pubblico perché tutela “la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione”. La validità dello status nel Paese straniero non basta, da sola, a imporne automaticamente la trascrizione in Italia.

La Corte d’Appello di Bari ha escluso che il rapporto di filiazione fosse nato da una pratica vietata dall’ordinamento. I giudici hanno valorizzato:

Quando l’atto straniero arriva nei registri italiani

“Ogni qualvolta la surrogazione di maternità è praticata all’estero, la questione dello status del nato […] si traduce nel problema del riconoscimento in Italia della genitorialità acquisita al di fuori dei confini nazionali”.

Le Sezioni Unite descrivono così il momento in cui un atto formato all’estero incontra il diritto italiano; non basta che quello status sia valido nel Paese in cui è nato.
La trascrizione è il passaggio che consente a uno status familiare già riconosciuto all’estero di produrre effetti anche in Italia: responsabilità genitoriale, documenti anagrafici, scelte sanitarie, successione, diritti ereditari, continuità del rapporto giuridico con chi esercita la funzione genitoriale. Senza trascrizione, quello status può restare frammentato: figlio in uno stato, non pienamente figlio nell’altro.

“L’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 vieta la trascrizione degli atti stranieri contrari all’ordine pubblico”.

La verifica riguarda gli effetti che quell’atto produrrebbe in Italia. I giudici di Piazza Cavour spiegano che “entra in campo il limite dell’ordine pubblico internazionale” se il riconoscimento dello status ottenuto all’estero coinvolge principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
La contrarietà all’ordine pubblico non si esaurisce nella maternità surrogata. Viene in rilievo anche davanti a provvedimenti stranieri privi di una verifica effettiva del consenso delle persone coinvolte, ad atti che incidono sulla filiazione senza garanzie sull’identità del minore o a status familiari costruiti senza un reale accertamento del rapporto parentale.

La legge n. 218 del 1995 disciplina il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti. L’art. 64 riguarda il riconoscimento delle sentenze straniere; l’art. 65 i provvedimenti relativi ai rapporti di famiglia; l’art. 67 consente di rivolgersi al giudice se il riconoscimento viene eccepito o negato. È il percorso seguito anche nel caso deciso dai giudici pugliesi dopo il rifiuto opposto dal Comune.

La riforma del 1995 ha superato il principio secondo cui una sentenza straniera non poteva produrre effetti in Italia senza un preventivo procedimento di delibazione. Il riconoscimento opera oggi in via automatica quando ricorrono i requisiti fissati dall’art. 64 l. n. 218/1995. La materia della filiazione e dell’adozione dei minori continua però a richiedere un controllo rigoroso. La Cassazione ha escluso il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri in materia di adozioni di minori (Cass. sent. n. 6079/2006; Cass. sent. 19450/2011).

Le Sezioni Unite ricordano infine che il rischio di frammentazione dello status personale del minore, una condizione familiare riconosciuta in uno Stato e disconosciuta in un altro con effetti diretti sull’identità giuridica e sulla continuità dei rapporti familiari.

Il minore al centro, senza automatismi

“L’interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse tiranno (Corte costituzionale sentenza n. 68 del 2025)”.

Lo status del figlio non può essere trattato come un riflesso secondario delle scelte degli adulti, ma nemmeno può trasformarsi nella formula capace di superare ogni limite dell’ordinamento.

La Consulta collega il riconoscimento dello status filiationis all’identità personale del nato e richiama la necessità di garantire la “permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici”, quando quei rapporti corrispondono a una responsabilità genitoriale concreta e continuativa. Il rischio è la distanza tra realtà familiare e realtà legale: un bambino che vive dentro una relazione stabile e riconosciuta all’estero può restare privo, in Italia, di uno “stato giuridico certo e stabile” coerente con la sua vita familiare.
Le Sezioni Unite del 2022 ricordano che “la filiazione riguarda un profilo basilare dell’identità stessa del minore”. Non basta il desiderio degli adulti. Serve una relazione effettiva, già radicata nella vita del bambino, verificata attraverso la continuità della cura, della responsabilità e dei legami familiari.

L’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983 si muove dentro questa logica. L’ordinamento italiano conosce già uno strumento capace di riconoscere legami ulteriori senza cancellare quelli biologici, proprio per evitare che rapporti familiari già esistenti restino privi di tutela giuridica.

La pronuncia dei giudici pugliesi non introduce una regola generale sulla triplice genitorialità e non elimina il filtro dell’ordine pubblico. Quando lo status del minore è già formato all’estero, la relazione familiare è provata e non emerge una pratica vietata, il diritto italiano non può fermarsi alla distanza tra quella famiglia e il modello ordinario. Deve misurare le conseguenze concrete che il mancato riconoscimento produce sull’identità giuridica e sulla continuità della vita familiare del bambino.

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