IMU: quali sono le categorie catastali per immobili, terreni e fabbricati

Per calcolare correttamente l'ammontare dell'IMU che deve essere versata è necessario conoscere la categoria catastale a cui appartiene l'immobile

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Ogni anno i contribuenti devono passare alla casa per fare il versamento dell’IMU. Le scadenze da ricordare sono sempre due: il 16 giugno per l’acconto ed il 16 dicembre per il saldo. Nel caso in cui queste due date dovessero cade un giorno festivo, la deadline viene sposta al primo giorno feriale successivo.

Ogni immobile viene classificato sulla base di elementi identificativi ben precisi, utili per poterne determinare il valore e la rendita. Ai fini dell’IMU ad esempio, è importante essere a conoscenza della categoria catastale dell’immobile di riferimento, ovvero l’appartenenza dello stesso ad uno dei 6 gruppi catastali previsti dalla legge.

Con il termine “categorie catastali” si intende quindi un indice di riferimento determinato dall’Agenzia delle Entrate (che nel dicembre 2012 ha incorporato l’Agenzia del Territorio), che viene assegnato ad un immobile in funzione delle sue caratteristiche e della sua destinazione d’uso.

Quali sono i 6 gruppi catastali importanti per l’IMU

Ad ogni immobile viene assegnata una categoria identificata con una lettera:

Ad ogni lettera viene assegnata una classe catastale relativa ai servizi, ai vani, alla posizione e al grado di finitura dell’immobile. Nello specifico, le categorie catastali degli immobili del gruppo A sono le seguenti:

Le categorie catastali degli immobili del gruppo C invece sono:

Come conoscere le categorie catastali

La categoria catastale di un immobile è desumibile attraverso una visura catastale che può essere richiesta presso l’Agenzia delle Entrate dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato.

Le attività agricole e i terreni agricoli invece, sono definiti dall’art. 32 del T.U.I.R. e sono considerate tali:

I terreni per i quali non è dovuta l’IMU sono i seguenti:

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