Imposta di registro del preliminare di compravendita, chiarimenti del Fisco

Il Fisco chiarisce: l'imposta di registro fissa del contratto preliminare non è rimborsabile, consolidando le regole sulla fiscalità immobiliare

Pubblicato: 9 Maggio 2024 09:02

Francesca Secci

Giornalista

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il processo di acquisto immobiliare in Italia comporta diverse fasi burocratiche, inclusa la registrazione del contratto preliminare. Un aspetto chiave di questo processo è la gestione delle imposte, specificamente l’imposta di registro. Di recente, il Fisco ha chiarito alcuni dubbi riguardo la possibilità di detrarre l’imposta di registro fissa versata durante questa fase preliminare. In altre parole, ci si chiede se è possibile che l’imposta fissa pagata in fase preliminare della compravendita possa essere rimborsata.

Il chiarimento fornito dal Fisco elimina ogni ambiguità riguardo le detrazioni applicabili nel processo di compravendita immobiliare.

Dettagli sulle imposte del contratto preliminare

Il contratto preliminare, o compromesso, serve a garantire che entrambe le parti, venditore e acquirente, si impegnino a concludere la vendita definitiva. Spesso è utilizzato quando l’acquirente necessita di tempo per ottenere un finanziamento, o il venditore attende la consegna di un’altra abitazione. La forma scritta è obbligatoria per la validità di questo accordo, che può essere redatto come scrittura privata semplice, scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Per la registrazione di tale contratto, sono dovute l’imposta di registro fissa di 200 euro e l’imposta di bollo. Questo onere fisso è indipendente dal valore dell’immobile oggetto di negoziazione.

L’imposta di bollo invece, varia in base alla modalità di redazione del contratto: 16 euro per ogni quattro facciate o per ogni cento righe in caso di scrittura privata semplice, e 155 euro se il contratto è formalizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Detrazioni e rimborsi

Le imposte proporzionali pagate durante la fase preliminare possono essere detratte dalle tasse dovute alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Inoltre, se l’imposta proporzionale versata risulta superiore all’imposta dovuta per il contratto definitivo, è possibile richiedere il rimborso della differenza. Questa richiesta deve essere presentata entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo all’ufficio che ha effettuato la registrazione.

Chiarimenti del Fisco: non detraibilità dell’imposta fissa

Il dubbio sollevato riguardava la possibilità di detrarre l’imposta di registro fissa di 200 euro pagata in fase di registrazione del contratto preliminare. La risposta del Fisco, pubblicata su “Fisco Oggi”, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stata chiara: tale imposta non è detraibile nel contratto definitivo di compravendita.

Anche se l’imposta di registro fissa non è rimborsabile, le normative offrono altre vie per recuperare parte degli oneri fiscali sostenuti, facilitando così il percorso degli acquirenti immobiliari.

Infatti, il Fisco ha specificato che se nel contratto preliminare si effettua un pagamento, come una caparra confirmatoria o un acconto sul prezzo di vendita, si applica un’imposta di registro proporzionale. Quest’ultima ammonta allo 0,50% sulle somme date come caparra e al 3% sull’acconto del prezzo. Queste imposte pagate saranno poi detraibili dai tributi dovuti alla stipula del contratto definitivo.

Procedura di registrazione

Per la validità legale, il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta e registrato entro 20 giorni dalla firma. Se la registrazione è effettuata tramite atto notarile, il termine si estende a 30 giorni. Questa prassi assicura che tutti i dettagli finanziari e le obbligazioni delle parti siano debitamente documentati e riconosciuti dalle autorità fiscali.

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