Come regolarizzare le fatture con Iva ricevute da soggetti non residenti

Nelle operazioni B2B i soggetti non residenti devono emettere delle fatture senza Iva, per le quali si applicano le regole del reverse charge. Come correggere eventuali errori

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quando si riceve una fattura da un soggetto non residente, il contribuente italiano passivo Iva deve regolarizzare il documento che gli è arrivato. L’obbligo insiste sulle operazioni relative alla cessione di beni e prestazioni – in questa sede ci riferiamo unicamente alle operazioni B2B, ossia tra operatori commerciali e non tra privati – e deve essere assolto attraverso queste due operazioni:

A prevedere queste disposizioni è l’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/72.

Quando è necessario regolarizzare una fattura

I contribuenti sono tenuti a regolarizzare le fatture emesse dai soggetti non residenti in Italia nel caso in cui il cedente non sia titolare di una partita Iva italiana. Questa situazione si realizza nel momento in cui (le due opzioni sono alternative, non si concretizzano simultaneamente):

Quando si dovesse venire a verificare la seconda situazione, potrebbe accadere che il soggetto non residente attraverso la propria partita Iva italiana in modo errato effettui la rivalsa Iva per un’operazione rilevante nel nostro paese (la situazione viene ampiamente descritta all’interno della risoluzione n. 21/E/15 dell’Agenzia delle Entrate).

Il soggetto, che riceve la fattura con l’Iva esposta, in questo caso, si trova in una situazione di irregolarità. Onde evitare l’applicazione di sanzioni previste non si deve procedere con un’indebita detrazione dell’imposta. Siamo di fronte ad una situazione delicata, che deve essere gestita correttamente per non avere problemi fiscali.

Le sanzioni previste in caso di errore

La fattura emessa da un soggetto non residente può trarre in inganno, perché prevede l’assolvimento dell’Iva. Questo avviene quando il cessionario utilizza la propria partita Iva italiana: la normativa in materia prevede che, nel caso in cui l’imposta sul valore aggiunto sia territorialmente rilevante nel paese del committente devono essere applicate le norme previste dal reverse charge.

Quali sono gli accorgimenti che devono essere adottati nel momento in cui si dovesse ricevere una fattura contenente questo tipo di errore?

Prima di addentrarci nella risposta a questa domanda è necessario sottolineare che l’Iva viene esposta in fattura perché il soggetto estero ha effettuato un’identificazione diretta o ha nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. Quando si concretizza praticamente questa situazione, la territorialità delle operazioni B2B deve essere effettuata applicando l’Iva italiana, ma deve essere utilizzato il meccanismo dell’inversione contabile, operazione che deve essere gestita direttamente dal committente. Ossia da soggetto che riceve la fattura.

Questo è il motivo per il quale quando si riceve per errore una fattura contenente l’Iva italiana è necessario gestire la pratica correttamente, in modo da non effettuare delle operazioni irregolari. Nel caso in cui il cessionario dovesse registrare e detrarre l’Iva che è stata esposta in fattura, detrae irregolarmente l’imposta, operazione che prevede una sanzione che oscilla tra 500 euro e 10.000 euro ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs n. 471/97.

Le soluzioni per evitare delle sanzioni

Come devono comportarsi quanti ricevono delle fatture errate per evitare le sanzioni? Purtroppo, al momento, non ci sono dei documenti ufficiali attraverso i quali vengano fornite delle soluzioni utili in questo senso. Non si è a conoscenza di quale sia l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che non ha fornito delle indicazioni su quale debba essere il comportamento del cessionario per evitare di ricevere delle sanzioni.

Le sanzioni vengono emesse per un motivo: il cessionario che detrae l’Iva esposta in fattura effettua un’operazione irregolare. In linea strettamente teorica il comportamento corretto da tenere, a questo punto, sembrerebbe quello di comunicare al cedente non residente l’irregolarità e chiedere che:

A fronte di questa richiesta, però, ci si potrebbe scontrare con l’indisponibilità del soggetto passivo Iva non residente a rettificare l’operazione come abbiamo visto. Onde evitare problemi, a questo punto il cessionario italiano può effettuare una delle seguenti operazioni:

Autofattura indetraibilità Iva

Il committente, per evitare delle sanzioni per irregolare assolvimento dell’Iva da parte del cessionario non residente, può regolarizzare l’operazione come segue:

Nel caso in cui il committente segua la procedura, che abbiamo appena descritto, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura nella quale l’Iva è stata esposta irregolarmente, la sanzione è prevista nella misura di 250 euro. L’importo può essere ridotto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Nel caso in cui l’autofattura venga trasmessa telematicamente entro 90 giorni, la sanzione scende a 27,80 euro.

Emettere un’autofattura con il solo imponibile

In alternativa alla procedura, che abbiamo analizzato fino a questo momento, il cessionario o committente, entro il termine massimo di 30 giorni, può agire come segue:

Per questo tipo di operazioni si possono consultare le informazioni contenute all’interno delle circolari n. 16/2017 e 11/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

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