Il regime forfettario è compatibile con la gestione di un eCommerce? È possibile beneficiare dei vantaggi fiscali per vendere dei prodotti online? Sì, è possibile farlo. La risposta è positiva, almeno fino a quando il titolare di partita Iva è in possesso dei requisiti per continuare a rimanere nel regime di maggior vantaggio.
È quindi possibile gestire un eCommerce ed optare per il regime forfettario, beneficiando delle varie agevolazioni a cui questa opzione permette di accedere. Una scelta che ha dei risvolti positivi anche sull’attività svolta online. Prima di proseguire, ad ogni modo, è bene ricordare che questo regime fiscale non permette di dedurre analiticamente i costi sostenuti per l’attività: questo, per quanti stiano gestendo un eCommerce, potrebbe essere uno svantaggio, soprattutto per chi ha un magazzino proprio (il discorso potrebbe cambiare per la più semplice attività di dropshipping, quando il venditore non detiene in proprio i prodotti che vende).
Indice
Un eCommerce può essere gestito con il regime forfettario
Non c’è alcuna incompatibilità tra la gestione di un’attività eCommerce o di semplice vendita online e il regime forfettario. Nel corso degli ultimi anni le attività legate al settore del commercio – soprattutto quelle online – si sono ampiamente diffuse. La presenza di molte imprese nel settore ha fatto sì che la concorrenza aumentasse, determinando, purtroppo, la chiusura di molte imprese: restare sul mercato non è semplice. Riuscire a sfruttare le migliori occasioni, anche quelle dal punto di vista fiscale, è un’ottima idea per essere concorrenziali.
In questo contesto il regime forfettario costituisce un’occasione per ottimizzare i costi tributari, ma è necessario stare molto attenti. Essere già in possesso di un negozio fisico e iniziare a vendere online, il regime di maggior vantaggio non è detto che sia una scelta ottimale. Discorso leggermente diverso se, invece, si dovesse operare solo su internet e non si dovessero avere dei grossi costi costi di gestione, come quando si opera nell’ambito del dropshipping.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando è bene iniziare ad effettuare una distinzione che vige nel mondo delle vendita online:
- e-commerce diretto: in questa definizione vi rientrano le transazioni che riguardano i beni immateriali. Si tratta, in altre parole, di prodotti digitali come possono essere un ebook, un brano musicale scaricabile in mp3, del software o delle applicazioni per lo smartphone, solo per fare degli esempi;
- ecommerce indiretto: in questo caso si vendono dei beni materiali. La transazione avviene sempre per via telematica, mentre la consegna dei prodotti avviene attraverso dei canali tradizionali, con tanto di spedizione e consegna al cliente. I prodotti che possono essere ceduti sono diversi: alimentari, calzature, cellulari e gioielli solo per fare degli esempi.
Altra importante differenza è costituita dal cliente finale, che può essere:
- un cliente privato (B2C);
- un cliente passivo Iva (B2B).
I vantaggi fiscali del regime forfettario
Le agevolazioni previste dal regime forfettario si applicano alle piccole partite Iva, tra le quali possono rientrare i commercianti, gli artigiani e i professionisti. Il fatturato di questi operatori non deve superare gli 85.000 euro all’anno. I vantaggi di chi opta per questo regime fiscale sono i seguenti:
- deve essere versata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e alle relative addizionali con un’aliquota fissa al 15% (per i primi cinque anni di attività è solo al 5%);
- si è esonerati dagli Isa, ossia gli Indici Sintetici di Affidabilità;
- le operazioni effettuate sono completamente esenti Iva: la cessione di beni o servizi, quindi, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Come viene tassato il commercio online
Quanti dovessero aderire al regime forfettario possono accedere ad una tassazione agevolata sostitutiva all’Irpef. Nel caso in cui non dovessero essere superati gli 85.000 euro annui di fatturato, il regime permette di determinare il reddito applicando il coefficiente di redditività del 40%. Cosa significa tutto questo: facendo due calcoli al volo, ogni 1.000 euro di vendita solo 400 euro costituiscono reddito imponibile che viene assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% – o del 5% nel corso dei primi cinque anni di attività -.
Vendere un prodotto a 1.000 euro, significa maturare un reddito di 400 euro su cui devono essere pagate tasse e contributi. I rimanenti 600 euro costituiscono dei costi forfettari.
Guardando l’operazione dal punto di vista del commerciante, questo significa che a fronte di un bene venduto a 1.0000 euro, se i costi sostenuti per acquistarlo (o produrlo) e successivamente venderlo sono inferiori a 600 euro, è interessante optare per il regime forfettario. Se invece i costi iniziano ad essere più alti, si perdono i vantaggi. In questo caso è meglio iniziare a farsi due conti e iniziare a valutare di optare per il regime ordinario.
Come vanno certificati i corrispettivi dell’eCommerce
Tra le semplificazioni previste per il regime forfettario ci sono anche quelle relative agli adempimenti contabili.
I costi per gestire la partita Iva risultano essere particolarmente contenuti. Questo aspetto si traduce in una particolarità strettamente connessa con la tenuta del registro dei corrispettivi di vendita, che anche quando le operazioni vengono effettuate online deve essere tenuto.
Quando le operazioni di vendita hanno un committente privato, non è richiesta l’emissione della fattura al momento dell’acquisto, ma può essere certificata attraverso la compilazione del registro dei corrispettivi di vendita. Viene applicata, in estrema sintesi, la stessa disciplina prevista per le vendite per corrispondenza.
All’interno del registro dei corrispettivi di vendita devono essere annotati i corrispettivi giornalieri di vendita. Quando i titolari di partita Iva sono esonerati dall’obbligo di fatturazione – come i commercianti al minuto, i parrucchieri o le tabaccherie, solo per fare degli esempi – al posto della fattura – quando non viene richiesta – devono essere certificate telematicamente le operazioni commerciali effettuate, attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Gli operatori non obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi possono utilizzare il registro dei corrispettivi di vendita cartaceo, dove dovranno riepilogare le operazioni effettuate quotidianamente, che devono essere suddivise per aliquote Iva.
La trasmissione elettronica dei corrispettivi
Attraverso la risposta all’interpello n. 198/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per i corrispettivi maturati attraverso lo svolgimento di un’attività di commercio elettronico è in vigore un esonero dall’obbligo di trasmissione telematica.
Questa agevolazione vale per tutti i contribuenti titolari di partita Iva, indipendentemente dal regime fiscale che hanno adottato: rimane, però, l’obbligo della compilazione cartacea dei registro dei corrispettivi e l’emissione della fattura nel caso in cui il cliente la dovesse richiedere.