Dichiarazioni obbligatorie compravendita immobiliare, rogito, requisiti e menzioni di legge

Nelle compravendite immobiliari è necessario prestare la massima attenzione alle dichiarazioni obbligatorie. Quali sono e quando vanno inserite

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

Il momento della stipula del rogito notarile rappresenta l’atto conclusivo con cui si perfeziona il passaggio di proprietà di un immobile. Tuttavia, oltre all’accordo tra le parti e al trasferimento del bene, l’ordinamento italiano impone un rigido rispetto delle norme in materia fiscale, urbanistica e di trasparenza finanziaria. L’inserimento nel contratto delle opportune dichiarazioni obbligatorie per la compravendita immobiliare costituisce un requisito fondamentale per assicurare la piena validità legale dell’atto e proteggere i contraenti da sanzioni tributarie e penali.

Negli ultimi decenni, il legislatore ha introdotto una serie di adempimenti che hanno trasformato il rogito in un fondamentale strumento antiriciclaggio e di contrasto all’evasione fiscale. Esaminiamo in dettaglio la normativa vigente, le attestazioni richieste e le responsabilità di acquirente e venditore.

Compravendita immobiliare: il quadro normativo

L’impianto delle attestazioni sui pagamenti e sull’intermediazione immobiliare deriva dall’articolo 35, commi 22 e seguenti, del Decreto Legge n. 223 del 4 Luglio 2006 (noto come Decreto Bersani-Visco), convertito dalla Legge n. 248 del 4 Agosto 2006, e successivamente integrato dalla Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).

L’obiettivo della norma è contrastare la sottofatturazione del valore degli immobili e garantire la massima trasparenza sull’intervento di intermediari. A questo fine, le parti devono rilasciare nell’atto pubblico apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445. del 28 Dicembre 2000.

Tracciabilità dei corrispettivi e delle modalità di pagamento

Tra le principali dichiarazioni obbligatorie nella compravendita immobiliare rientra la puntuale quantificazione del prezzo di vendita e l’indicazione analitica degli strumenti di pagamento utilizzati.

Nell’atto notarile, le parti devono dichiarare espressamente:

Qualora sia previsto un pagamento dilazionato successivo alla firma, l’atto deve indicare con chiarezza i termini, le scadenze e le modalità pattuite per i saldi futuri.

I pagamenti in contanti sono consentiti esclusivamente entro i limiti di soglia previsti dalle norme antiriciclaggio vigenti alla data della transazione e devono essere integralmente rendicontati nel contratto.

Intermediazione immobiliare e costi di agenzia

L’articolo 35 del Decreto Legge n. 223/2006 impone alle parti di chiarire la presenza o l’assenza di un mediatore immobiliare attraverso un’apposita dichiarazione sostitutiva.

Se la vendita è stata facilitata da un’agenzia immobiliare, nel rogito devono figurare:

In caso di trattativa diretta

In assenza di intermediari, le parti devono dichiarare espressamente nell’atto di aver condotto la compravendita in autonomia, senza l’ausilio di soggetti terzi.

Ambito dichiarazione Riferimento normativo Contenuto obbligatorio del rogito
Prezzo e pagamenti Art. 35, c. 22, D.L. 223/2006 Prezzo totale, numeri assegni/bonifici, date, CRO, istituti di credito
Intermediazione Art. 35, c. 22, D.L. 223/2006 P.IVA/CF mediatore, iscrizione REA, importo provvigione e tracciabilità
Responsabilità penale Art. 76, D.P.R. 445/2000 Autocertificazione della veridicità dei dati forniti al pubblico ufficiale
Regolarità edilizia L. 47/1985 e D.P.R. 380/2001 Estremi dei titoli abilitativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, Condono) o ante ’67
Conformità catastale Art. 19, c. 14, D.L. 78/2010 Dati catastali, planimetrie e attestazione di corrispondenza allo stato di fatto

Ulteriori menzioni di legge per la validità del rogito

Oltre ai requisiti di tracciabilità finanziaria, un rogito conforme deve integrare le seguenti menzioni prescritte dalla legge.

Conformità urbanistica ed edilizia

In base alla Legge n. 47 del 28 Febbraio 1985,  e al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001), il rogito deve indicare, a pena di nullità, i titoli abilitativi edilizi dell’immobile (Licenza, Concessione, Permesso di Costruire, SCIA, CILA o Condono). Per gli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967 è richiesta una specifica dichiarazione sostitutiva che ne attesti l’inizio dei lavori anteriore a tale data.

Conformità catastale oggettiva

L’articolo 19, comma 14, del Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010 (convertito con Legge n. 122/2010) sancisce la nullità degli atti di compravendita sprovvisti della corrispondenza tra la situazione di fatto dell’immobile e i dati/planimetrie catastali depositati, attestata dal venditore o da un tecnico abilitato.

Prestazione energetica (APE)

Ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005, all’atto occorre allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), inserendo una clausola in cui l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione tecnica sul rendimento energetico dell’immobile.

Rischi, sanzioni e decadenza dai benefici fiscali

La resa delle dichiarazioni obbligatorie nella compravendita immobiliare richiede la massima precisione. L’ordinamento prevede conseguenze severe per violazioni o false attestazioni.

Profili di responsabilità penale

Poiché le attestazioni sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rilascio di dati falsi o reticenti configura il reato di falso in atto pubblico punibile ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Sanzioni tributarie e perdita del prezzo-valore

In ambito fiscale, la mancata o errata indicazione dei dati di pagamento o della mediazione comporta:

Ambito di applicazione e contratti preliminari

Le norme sulle dichiarazioni obbligatorie nella compravendita immobiliare si applicano a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (compravendite, permute, costituzioni di usufrutto), indipendentemente dal regime fiscale (Iva o registro) o dalla destinazione d’uso del bene.

La disciplina non riguarda invece i contratti preliminari di compravendita (compromessi), che hanno natura obbligatoria e non traslativa. Ciononostante, è opportuno tracciare con accuratezza tutti i versamenti effettuati in sede di preliminare, in quanto dovranno essere obbligatoriamente dichiarati e rendicontati al momento del rogito definitivo dinanzi al notaio.

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