Contribuenti in regime forfettario, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario

Pubblicato: 7 Dicembre 2023 20:00

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

L’ingresso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime dei forfettari costituiscono i principali focus della circolare 32/E, la quale fornisce chiarezza sul nuovo regime dei forfettari per il 2024. Nel documento pratico, che affronta gli interrogativi proposti dagli operatori del settore nell’ultimo paragrafo, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo, caratterizzato da un’aliquota fissa del 15%. Tale regime è riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Le novità in sintesi

In modo specifico, coloro che hanno già adottato tale regime sono i contribuenti che, nel corso del 2022, hanno registrato ricavi o compensi compresi tra 65.000 euro e 85.000 euro. A causa delle significative modifiche normative, è importante notare che il contribuente che ha scelto il regime ordinario non è vincolato a rimanere in tale regime per l’intero triennio.

Il regime forfettario attualmente prevede una soglia non superiore a 85.000 euro, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023. La novità consente la permanenza nel regime agevolato per coloro che già lo applicavano nel 2022, come indicato nella Circolare 9/E del 2019. Tuttavia, è importante notare che questa soglia si applica anche all’ingresso di nuovi soggetti nel regime forfettario.

Inoltre, è stata introdotta una causa speciale di fuoriuscita “immediata” dal regime forfettario. Tale causa si verifica quando si supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno. In questo caso, il contribuente esce immediatamente e automaticamente dal regime forfettario.

Come funzionano le nuove soglie

In base alle nuove disposizioni, se durante l’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, il contribuente rimane all’interno del regime forfettario nell’anno corrente, per poi uscirne nell’anno successivo. Questo processo comporta la necessità di rettificare l’Iva non detratta, come stabilito dall’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972.

Per i contribuenti che superano la soglia dei 100.000 euro di incasso nel corso dell’anno, la transizione al regime ordinario avviene nello stesso anno. Per quanto riguarda le imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno. Per l’Iva, invece, la transizione al regime ordinario avviene dal momento dell’incasso che ha determinato l’uscita dal regime forfettario. Ciò comporta l’integrazione della relativa fattura attraverso l’emissione di una nota di debito per l’importo dell’imposta corrispondente. Tuttavia, non è necessario integrare le fatture emesse senza Iva prima di tale incasso.

Le risposte ai quesiti

Nell’ultimo paragrafo della circolare, vengono forniti chiarimenti alle domande poste dagli operatori in merito alle novità introdotte. Ad esempio, il documento specifica che se un contribuente avvia l’attività durante l’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere valutato senza confrontare il volume dei ricavi o compensi con la frazione dell’anno di attività.

Inoltre, si precisa che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare il regime forfettario dal primo gennaio 2023, a condizione che nel 2022 abbiano percepito ricavi o compensi pari o inferiori a 85.000 euro. In questo caso, non è necessario rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

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