L’Inps ha pubblicato una nota per spiegare come le imprese possono accedere ad alcuni sgravi contributivi specifici, compatibili con molti altri. Si tratta del processo di recupero per i contratti di solidarietà stipulati.
Cos’è il contratto di solidarietà?
I contratti di solidarietà (detti anche CDS) sono stati introdotti dalla Legge n. 863/1984 e hanno lo scopo di tutelare l’occupazione dei lavoratori. Sono uno strumento di integrazione salariale che, attraverso una diminuzione dell’orario di lavoro, permette di non perdere totalmente la retribuzione.
I contratti di solidarietà vengono stipulati fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali (realtà che possono entrare in conflitto come nel caso di Stellantis) e in genere sono di due categorie, anche se la seconda è scarsamente documentata. Si tratta di:
- Contratti di solidarietà difensivi, ovvero accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, per mantenere occupazione in caso di crisi aziendale e che mirano a evitare la riduzione di personale impiegato presso l’impresa;
- Contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, ma con lo scopo di favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda.
Istruzioni Inps per accedere alle riduzioni contributive
Con la circolare INPS 20 maggio 2024, n.66 l’INPS fornisce le istruzioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi sullo stanziamento relativo al 2022 (art. 6 del decreto-legge 510/1996, convertito nella legge 608/1996).
Nel messaggio dell’Ente si può leggere che i datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà hanno diritto a una riduzione contributiva del 35% (un incentivo) per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Il periodo di tempo preso in considerazione è il 2022 e sono ammesse alla riduzione contributiva le imprese che:
- al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 148/2015;
- avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Al contrario, come da nota Inps, non sono soggette alla riduzione contributiva le forme di contribuzione seguenti:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,3% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 182/1997;
- il contributo, dove dovuto, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo, di cui all’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.
Attenzione: gli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà sono compatibili con altre tipologie di incentivi per le imprese.