Dal 21 luglio 2026, le imprese che intendono beneficiare degli incentivi previsti dal nuovo piano Transizione 5.0 possono inviare la comunicazione di conferma dell’investimento attraverso la piattaforma del GSE (Gestore dei servizi energetici). Con la firma del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è stato infatti sbloccato l’iter per ottenere l’agevolazione fiscale prevista.
Indice
Incentivi Transizione 5.0: chi deve inviare la comunicazione di conferma
Nell’ambito degli incentivi Transizione 5.0, la comunicazione di conferma dell’investimento (nota anche come comunicazione dell’effettuazione degli ordini o “conferma 20%”) riguarda le aziende che hanno già registrato e inviato la richiesta iniziale di prenotazione del credito d’imposta sul portale del GSE e hanno ricevuto dal Gestore la conferma della disponibilità delle risorse.
L’importo richiesto, in questo caso, è subordinato al pagamento di un acconto – pari almeno al 20% del costo dell’investimento – da parte delle imprese che hanno:
- perfezionato l’ordine dei beni con il venditore;
- mantenuto le condizioni originarie e continuato il progetto senza apportare modifiche in aumento o variazioni di beni rispetto a quanto dichiarato nella domanda preliminare.
Cosa deve contenere l’istanza
In questa fase i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere:
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- gli estremi delle fatture relative ai costi ammessi all’agevolazione.
Poiché l’istanza di conferma non può modificare il progetto originario, non è possibile:
- inserire beni diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva;
- aumentare gli importi degli investimenti già comunicati.
Infatti, la conferma deve essere perfettamente coerente con quanto già prenotato nella fase iniziale.
Come presentare la comunicazione
La conferma dell’investimento avviene esclusivamente in modalità telematica, accedendo nell’area clienti della piattaforma informatica del GSE. Sul sito sono già disponibili:
- il modello della comunicazione di conferma;
- le istruzioni operative;
- la guida aggiornata all’utilizzo della piattaforma.
Per quanto riguarda i termini di trasmissione, la comunicazione va inviata tassativamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della ricevuta di conferma della prenotazione rilasciata dal GSE. Inoltre, le imprese che hanno già portato a termine l’intero progetto di innovazione possono passare direttamente all’invio della comunicazione finale di completamento, saltando lo step intermedio della conferma dell’acconto
A supporto della domanda restano inoltre obbligatorie:
- una perizia tecnica asseverata, che attesti la conformità degli investimenti ai requisiti previsti dalla legge;
- una certificazione contabile, necessaria a comprovare la correttezza dei costi sostenuti.
Il ministero ha però anticipato che ulteriori chiarimenti saranno pubblicati sia sul portale del Mimit sia sul sito del GSE per accompagnare le imprese nella compilazione.
Quanto spetta
L’entità dell’incentivo varia in funzione dell’importo complessivo dell’investimento. Per beni materiali e impianti destinati all’autoproduzione energetica la maggiorazione del costo è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Quali investimenti sono agevolabili
La misura sostiene sia la trasformazione digitale sia quella energetica del sistema produttivo. Per questo motivo, gli investimenti ammessi possono essere ricondotti a due grandi gruppi, ovvero:
- beni strumentali tecnologicamente avanzati, categoria nella quale rientrano beni materiali nuovi e beni immateriali nuovi funzionali alla trasformazione digitale delle imprese ed essere interconnessi al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura (la lista completa è contenuta negli Allegati IV e V della legge n. 199/2025);
- impianti per l’autoproduzione di energia, ovvero sistemi per autoconsumo da fonti rinnovabili, compresi quelli di accumulo energetico. In questo caso, però, la normativa introduce un preciso limite dimensionale stabilendo che la capacità dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente.