Dal 21 settembre 2026 il Fondo di garanzia per le Pmi è accessibile anche a una parte degli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura mette a disposizione una dotazione di 10 milioni di euro per facilitare l’accesso al credito ai soggetti che, per la loro particolare natura giuridica, possono incontrare maggiori difficoltà nell’offrire le tradizionali garanzie richieste dagli intermediari finanziari.
Indice
Come funziona il Fondo garanzia per Pmi, enti del terzo settore e religiosi
Il Fondo non riconosce un contributo a fondo perduto, ma interviene fornendo una garanzia pubblica per la richiesta di finanziamenti. In questo modo:
- riduce il rischio assunto dalla banca o dall’altro soggetto finanziatore;
- facilita l’accesso al credito, senza però sostituirsi alla banca nella decisione di concedere il finanziamento.
Nel dettaglio:
- l’impresa o il professionista ammessi al Fondo presentano la domanda di finanziamento direttamente a una banca o a un intermediario finanziario;
- se la banca valuta positivamente la richiesta di credito, invia la domanda di garanzia al Fondo di garanzia Pmi, che esamina la situazione economico-finanziaria del richiedente e l’ammissibilità;
- solo una volta approvata la garanzia del Fondo la banca eroga il finanziamento applicando condizioni agevolate (tassi minori o minori garanzie personali richieste).
Chi può accedere
Al Fondo gestito per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy possono accedere:
- le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- le imprese di medie dimensioni con meno di 250 dipendenti e fatturato non superiore a 50 milioni di euro (oppure totale di bilancio che non supera i 43 milioni di euro).
A questi si aggiungono:
- i liberi professionisti, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva;
- consorzi e società consortili costituiti tra piccole e medie imprese.
La nuova sezione speciale attiva dal 21 settembre, invece, è destinata a:
- gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (il Runts), che non risultano iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea), presso il Registro delle imprese;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non siano iscritti né al Runts né al Rea.
Questo ampliamento rende strutturale una possibilità che era stata introdotta in precedenza in via straordinaria durante il periodo dell’emergenza pandemica. Agli enti del terzo settore e agli altri soggetti che risultano già iscritti al Rea, infatti, l’accesso al Fondo non è negato, ma rimane disciplinato dalle regole ordinarie (e non rappresenta quindi una novità introdotta dalla nuova sezione speciale).
Quanto spetta
In generale, le percentuali ordinarie di copertura del finanziamento variano a seconda del tipo di finanziamento richiesto. In particolare:
- per gli investimenti, la garanzia copre fino all’80% del finanziamento;
- per le richieste di liquidità, la garanzia copre fino al 50% del finanziamento;
- per le operazioni di microcredito, la copertura raggiunge l’80% per finanziare piccoli importi o start-up;
- per le operazioni ammesse alla sezione speciale, la garanzia diretta è pari all’80% dell’operazione finanziaria, il cui importo non può superare 60.000 euro. Il limite, tuttavia, riguarda la singola operazione.
La normativa stabilisce infatti che lo stesso ente può ottenere la garanzia anche su più operazioni, purché ciascuna rispetti le condizioni previste.