Acquisto carburante, come funziona la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi

L'acquisto di carburante permette di portare in detrazione i costi sostenuti. Ma è necessario ottenere la fattura elettronica e pagare con un mezzo tracciabile

Pubblicato: 23 Settembre 2024 09:24

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A dettare le regole sulla deduzione delle spese sostenute per l ‘acquisto di carburante da parte di professionisti ed imprenditori è la Legge n. 205/2017, attraverso la quale è stato introdotto l’obbligo di emettere fattura elettroniche per le operazioni di cessione di gasolio e benzina da utilizzare come carburante. È diventato, infatti, obbligatorio certificare i corrispettivi percepiti per la cessione di questi prodotti nei confronti di contribuenti, che effettuano queste operazioni nel corso dell’esercizio d’impresa, arte e professione.

Lo stesso provvedimento impone che il pagamento dei corrispettivi per l’acquisto di lubrificanti e carburanti venga effettuato con dei metodi di pagamenti diversi rispetto al contante: i mezzi da utilizzare sono stati individuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018. Rispettare nel dettaglio queste regole permette di detrarre l’Iva e beneficiare della deducibilità delle spese sostenute, oltre che di tutti i componenti negativi di reddito. Sempre l’AdE, attraverso la circolare n. 8/E/2018, ha commentato le disposizioni introdotte dal legislatore e ha fornito i necessari chiarimenti ai contribuenti.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere come si debbano muovere i diretti interessati nel momento in cui acquistano del carburante per la propria attività.

Acquisto carburante, la deducibilità delle spese

Gli imprenditori e i professionisti hanno la possibilità di portare in detrazione il carburante da autotrazione acquistato. Nel caso in cui gli acquisti siano stati effettuati con degli strumenti di pagamento tracciabili:

Ad indicare gli strumenti che possono essere utilizzati è l’articolo 164, comma 1-bis del Tuir. La disciplina che stiamo analizzando in questa sede coinvolge non solo i veicoli stradali, ma anche gli aeromobili e le imbarcazioni da diporto.

I costi sostenuti devono essere tracciabili

Il provvedimento 73202/2018 dell’Agenzia delle Entrate prevede che per riuscire ad ottenere la tracciabilità dei costi sostenuti sia necessario utilizzare dei mezzi di pagamento idonei a dimostrare che l’operazione sia stata effettuata. È necessario, quindi, utilizzare i seguenti strumenti:

Attraverso la circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità si altri servizi, come ad esempio:

Questi strumenti devono permettere l’acquisto di carburante con il successivo addebito sul conto corrente del soggetto passivo cessionario.

È bene sottolineare che l’eventuale acquisto di carburante in contanti da parte di professionisti ed imprese non permette di accedere alla deduzione del costo e alla detrazione dell’Iva.

Altri dati necessari

Per poter usufruire della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette, è necessario il pagamento attraverso dei mezzi tracciabili è richiesto:

Carburante acquistato all’estero

Nel caso in cui il contribuente dovesse acquistare del carburante all’estero si applicano le stesse disposizioni ordinarie. È irrilevante, infatti, il luogo nel quale viene effettuato il rifornimento. Sotto il profilo normativo gli articoli 109 e 164 del Tuir – attraverso i quali viene disciplinata la deducibilità dei costi – non pongono alcun vincolo in relazione alla territorialità.

In altre parole anche quando il carburante viene acquistato all’estero è deducibile ai fini delle imposte dirette. Purché l’acquisto di carburante sia relativo ad un veicolo che viene utilizzato nell’attività di impresa o professionale.

Acquisto carburante, quale documentazione è necessaria

La scheda carburante è stata abrogata dall’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per il sostenimento delle spese legate all’acquisto di benzina e gasolio. Per quanto riguarda la documentazione, il documento che viene emesso direttamente dal distributore costituisce un documento valido a tutti gli effetti per la deducibilità dei costi. E, quindi, può essere utilizzato per portare in detrazione l’Iva.

Attraverso la circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli elementi obbligatori previsti per la scheda carburante – come ad esempio targa e modello auto – non dovranno:

necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio per la tracciabilità della spesa (…) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità.

Detraibilità dell’Iva

L’Iva relativa ai costi sostenuti per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle automobili o ai natanti da diporto può essere portata in detrazione nella stessa misura in cui risulta essere detraibile l’imposta per l’acquisto dei predetti mezzi.

A prevederlo è l’articolo 19-bis1 comma 1 lett d) del Dpr n. 633/72.

Acquisto carburanti, cosa deve essere indicato nella fattura elettronica

Nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di carburante devono essere indicati gli elementi previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972. Tra gli elementi obbligatori, come abbiamo anticipato in precedenza, non figura gli estremi identificativi del veicolo.

Quando più operazioni vengono esposte all’interno di un’unica fattura elettronica e per una d’essere siano previsti nuovi obblighi di documentazione, questi ultimi vanno estesi all’intero del documento.

Per le operazioni di cessione di carburante è emessa la fatturazione differita, che deve essere rilasciata entro il 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è stata fatta l’operazione di cessione di carburante. In questo caso, nel documento, devono essere indicati:

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