Finanza sostenibile e greenwashing, come migliorare quadro normativo europeo

Le principali raccomandazioni dell'ESMA alla Commissione europea per migliorare il framework normativo in materia di finanza sostenibile

Pubblicato: 29 Luglio 2024 11:09

QuiFinanza

Redazione

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Il quadro normativo dell’Ue in materia di finanza sostenibile è già ben sviluppato e comprende misure di salvaguardia contro il greenwashing. Nel lungo termine, tuttavia, il quadro potrebbe evolversi ulteriormente per facilitare l’accesso degli investitori agli investimenti sostenibili e sostenere l’efficace funzionamento della catena del valore degli investimenti sostenibili.

Finanza sostenibile e greenwashing

Possibili miglioramenti a lungo termine sono stati delineati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell’Ue in un parere sul quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile. Tale parere, che si basa sui risultati della relazione dell’ESMA sul greenwashing e sul parere congiunto delle autorità di vigilanza europee sulla revisione dell’SFDR, è rilevante – sottolinea l’ESMA – in quanto costituisce “l’ultimo tassello mancante nell’ambito della risposta dell’Autorità alla richiesta della Commissione europea di input per gestire il problema del greenwashing”.

Le principali raccomandazioni

Sette – secondo l’ESMA – gli aspetti su cui dovrebbe concentrarsi la Commissione europea per migliorare il framework normativo in materia di finanza sostenibile:

Test sui consumatori e sull’industria

Per l’autorità sarebbe prudente effettuare test sui consumatori per garantire che le soluzioni proposte supportino effettivamente gli investitori al dettaglio nelle loro decisioni. Allo stesso tempo, i test sui consumatori dovrebbero essere integrati, ove necessario, con test di settore per generare input dai partecipanti ai mercati finanziari sulla fattibilità e realizzabilità di potenziali soluzioni.

 

Tassonomia dell’Ue come punto centrale del quadro

Secondo l’ESMA, la tassonomia dell’Ue dovrebbe costituire l’unico punto di riferimento comune rispetto al quale misurare le prestazioni di sostenibilità e dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro. In particolare, l’autorità suggerisce di rendere più chiara e meno soggetta a libere interpretazioni la definizione SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) di investimenti sostenibili, adottata prima dello sviluppo del regolamento sulla tassonomia, che consente in effetti un elevato livello di flessibilità per quanto riguarda il contributo agli obiettivi di sostenibilità e l’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Un’eccessiva libertà e discrezione nell’utilizzo dei parametri indicati nel regolamento SFDR non garantisce quell’ambizione minima coerente di sostenibilità dei prodotti finanziari che gli enti di normazione auspicherebbero. Il riconoscimento della tassonomia come unico punto di riferimento per il quadro giuridico ovvierebbe a questo problema della discrezionalità, sottolinea ESMA.

Sostenere efficacemente la transizione

Per supportare la transizione, secondo l’ESMA è mcessario integrare le attuali informative per fornire informazioni sulla quota di entrate e spese in conto capitale (CapEx) associate ad attività dannose che si trovano in una traiettoria di transizione. L’autorità invita gli enti normativi anche a fornire una definizione giuridica degli investimenti di transizione e a fare il punto sulle informazioni fornite sul piano di transizione per garantire credibilità e coerenza. Secondo ESMA, sarebbe opportuno anche aumentare l’ambizione dei benchmark climatici dell’UE e sviluppare standard di alta qualità per il mercato delle obbligazioni di transizione e delle obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-linked bond).

Sviluppare informative minime su sostenibilità per tutti i prodotti

L’invito dell’ESMA a Bruxelles è quello di considerare lo sviluppo di informative minime sulla sostenibilità per tutti i prodotti finanziari costituite da un numero limitato di semplici KPI (Key Performance Indicator) di sostenibilità ambientale e sociale. Semplici informazioni sulla sostenibilità sarebbero opportune anche per quanto riguarda alcuni strumenti finanziari non contemplati dal regolamento SFDR, nell’ambito della MiFID II, al fine di andare incontro alle esigenze e capacità degli investitori al dettaglio. “In tale valutazione, – si legge nel documento – occorre considerare la capacità degli strumenti di contribuire efficacemente a convogliare i flussi di capitale verso obiettivi di sostenibilità”.

Sistema di categorizzazione dei prodotti

L’Autorità sottolinea la necessità di un sistema di categorizzazione dei prodotti che includa categorie forti per gli investimenti sostenibili e di transizione. L’eventuale sistema di categorizzazione dei prodotti sarebbe composto da due parti: una serie di “criteri di ammissibilità” chiari, scientifici, vincolanti e misurabili; “obblighi di trasparenza” che si applicheranno ai prodotti al fine di garantire che agli investitori siano fornite le informazioni richieste.Il nuovo sistema di categorizzazione, sottolinea l’autorità, potrebbe svolgere un ruolo particolarmente rilevante per semplificare il modo in cui agli investitori viene chiesto di esprimere le proprie preferenze in materia di sostenibilità. Secondo l’ESMA l’introduzione delle categorie ridurrebbe la frammentazione del mercato e faciliterebbe lo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali.

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