Si è tenuto il 29 maggio presso la sede romana di Deloitte un importante incontro organizzato da Social Football Summit, dal titolo “Safeguarding: politiche e principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nel calcio”, che ha visto la presenza della Figc e del Coni.
La necessità di fornire spunti di riflessione, di condividere esperienze, dati e approfondimenti è ulteriormente sollecitata dalla scadenza del 31 agosto, data entro la quale tutte le ASD e le SSD dovranno aver predisposto e adottato modelli organizzativi e di controllo, nonché codici di condotta volti alla prevenzione e al contrasto di abusi psicologici, fisici, di matrice religiosa, molestie sessuali, ma anche negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, comportamenti discriminatori.
Indice
Linee guida e modelli organizzativi e di controllo
Il decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 ha introdotto, con l’art. 16, l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e per le Associazioni Benemerite, sentito il parere del Coni, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
L’art. 16, quindi, vuole far leva sul mondo dello sport, sulle sensibilità che lo animano, su un cambiamento culturale, facendo acquisire al settore una coscienza e una consapevolezza, che porti alla maturazione di un ambiente più sicuro, scevro da posizioni ambigue e che crei una alleanza tra famiglie, istituzioni, bambini, che diventano soggetti di diritto.
In un auspicato sistema realmente bilanciato, lo sport, per i bambini, diventa prima di tutto gioco, non competizione, ma fonte di benessere e di crescita, forma di espressione primordiale della loro personalità. Un mondo a cui affidarsi e dove apprendere le regole di convivenza sociale e dove far emergere le unicità delle singole individualità in una continua relazione con l’altro.
Con tali premesse la norma ha introdotto:
- l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione sportiva e le Associazioni benemerite di redigere, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, quindi, entro il 31 agosto 2023
- le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, i c.d. Modelli e Codici per la safeguarding
- i Regolamenti che prevedono sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al d.lgs. 198/2006, il c.d. “Codice delle pari opportunità”, ovvero siano stati condannati, in via definitiva, per taluni reati contro la personalità individuale, l’eguaglianza e la libertà personale
- l’ulteriore obbligo grava sulle Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche e professionistiche che devono adottare Modelli e Codici di condotta conformi alle Linee Guida, entro 12 mesi dalla loro comunicazione, ovvero entro il 31 agosto 2024, pena la sanzione disciplinare e, per gli Enti che lo hanno espressamente previsto, la perdita dello status di affiliato o la preclusione a ottenerlo
- I modelli di organizzazione, gestione e controllo (M.O.C.G.) richiamano il D. Lgs 231/2001, che ha introdotto la sanzionabilità degli enti in caso di commissione di reati da parte di soggetti ad essi collegati apicali o subordinati, che possano comportare un qualsiasi vantaggio all’ente medesimo.
Per mitigare il rischio di sanzioni o, comunque, prevenire i reati previsti si introduce la dotazione di un sistema di controllo delle modalità di svolgimento delle attività insieme alla definizione di principi etici, in totale trasparenza. Società ed Associazioni diventano, quindi, titolari di una responsabilità diretta, autonoma ed eventualmente concorrente con quella dell’autore materiale del reato.
Quanto prescritto dall’art. 1 del D. Lgs. 231/2001 consente al D. Lgs. 39/2021 di estendere l’obbligatorietà dei modelli di organizzazione, gestione e controllo a tutte le società e associazioni sportive.
Le Linee Guida, i Modelli e i Codici di condotta devono recepire le novità normative del settore, tenere conto dell’assetto organizzativo delle singole realtà di riferimento ed essere costantemente riviste e implementate, altrimenti perderanno di effittività e di efficacia. Le Linee Guida ad oggi visionabili si attestano, a volte con un mero “copia e incolla”, a quanto indicato dall’“Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding” del C.O.N.I.
Safeguarding officer
Il Coni, attraverso la Giunta nazionale, il 25 luglio 2023, ha approvato, con delibera n. 255, nel documento di indirizzo “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, l’adeguamento del D. Lgs. 39/2021 “al fine di tutelare i tesserati, in particolar modo i minori, introducendo il “Safeguarding Officer” e l’istituzione dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, con la nomina dei relativi componenti”.
Tutti gli enti, nelle loro linee guida, prevedono l’istituzione di una Commissione di Safeguarding con lo scopo di vigilare sull’adozione e aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché sulla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, accanto al Responsabile dei minori.
Le linee guida hanno validità quadriennale.
L’art. 3 delle Linee Guida e le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
L’art. 3 delle Linee Guida indica quali sono le condotte che danno origine alle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione. In particolare:
- l’abuso psicologico
- l’abuso fisico
- la molestia sessuale
- l’abuso sessuale
- la negligenza
- l’incuria
- l’abuso di matrice religiosa
- il bullismo, il cyberbullismo
- i comportamenti discriminatori
È importante, tuttavia, fare delle osservazioni, anche alla luce di quanto emerso durante il panel “Analisi e Dati sui Fenomeni attuali e le opportunità di cambiare le regole del gioco” a cui hanno partecipato Vito Di Gioia (FIGC), Valeria Logrillo (Deloitte Legal), Andrea Catizone e Paolo Mormando (FIGC), sempre in occasione del SFS Snack Summit, a Roma.
La dott.ssa Logrillo, in particolare, ha evidenziato come il lavoro del legislatore, con il D. Lgs. 39/2021, non troverebbe così tanto impatto, senza il lavoro svolto dalle varie Federazioni sportive. Il legislatore e successivamente le Federazioni hanno deciso, infatti, di mutuare il Sistema dei Modelli Organizzativi, Gestione e Controllo di cui le imprese, già da venti anni, si sono dotate per prevenire la commissione di reati, portando una sensibilizzazione verso una nuova cultura imprenditoriale nel mondo sportivo.
Cosa devono fare le società entro il 31 Agosto 2024
Alle società sportive che avevavo già un M.O.C.G., come già visto introdotto dal D. Lgs. 231/2001, si richiede di integrarlo, con una operazione di compliance integrata, con le regole fornite nelle Linee Guida e con l’istituzione delle varie figure a garanzia del Sistema e a tutte le altre di operare complessivamente nella configurazione totale del modello.
Se il M.O.C.G. nasce per prevenire un reato che è commesso a vantaggio dell’ente e dotarsi di un M.O.C.G. e costituire all’interno un organismo di vigilanza in sede penale potrebbe voler dire essere esenti da responsabilità, nel mondo sportivo, attraverso il M.O.C.G., si pongono in essere delle regole a tutela di un interesse particolare che è quello del fanciullo, del soggetto abusato.
C’è da aggiungere un ulteriore elemento per comprendere la portata del lavoro fatto congiuntamente dal legislatore e dalle Federazioni sportive. Non ogni abuso costituisce un fatto penalmente rilevante. Ci sono dei fatti al verificarsi dei quali la Procura Federale non può intervenire perché non li riconosce, così come l’autorità penale perché non è stata ancora avviata una indagine.
Le fattispecie di abuso e incuria
Con le Linee Guida si sono andate a definire fattispecie come l’abuso e, addirittura, l’incuria, che potrebbe di per sé non condurre ad alcun reato, ma il creare delle regole, anche tenendo conto di queste situazioni, fa sì che trovino un argine e una disciplina in seno alla società. Al secondo comma dell’art. 3 delle Linee Guida si intendono:
- per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali
- per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping
- per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante
- per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati
- per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato
- per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo
- per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume
- per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)
- per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.