A un mese esatto dalla chiamata alle urne per il referendum sulla Giustizia, molti italiani appaiono ancora indecisi su cosa votare. La consultazione è di tipo confermativo, cioè chiede ai cittadini di esprimersi su una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. Tra i punti più dirimenti c’è la tanto chiacchierata separazione delle carriere dei magistrati. La scheda proporrà la scelta tra due possibilità: “Sì” o “No”. Ma cosa cambia davvero in uno o nell’altro caso?
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Referendum sulla Giustizia, quando e perché si vota
Gli italiani dai 18 anni in su sono chiamati alle urne per il referendum domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Ci si dovrà recare negli stessi seggi elettorali in cui si vota per le elezioni politiche e amministrative.
Trattandosi di un referendum confermativo, non è necessario raggiungere alcun quorum minimo di votanti. Gli elettori dovranno esprimersi sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, e dunque sull’eventuale istituzione di due distinti Csm (Consigli superiori della magistratura), sulla creazione di un’Alta Corte disciplinare e sull’avvio di un meccanismo di estrazione a sorte di alcuni componenti degli organi di autogoverno.
Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della Costituzione e consente appunto ai cittadini di intervenire direttamente nel procedimento di revisione costituzionale.
A differenza del referendum abrogativo, che ha lo scopo di eliminare una legge ordinaria già in vigore, il referendum costituzionale ha una funzione confermativa: serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, debba entrare definitivamente in vigore oppure no.
Il Parlamento ha già approvato il testo, ma non con la maggioranza dei due terzi. Per questo la decisione finale spetta agli elettori. Il quesito era stato depositato a gennaio dopo la raccolta di oltre 500mila firme, come previsto dalla Costituzione per l’indizione di questo tipo di referendum.
Il quesito del referendum del 22 e 23 marzo
Il quesito riportato sulla scheda sarà soltanto uno. La formulazione è stata modificata per decisione della Corte di Cassazione, prima, e del Consiglio dei ministri, poi, includendo il riferimento chiaro e preciso agli articoli della Costituzione modificati dalla riforma. Ecco di seguito il testo completo:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
Spulciamolo punto per punto e cerchiamo di capire cosa cambia in caso di vittoria del “Sì” o del “No”.
Cosa cambia con la riforma costituzionale della Giustizia
Come accennato, il nodo principale – che ha scatenato e scatena ancora il dibattito politico – riguarda la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Se vincerà il “Sì”, pur restando ordini autonomi e indipendenti, seguiranno percorsi professionali separati. Non avranno più in comune cioè gli stessi organi di autogoverno.
Due Consigli superiori della magistratura
In tal senso si parla di due Consigli superiori della magistratura previsti dalla riforma: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Ciascun Consiglio sarà chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale.
Nuova Corte disciplinare
La riforma prevede inoltre l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, che si occuperà dei procedimenti disciplinari al posto degli attuali Consigli Superiori.
Il nodo del sorteggio
C’è poi il tema del sorteggio dei componenti di questi due nuovi organi di autogoverno, il vero pomo della discordia dell’intera vicenda. Secondo la riforma, il Csm giudicante e il Csm requirente cambieranno modalità di selezione.
Partiamo dai membri che restano invariati. Come avviene adesso, entrambi gli organi saranno presieduti dal presidente della Repubblica e includeranno il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di cassazione. Il nuovo articolo 104 della Costituzione interviene invece sulla scelta dei restanti componenti.
Al posto del voto, gli altri membri dei due Csm verrebbero estratti a sorte. Nel dettaglio, un terzo sarà sorteggiato da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati, con almeno 15 anni di esercizio. Questo elenco viene stilato mediante elezione da parte del Parlamento in seduta comune.
I restanti due terzi vengono invece “pescati” rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti indicati dal Parlamento. A quel punto le Camere eleggono e in seguito sorteggiano dall’elenco degli eletti chi poi farà effettivamente parte del Consiglio.
I magistrati non avranno più diritto di voto, come invece avvenuto finora. Tutti i membri resteranno poi in carica per quattro anni.
Cosa succede se vince il “Sì” al referendum
Se si barra il “Sì” sulla casella della scheda elettorale del referendum, vuol dire che si approva l’intera riforma costituzionale, punto per punto. E dunque si confermano i cambiamenti sopra descritti riguardo la separazione delle carriere, i due Consigli Superiori, la Corte disciplinare e il nuovo sistema di selezione.
Se vince il “Sì”, tutte queste nuove norme entreranno in vigore dopo l’approvazione delle leggi di attuazione necessarie. Non ci saranno effetti immediati sui processi, ma l’intero sistema sarà riformato con conseguenze a lungo termine.
Cosa succede se vince il “No” al referendum
Se si sceglie il “No”, si rifiutano le modifiche proposte dalla riforma del governo e si mantiene dunque l’assetto attuale. E cioè: magistratura unitaria, un solo Consiglio superiore della magistratura, nessun sorteggio dei suoi membri e nessuna modifica costituzionale.
Il Parlamento potrà comunque intervenire con leggi ordinarie, ma ogni ipotesi di separazione delle carriere richiederebbe un nuovo iter di revisione della Costituzione.