Pensioni, novità tassazione agevolata in caso di cambio residenza

Cambia il trattamento per i pensionati, residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia: le novità introdotte dal Governo e le nuove agevolazioni

Pubblicato: 14 Aprile 2022 11:03

Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Sì, in caso di cambio di residenza il pensionato può avere diritto a un regime di tassazione agevolato. Questa non è una novità, perché già da tempo il legislatore ha previsto delle agevolazioni da destinare a chi, dall’estero, si trasferisce in una regione del sud Italia o in un piccolo Comune del Mezzogiorno. I requisiti sono ben definiti dalla normativa, a partire dall’individuazione di borghi e piccoli paesi dove il cambio di residenza da diritto ai benefici. Con il decreto Sostegni ter, convertito in legge, nuove località sono però state inserite.

Vediamo, nel dettaglio, che cosa cambia.

Pensioni, come funziona la tassazione agevolata per chi dall’estero si trasferisce in Italia

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Si tratta di un particolare regime agevolato che, nello specifico, viene riconosciuto in caso di cambio di residenza a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti appartenenti al territorio delle regioni:

Per individuare la popolazione residente nel comune in cui ci si trasferisce, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro comune.

L’opzione rimane efficace anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il contribuente si trasferisce in un altro comune “agevolabile”, per il quale va considerato il dato della popolazione risultante al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

Regime agevolato pensioni estere in Italia: le novità introdotte dal decreto Sostegni ter

Il regime agevolato per i pensionati che dall’estero si trasferiscono in Italia, con il decreto Sostegni ter, è stato di fatto confermato. Le modifiche apportate, infatti, non hanno comportato alcuna restrizione, al contrario, hanno ampliato la platea dei potenziali fruitori della flat tax  al 7% per la quale sono arrivati i chiarimenti del Fisco.

Adesso, nello specifico, l’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi è consentita anche in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni interessati dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal legislatore.

Inoltre, come ricordato da FiscoOggi (Magazine dell’Agenzia delle Entrate) il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, è stato esteso a tutti i comuni “agevolabili”, cioè in riferimento ai quali lo spostamento di residenza consente di esercitare l’opzione, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti. “In questo modo – chiarisce la rivista – finiscono nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come le marchigiane Camerino, Matelica e Tolentino e l’umbra Norcia, che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016 nel Centro Italia, erano fuori per mancanza del requisito demografico: la loro popolazione, infatti, supera la previgente, limitata, soglia di 3mila abitanti ma non il nuovo, più ampio, tetto di 20mila abitanti”.

Va chiarito, infine, che la tassazione agevolata riguarda qualunque categoria di redditi prodotti all’estero, non solo le pensioni.

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