L’Inps ha reso note le modalità con cui viene effettuato il recupero dei crediti da parte dell’Istituto in caso di situazioni debitorie da parte dei pensionati, con il prelievo diretto di quote della pensione e il versamento diretto sia in caso il soggetto creditore sia l’Inps che un ente terzo.
Il prelievo è da considerarsi legittimo solo se autorizzato da una disposizione di legge o da una condanna dell’autorità giudiziaria. Sono evidenziati nel messaggio chiarificatore anche i limiti all’importo delle trattenute.
Pensioni, in quali casi è permesso la cessione, il sequestro e il pignoramento
Il prelievo può derivare da atti negoziali posti in essere dal titolare della pensione. Si tratta dei seguenti casi.
- Contratti di finanziamento con cessione del quinto.
- Concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontario).
- Pagamento delle quote associative a organizzazioni sindacali.
Può essere disposto anche in seguito a fatti giuridici, come negli esempi seguenti.
- Prelievo delle imposte a carico del pensionato in qualità di contribuente.
- Sentenza di condanna con pignoramento.
- Provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione, come avviene per gli assegni divorzili.
L’Inps non può effettuare trattenute sulle pensioni o pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari senza istituti giuridici che conferiscono espressamente il potere impositivo all’Istituto.
Pensioni, cosa cambia per le richieste di recupero extra ordinem: il chiarimento
Le richieste di recupero definite extra ordinem, dunque, non possiedono più i requisiti legali per la loro applicazione, anche qualora provengano dalla Pubblica Amministrazione o se il pensionato fornisce espressamente il suo consenso alla trattenuta.
In via eccezionale i prelievi per i recuperi extra ordinem già in corso continuano a essere gestite secondo le prassi adottate in principio, fino all’estinzione del debito o alla cessazione del rapporto per il decesso del titolare della pensione, e in linea con le salvaguardie previste dalle legge e al concorso con altre trattenute prioritarie.
Rimane invariata la possibilità per gli enti pubblici di ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Inps, da stipulare esclusivamente a livello centrale e nei principi di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e solo con il consenso esplicito da parte del pensionato.
Pensioni, come avviene il prelievo per le condanne dalla Corte dei Conti
Il nuovo messaggio dell’Inps chiarisce le eventualità in cui può avvenire il recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna per danno erariale decise dalla Corte dei Conti.
L’azione di recupero può avvenire in una delle seguenti modalità.
- Recupero in via amministrativa.
- Esecuzione forzata come previsto dal Codice civile.
- Iscrizione a ruolo ai sensi della normativa sulla riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali.
In tali casi l’ufficio designato sceglie come attuare il prelievo nella maniera più proficua, valutando l’entità del credito, la situazione patrimoniale del debitore e ogni elemento o circostanza rilevante.
Dopo tre mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pm competente un prospetto informativo che indica le partite riscosse e quelle da riscuotere e in che modalità.
Il recupero del credito erariale in via amministrativa può dunque essere effettuato su tutte le somme dovute direttamente dall’Inps, anche sul trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza.
Il debitore può richiedere di procedere al versamento diretto alla Tesoreria delle somme da lui dovute e comunque richiedere un piano di rateizzazione, che deve tenere conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche del pensionato.
Pensioni, quali sono i limiti sui prelievi per cessione, sequestro e pignoramento
Ma quali sono i limiti che riguardano l’importo mensile da recuperare in rapporto al trattamento pensionistico del debitore? Lo specifica l’articolo 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.
“Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti (…) possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare”, con salvaguardia per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dell’importo pari al trattamento minimo.