Detrazione mutuo prima casa: quando non è possibile detrarre gli interessi

L'Agenzia delle Entrate spiega quali sono i casi nei quali è possibile detrarre per intero gli interessi passivi e quando, invece, solo una quota

Pubblicato: 30 Dicembre 2019 17:34Aggiornato: 2 febbraio 2024 17:04

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I contribuenti, che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale accendendo un mutuo, hanno la possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi e i relativi oneri accessori nella dichiarazione dei redditi. In questi casi spetta una detrazione pari al 19%.

Nel corso del tempo, però la normativa è stata modifica in più occasioni. Le detrazioni, ora come ora, spettano solo e soltanto se si rispettano alcuni limiti e modalità che variano a seconda dell’immobile che si sta acquistando (abitazione principale o secondaria). In alcuni casi, però, è addirittura possibile perdere tutte le agevolazioni previste. Scopriamo quando si vengono a verificare queste casistiche.

Quando non si possono detrarre gli interessi di un mutuo

Non sempre è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che, rispondendo all’interpello di un contribuente, ha analizzato le varie casistiche previste dalla legislazione tributaria del nostro Paese.

La detrazione degli interessi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi è possibile sia quando l’intestatario è solo uno dei due coniugi, sia quando entrambi sono intestatari dell’immobile e del mutuo. In questo secondo caso, è possibile detrarre solamente il 50% degli interessi nel caso in cui uno dei due abbia già un immobile con status di prima casa, oppure al 100%, nel caso in cui nessuno dei due coniugi abbia già un’abitazione. Come sottolinea però l’Agenzia delle Entrate, non sempre è possibile detrarre per intero gli interessi passivi.

Ed è proprio questo il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate in uno dei suoi ultimi interpelli. Nella casistica specifica, un contribuente chiedeva all’amministrazione finanziaria se potesse detrarre per intero gli interessi del mutuo ipotecario acceso per la costruzione dell’immobile da adibire a prima abitazione. Il mutuo, così come la casa, è intestato a entrambi i coniugi e la moglie è a carico del marito. Secondo il contribuente, quindi, poteva detrarre il 100% degli interessi passivi, sommando al suo 50% anche la quota di mutuo (e di interessi da detrarre) del coniuge.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, che ha rigettato la richiesta del contribuente, ha permesso al contribuente di detrarre solamente la sua quota di interessi passivi. Le motivazioni, che hanno spinto l’AdE verso questa decisione, si sono basate sulla natura del mutuo stesso. In caso di costruzione dell’abitazione principale, infatti, la legislazione finanziaria del nostro Paese non dà modo ai contribuenti di trasferire da coniuge a coniuge la detrazione, anche se la casa e il mutuo sono intestati a entrambi.

La situazione sarebbe stata diversa, invece, se il mutuo ipotecario fosse stato contratto per l’acquisto della prima abitazione e non per la sua costruzione. La legislazione finanziaria, infatti, prevede che in caso di acquisto la detrazione possa essere trasferita dal coniuge a carico al coniuge che effettua la dichiarazione dei redditi.

Mutuo: il limite degli interessi passivi

Ricordiamo che la Legge n. 244/2007 – conosciuta anche come Legge Finanziaria 2008 – ha provveduto ad innalzare da 3.615,20 a 4.000,00 il limite massimo degli interessi passivi sui mutui per i quali spetta la detrazione del 19%.

Questo significa che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il sostenimento di questi oneri è previsto un bonus massimo pari a 760,00 euro, ossia il 19% di 4.000 euro. Il limite si riferisce all’ammontare complessivo:

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