Inferriate contro l’aumento di furti in estate. Serve l’autorizzazione del condominio?

Per l'installazione delle inferriate sulle finestre condominiali è necessario il rispetto del decoro architettonico e di quanto previsto nel regolamento condominiale

Pubblicato: 22 Agosto 2024 13:00

Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

L’installazione di inferriate in un appartamento situato in condominio è una situazione che richiede attenzione in quanto soggetta ad alcune regole specifiche. Siamo di fronte ad un tema complesso poiché vi sono più interessi da bilanciare, in primo luogo la sicurezza degli abitanti e in secondo luogo il decoro dell’edificio.

Difendersi dai ladri è diventata una priorità per tutti e l’esigenza è ancor più sentita nei periodi estivi di vacanza quando le città si svuotano e le abitazioni anche all’interno dei condomini sono maggiormente esposte ai furti e alle intrusioni di maleintenzionati. Soprattutto se si vive ai piani più bassi l’installazione di grate di ferro a protezione della casa e della propria famiglia può essere una necessità.

È possibile mettere liberamente le inferriate alle finestre poste sulla facciata condominiale? La risposta è positiva. Le grate sono illegittime solo se il divieto è contenuto nel regolamento di condominio. Al di fuori di una tale disposizione sono consentite in quanto non è necessario il permesso dell’assemblea o dell’amministratore, purché nel rispetto del decoro architettonico.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata è un diritto del condomino tutelare la propria sicurezza con grate e inferriate ma rispettare i limiti previsti dalla legge o dal regolamento consente di prevenire spiacevoli liti all’interno della compagine condominiale.

Quali sono i limiti imposti dalla legge

Quando il regolamento condominiale non disponga nulla in tema di inferriate occorre fare riferimento alla legge. Nel godere pienamente della propria unità immobiliare il singolo condomino deve comunque rispettare quanto previsto dall’articolo 1102 del codice civile.

L’esigenza di difendere dai ladri il proprio appartamento e metterlo in sicurezza deve tenere comunque in considerazione i diritti degli altri condomini sulle parti comuni. Conformemente all’articolo 1117 del codice civile, la facciata di un condominio sulla quale le inferriate vengono installate a protezione di finestre e balconi rientra tra le parti comuni e su di esse non si può intervenire a proprio piacimento.

L’uso delle parti comuni è soggetto, infatti, a un duplice limite:

Non vi sono dubbi sul fatto che l’installazione di una inferriata, pur avvenendo su una parte comune come la facciata, non impedisca gli altri condomini a procedere nello stesso modo. Il condomino potrà dunque, a proprie spese, apportare le modifiche necessarie per il miglior godimento del bene.

Limiti imposti dal regolamento condominiale

Premesso che l’installazione di inferriate può essere un’esigenza fortemente sentita per proteggere persone e cose all’interno delle abitazioni, quando ci si trova in uno stabile condominiale ci sono delle regole da rispettare. Prime tra tutte le clausole contenute nel regolamento di condominio.

Il principale documento cui si deve fare riferimento per individuare le regole cui attenersi quando si ha intenzione di installare delle inferriate e si vive all’interno di un condominio è il regolamento condominiale. Esso, infatti, può contenere al riguardo delle clausole specifiche.

Il regolamento condominiale che può addirittura vietare l’installazione delle inferriate è quello di tipo contrattuale, ovvero predisposto dal costruttore dello stabile e accettato all’unanimità da tutti i proprietari.

Qualora il regolamento sia stato approvato solo dalla maggioranza dei condomini riuniti in assemblea, esso può limitarsi a fare riferimento al decoro architettonico, vietando quei comportamenti in grado di comprometterlo.

Come rispettare il decoro architettonico

Fatte salve le norme contenute nel regolamento condominiale si può dire che l’installazione delle inferriate sia sempre consentita e non è necessario pertanto chiedere alcuna autorizzazione anche quando si vive in uno stabile condominiale, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione. E’ tuttavia necessario il rispetto di una condizione, anche qualora il regolamento condominiale non ponga alcun divieto in proposito: che essa non alteri il decoro architettonico dell’edificio, intendendosi per tale l’estetica dell’edificio, ovvero quell’insieme armonico delle linee architettoniche e di quelle ornamentali dell’edificio, in sostanza ciò che conferisce equilibrio tra aspetto estetico e funzionalità. Con questo termine si fa riferimento a tutti gli elementi che connotano il singolo edificio conferendogli una determinata identità.

Non siamo di fronte dunque ad un concetto che assume rilievo esclusivamente per edifici caratterizzati da un particolare pregio storico o artistico e pertanto deve essere preso in considerazione per tutti gli edifici.

Quali sono i poteri dell’assemblea condominiale

Di fronte ad un regolamento condominiale che vieti espressamente l’installazione di griglie di protezione alle finestre o alle portefinestre nulla può disporre l’assemblea di condominio che pertanto è priva del potere di concedere l’installazione.

L’assemblea, il cui permesso non è da richiedere, può tutt’al più pronunciarsi ove l’installazione delle inferriate dovesse avvenire con modalità tali da ledere il decoro architettonico dell’edificio, per imporre, ad esempio dei requisiti relativi a colore, materiale, modelli da utilizzare.

L’assemblea potrà altresì intervenire qualora venga accertata la violazione di una disposizione del regolamento condominiale.

A questo punto, i condomini riuniti in assemblea, potranno votare la rimozione delle inferriate installate dal condomino con pregiudizio della sicurezza, stabilità e decoro architettonico dell’edificio, criteri che devono essere sempre presi in considerazione per qualunque intervento che riguardi lo stabile condominiale.

È proprio l’articolo 1122 del codice civile ad affermare che nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che:

• rechino danno alle parti comuni;
• determinino pregiudizio alla stabilità dell’edificio;
• determinino pregiudizio alla sicurezza del condominio;
• ledano il decoro architettonico.

In caso di mancato rispetto della delibera assembleare che disponga in tal senso l’amministratore avrà titolo per adire le vie legali al fine di tutelare gli interessi del condominio.

Cosa comunicare all’amministratore

Abbiamo visto che per l’installazione delle inferriate non è prevista un’autorizzazione da parte dell’assemblea. La giurisprudenza tende a privilegiare la sicurezza, consentendo tali sistemi di protezione se non alterano l’estetica del palazzo, o se l’utilità si considera un bene prevalente.

Al più si rende necessario, come previsto dall’articolo 1122 codice civile, una preventiva comunicazione dell’intervento da effettuare all’amministratore dello stabile affinché possa riferire in assemblea. Il disposto di legge è finalizzato ad evitare future contestazioni da parte degli altri condomini.

Tale obbligo non è previsto per qualsiasi lavoro che venga eseguito all’interno del proprio appartamento, bensì in relazione a tutti quegli interventi che incidono sui diritti in capo agli altri condomini e sulla proprietà comune.

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