Maternità, lavoratrici a casa 5 mesi dopo il parto: arrivano importanti novità

Forse non tutte le future mamme sanno che hanno diritto di stare a casa dal lavoro esclusivamente dopo il parto. Come funziona e le novità

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Importanti novità per le donne che si trovano ad affrontare la maternità. Forse non tutte le future mamme sanno che una legge del 2001, la 151 per l’esattezza, prevede, come alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità, la possibilità per la donna lavoratrice di stare a casa dal lavoro esclusivamente dopo il parto.

Maternità 5 mesi dopo il parto: come funziona

Quando? Entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio: ciò significa che, anziché anticipare l’astensione dal lavoro due mesi prima del parto ed essere poi costretta a stare a casa tre mesi dopo la nascita, è possibile sfruttare tutti e 5 i mesi di congedo di maternità dopo il parto.

Ma ad una condizione: che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che questa opzione per la lavoratrice non sia problematica per la salute sua o del nascituro.

L’Inps richiede per questo una determinata documentazione sanitaria, che è necessario acquisire da parte della lavoratrice per poter legittimamente proseguire l’attività lavorativa fino alla data presunta del parto, o fino al parto stesso.

Maternità 5 mesi dopo il parto: le novità

Ma ora c’è una importantissima novità: i documenti sanitari non devono più essere prodotti dalla lavoratrice all’Inps, come accadeva prima, ma solamente al proprio datore di lavoro. Questo va fatto assolutamente prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza. Si tratta senz’altro di una semplificazione che va incontro alle esigenze delle future mamme, e quindi un cambiamento che possiamo definire positivo.

Qui tutte le novità sulla maternità flessibile: come funziona adesso e come averla.

Restano invece invariati gli altri requisiti:

Certificato medico di gravidanza: come fare

Resta per le donne che chiedono la maternità l’obbligo di trasmissione all’Inps del certificato telematico di gravidanza, da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Significa che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’Inps – previsto anche per le autonome – secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.

Qui tutte le novità relative al congedo parentale

Maternità, quali controlli effettua l’Inps

Da parte sua, l’Inps continua a effettuare i controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di fruizione esclusiva dopo il parto, verifica:

Maternità, cosa succede in caso di malattia

L’Inps ha anche chiarito che, in caso di malattia prima del parto o della data presunta, l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Cosa succede in caso di rinuncia della maternità

In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Inps per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità, e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Non cambia nulla invece per le condizioni del cosiddetto parto “fortemente” prematuro, al rinvio e alla sospensione del congedo di maternità, alla flessibilità nell’ambito della fruizione del congedo esclusivamente dopo il parto (ad eccezione delle indicazioni sull’obbligo di produrre all’Inps le attestazioni sanitarie), all’interdizione anticipata e prorogata, al prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità, alla malattia, al lavoro a tempo parziale (ad eccezione delle indicazioni sull’obbligo di produrre all’Inps le attestazioni sanitarie) e al congedo di paternità.

Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps che vogliano astenersi dall’attività lavorativa, già si prevedono le modalità di fruizione del congedo esclusivamente dopo la data del parto senza produzione delle attestazioni mediche all’Inps, ma al solo committente.

L’Inps provvede, quindi, a erogare l’indennità di maternità secondo le consuete modalità a conguaglio o a pagamento diretto.

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