Stipendio non versato o pagato in ritardo: cosa fare

In caso di stipendio non versato o pagato in ritardo il dipendente può ricorrere a diverse strumenti per tutelare il proprio diritto alla retribuzione. Ecco cosa prevede la legge

Pubblicato: 2 Maggio 2018 12:15

QuiFinanza

Redazione

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In caso di stipendio non versato o pagato con diversi giorni di ritardo, il dipendente può ricorrere a diversi strumenti per tutelare il proprio diritto alla retribuzione.

Cosa fare 

Innanzitutto può diffidare il datore di lavoro che non rispetti i termini  per il pagamento dello stipendio: in tal caso ne seguirà appunto un decreto ingiuntivo oppure una conciliazione presso la Direzione del Lavoro. Inoltre in caso di ritardo il dipendente ricorrere anche alle dimissioni per giusta causa, avendo così diritto alla Naspi, il sostegno economico previsto per i lavoratori disoccupati. In questo caso, al datore di lavoro spetta anche l’onere di pagare il cosiddetto ticket di licenziamento.

I termini

Il termine ultimo a livello mensile entro il quale il datore di lavoro deve corrispondere lo stipendio è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativamente applicato e, in caso di mora, il datore di lavoro è chiamato a pagare al lavoratore gli interessi sullo stipendio. Addirittura, il dipendente può dare le dimissioni per giusta causa in caso di ritardo dello stipendio oppure procedere a un sollecito, anche senza ricorrere necessariamente a un avvocato.

Almeno due buste paga di arretrati

Tuttavia, è bene specificare che i casi in cui il ritardo nel pagamento della giusta causa sia di pochi giorni e di una singola mensilità non aprono alla possibilità di procedere alle dimissioni giustificate. La giurisprudenza specifica che per presentare le dimissioni per giusta causa è necessario ci sia un reiterato inadempimento – nello specifico, il datore di lavoro deve essere in arretrato di almeno due buste paga secondo quanto specificato dal Tribunale di Ivrea con la sentenza numero 150/2017.

Sono ammesse delle eccezioni qualora sia direttamente il CCNL di riferimento a giustificare le dimissioni per giusta causa in caso di ritardo nel pagamento della busta paga da parte del datore di lavoro. Secondo il Tribunale di Milano, che si è espresso tramite la sentenza n°1713/2017, se le dimissioni sono previste dal CCNL queste possono essere presentate anche nel 1° giorno successivo al termine ultimo per il pagamento della retribuzione.

 

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