Smart working e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi

Una nuova legge sullo smart working attribuisce all'azienda la responsabilità di informare il collaboratore sui rischi generici e specifici

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Novità per le aziende che consentono il lavoro agile: quando un collaboratore lavora in smart working in luoghi che non sono sotto il controllo dell’azienda, come la casa o un coworking oppure un bar, il datore di lavoro non ha, naturalmente, l’obbligo di controllare fisicamente quei luoghi al fine di verificarne la sicurezza.

Tuttavia deve informare il lavoratore sui rischi generici e specifici della professione, tramite un documento periodico.

Smart working e sicurezza sul lavoro, si cambia

Si tratta delle specifiche messe nero su bianco dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese (Ddl S. 1484-B), che è stata approvata dal Parlamento il 4 marzo.

Nella sua comunicazione al lavoratore, il datore di lavoro deve:

Dentro quel documento devono essere spiegati:

Cosa deve fare il lavoratore

La norma aggiunge anche un obbligo per il lavoratore. Il lavoratore deve collaborare con il datore di lavoro e seguire le indicazioni di sicurezza. Per fare un esempio pratico, se nella sua comunicazione, che deve uniformarsi alle normative sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, l’azienda prescrive di utilizzare una sedia ergonomica, di non lavorare a letto e di fare pause ogni tot minuti di lavoro, il lavoratore dovrà impegnarsi a rispettare queste indicazioni. Di conseguenza, se l’azienda rispetta tutte le prescrizioni di legge in merito ai casi considerati, il lavoratore in smart working non avrà nulla a pretendere dal datore di lavoro per eventuali danni alla postura o per l’affaticamento visivo.

L’articolo 11 del nuovo Ddl S. 1484-B del 2026 va a riformare parzialmente l’articolo 55 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

Se l’azienda non consegna questa informativa il datore di lavoro può essere punito penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con una ammenda: la multa rientra nella fascia già prevista per violazioni simili con una sanzione che va da un minimo di 1.200 a un massimo di 5.200 euro. In caso, poi, il lavoratore dovesse subire dei danni alla salute derivanti dalla mancata informazione, potrà inoltre agire secondo i termini di legge per il ristoro del danno sofferto.

Infortunio in smart working, chi paga

L’azienda, come detto, non ha alcun obbligo di controllare o mettere a norma la casa del dipendente. L’obbligo è unicamente di tipo informativo. L’azienda, in sintesi, informa sui rischi mentre il lavoratore gestisce il luogo di lavoro domestico.

Resta fermo il fatto che se l’azienda ha adempiuto all’obbligo di comunicazione, e il lavoratore in smart working riporta un danno alla salute pur avendo osservato ogni prescrizione, allora l’infortunio in smart working può essere equiparato a un infortunio sul luogo di lavoro.

E le spese mediche private, se necessarie e giustificate, possono essere rimborsate dall’Inail. Così ha recentemente specificato la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova con la sentenza 462/2025.

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