Reddito di Cittadinanza, si cambia. Ecco chi perde l’assegno d’inclusione se rifiuta un lavoro

Per i soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni, il beneficio decade nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale. Vincolanti anche le offerte a termine se il luogo di lavoro è a meno di 80 km.

Pubblicato: 2 Maggio 2023 09:51

Paolo Viganò

Giornalista di attualità politico-economica

Classe 1974, giornalista professionista dal 2003, si occupa prevalentemente di politica, geopolitica e attualità economica, con diverse divagazioni in ambito sportivo e musicale.

Il Reddito di Cittadinanza per come lo abbiamo conosciuto, come noto, cesserà di esistere alla fine del 2023. Poi sarà il momento dell’Assegno d’inclusione, che potrà essere richiesto da nuclei familiari con disabili, minorenni od over 60. Il beneficio è fino a 6mila euro all’anno, 500 euro al mese, a cui aggiungere un contributo affitto (per locazioni regolari) fino a 3.360 euro all’anno, 280 al mese.

Stretta lavoro: chi perde il beneficio se rifiuta

Nel decreto c’è l’attesa stretta sul sussidio per i cosiddetti ‘occupabili’ con il varo del decreto lavoro 2023 approvato il primo maggio dal Consiglio de ministri. “Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come ‘fragili’, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio”.

Regime sanzionatorio

“Per evitare il godimento irregolare del beneficio – si legge nel decreto -, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavoro”.

Formazione

“Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta – si legge ancora nella nota -, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi”.

“Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili”.

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