In generale, la presenza di una mensa aziendale non cancella automaticamente il diritto al buono pasto sostitutivo quando, per ragioni organizzative legate al servizio, il dipendente non può concretamente usufruire della pausa e consumare il cibo.
Lo chiarisce la Sezione Lavoro del Tribunale di Gela con sentenza 408/2026, accogliendo il ricorso presentato da una lavoratrice turnista e condannando l’azienda a un consistente risarcimento danni.
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La vicenda dell’infermiera con 854 turni senza buono pasto
Un’infermiera in servizio presso un presidio ospedaliero di Gela aveva fatto causa al proprio datore. Chiedeva il riconoscimento del diritto ai buoni pasto sostitutivi, sostenendo che — pur avendo diritto alla mensa — non aveva potuto usufruire concretamente del servizio per l’organizzazione dei turni.
In particolare, secondo la donna, l’azienda sanitaria non aveva riconosciuto il beneficio per ben 854 turni di durata superiore alle sei ore, nonostante attività svolta e caratteristiche del servizio avessero reso necessario un periodo di pausa per mangiare e recuperare le forze.
Il datore si era opposto, sostenendo che il diritto al buono pasto non spettasse in presenza di determinate condizioni organizzative e richiamando un proprio regolamento interno che subordinava il riconoscimento del beneficio a ulteriori requisiti relativi a durata e collocazione temporale del turno.
Dopo sei ore di lavoro spetta la pausa: il collegamento con il buono pasto
Il Tribunale siciliano ha bocciato le limitazioni previste dall’azienda datrice, perché non compatibili con la disciplina prevista dalla legge e dal Ccnl comparto Sanità.
Passaggio chiave della sentenza è il rapporto tra diritto alla pausa e diritto alla mensa o al buono pasto.
L’art. 8 del d. lgs. 66/2003 stabilisce che — qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le sei ore — il lavoratore deve beneficiare di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche ed, eventualmente, alla consumazione del pasto.
Vero è che questa norma non regola o disciplina direttamente il buono pasto, ma per il Tribunale di Gela deve essere letta insieme alle disposizioni del contratto collettivo applicabile al personale sanitario. In particolare, all’art. 29 di questo contratto collettivo c’è scritto che le aziende possono organizzare il servizio mensa oppure garantire modalità sostitutive, come appunto il buono.
Il principio giurisprudenziale affermato dai giudici è, quindi, il seguente: quando il turno supera le sei ore e matura il diritto alla pausa, il lavoratore deve poter usufruire della mensa oppure di una prestazione equivalente se la mensa non è concretamente utilizzabile.
La mensa aziendale non basta perché conta la possibilità reale di usufruirne
La questione più delicata riguarda la concreta condizione dei lavoratori turnisti, soprattutto quelli impiegati negli ospedali e nei reparti dove è necessario garantire continuità assistenziale. Secondo il giudice isolano, non è sufficiente che il datore abbia formalmente predisposto una mensa interna. Occorre verificare se il lavoratore abbia realmente la possibilità di interrompere lo svolgimento delle mansioni, raggiungere il servizio mensa e consumare il pasto nella pausa.
Nel settore sanitario è frequentissimo che infermieri, Oss e altri lavoratori siano costretti a rimanere presenti in reparto per esigenze assistenziali, emergenze o carenza di personale.
In questi casi, l’impossibilità di usare i servizi mensa non deve portare alla perdita del diritto. Al contrario, proprio perché non si può beneficiare della pausa per ragioni di organizzazione dei turni (su cui oggi può incidere anche il rischio caldo), va garantita una modalità alternativa come il buono pasto.
Il buono pasto non è una retribuzione ma tutela collegata al rapporto
C’è un altro aspetto interessante nella sentenza 408/2026 del Tribunale di Gela. Il beneficio non è una componente dello stipendio vero e proprio, ma ha finalità assistenziale. Questa è la sua natura giuridica. La sua funzione è, quindi, quella di agevolare il dipendente durante il lavoro, consentendo il recupero delle energie e conciliando le esigenze organizzative del servizio con quelle individuali.
Ecco perché il diritto deve essere sempre valutato sulla base delle condizioni concrete di svolgimento delle mansioni e delle regole stabilite dalla contrattazione collettiva.
Il Ccnl comparto sanità indica la non monetizzabilità del buono pasto. Tuttavia, quando il datore omette illegittimamente di garantire servizio mensa o buono sostitutivo, questa mancata erogazione può determinare un obbligo risarcitorio.
Azienda sanitaria condannata a pagare oltre 3.600 euro di risarcimento
In questa vicenda, il Tribunale ha così riconosciuto all’infermiera il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore dei buoni pasto non ricevuti. La somma liquidata è stata pari a 3.626,58 euro, oltre a interessi legali e spese processuali.
La quantificazione è stata effettuata sulla base della documentazione relativa ai turni, in particolare dei fogli presenza prodotti in giudizio e non contestati in modo specifico dall’azienda sanitaria. Nel processo del lavoro, infatti, il datore che intende contestare i conteggi del dipendente deve farlo in maniera precisa e dettagliata: una contestazione generica non è sufficiente.
Che cosa cambia
Il diritto al buono pasto (non automatico per i dipendenti pubblici) non nasce mai da una semplice scelta discrezionale dell’azienda, ma è collegato alla necessità di garantire al lavoratore la possibilità di usufruire della pausa prevista dalla normativa sull’orario lavorativo. In ogni caso, le esigenze del servizio non possono trasformarsi in un danno economico per il dipendente.
La sentenza 408/2026 del Tribunale di Gela va oltre la soluzione del caso concreto e indica un principio giurisprudenziale che potrebbe avere ricadute anche su numerose altre situazioni lavorative. Il diritto alla pausa dopo sei ore di lavoro, infatti, deriva dal d. lgs. 66/2003 ed è un principio di carattere generale. Distinto è il diritto al servizio mensa o al buono pasto, che non nasce direttamente dalla legge, ma trova la propria disciplina nel contratto collettivo applicabile.
Per questo motivo, la pronuncia assume un rilievo particolare soprattutto per i dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche e, più in generale, per i lavoratori cui si applica il Ccnl Comparto Sanità. I lavoratori impegnati in turni superiori alle sei ore, qualora non possano usufruire concretamente della pausa o del servizio mensa per esigenze organizzative, in futuro potrebbero richiamare questo orientamento per far valere il diritto al buono pasto sostitutivo.
Per i lavoratori di altri comparti caratterizzati dal lavoro su turni — si pensi ad esempio a industria, commercio, vigilanza privata, trasporto pubblico o logistica — il principio relativo al diritto alla pausa resta pienamente valido. Tuttavia, l’eventuale spettanza del servizio mensa o del buono pasto dovrà essere verificata caso per caso alla luce delle disposizioni previste dal rispettivo contratto collettivo nazionale.
Per tutti coloro che ritengono di aver lavorato per anni senza essere tutelati, sarà importante verificare scrupolosamente la documentazione relativa ai turni svolti, alle modalità di organizzazione del servizio e agli eventuali regolamenti interni adottati dal datore, elementi che possono risultare decisivi per ottenere quanto spettante.