Il tribunale del lavoro di Brescia ha stabilito che un’azienda della città lombarda dovrà risarcire con 18 mensilità un dipendente che aveva licenziato per una questione legata al resto della macchinetta del caffè. La società accusava il lavoratore di aver cercato di sottrarre 1,60 euro, pari al resto che l’apparecchio non gli aveva restituito alcuni giorni prima.
La giudice del lavoro ha stabilito che il licenziamento era stato sproporzionato al comportamento del dipendente e ha condannato l’azienda a risarcirlo con 18 mensilità di stipendio. Il lavoratore non sarà però reintegrato, misura che comunque non aveva richiesto.
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I fatti che hanno portato al licenziamento
Secondo quanto raccolto durante le udienze, il dipendente, a giugno 2024, avrebbe preso un caffè alla macchinetta aziendale ma non avrebbe ricevuto indietro il resto dovuto. Il giorno successivo, quando il tecnico è arrivato per riparare il guasto, avrebbe chiesto se potesse recuperare quanto la macchinetta aveva trattenuto, 1,60 euro.
Il dipendente avrebbe interpretato un silenzio del tecnico come un assenso e avrebbe recuperato il denaro. Un suo collega lo avrebbe visto e ne sarebbe nata una discussione. Nella sentenza viene esplicitato:
Il tecnico negava di aver mai autorizzato il recupero del denaro, mentre il ricorrente riferiva di aver desunto un implicito consenso dall’assenza di diniego.
Dalla discussione che ne è nata, l’azienda avrebbe deciso per il licenziamento del dipendente, per appropriazione indebita, nonostante avesse restituito il denaro, e per minacce nei confronti di un collega. Il tribunale sottolinea che questa decisione interrompeva un rapporto di lavoro di 14 anni.
La decisione del tribunale
Il lavoratore licenziato ha subito fatto ricorso, ritenendo il licenziamento ingiusto. Il tribunale del lavoro di Brescia ha quindi smontato entrambe le accuse. In particolare quella più grave, che erano le minacce al collega, sarebbero state smentite dalla stessa persona coinvolta, che avrebbe definito l’atteggiamento del dipendente licenziato: “sgarbato nei suoi confronti ma non minaccioso“.
Il tribunale ha comunque confermato la fine del rapporto di lavoro tra l’azienda e il dipendente, anche perché quest’ultimo non aveva chiesto nessun reintegro. La giudice del lavoro di Brescia ha comunque stabilito che l’azienda dovrà pagare 18 mensilità al dipendente licenziato, quindi decine di migliaia di euro, per una questione nata dalla supposta appropriazione indebita di 1,60 euro.
La questione della proporzionalità
Le ragioni della sentenza sono legate al concetto di proporzionalità della punizione. Anche se gli atti del dipendente fossero considerati scorretti, il tribunale sottolinea che il licenziamento non può essere adeguato come reazione da parte dell’azienda, visto che:
- la cifra in questione era minima;
- le azioni contestate erano state compiute in buona fede;
- azienda e dipendente avevano un rapporto di lavoro che durava da 14 anni;
- il dipendente non aveva nessun controllo sui flussi di denaro dell’azienda;
- il denaro stesso non era dell’azienda, ma della società proprietaria dei distributori automatici.
Il licenziamento è quindi stato definito nella sentenza: “obiettivamente sproporzionato” e di conseguenza illegittimo, dimostrando che l’applicazione della legge sui licenziamenti necessita comunque del rispetto del principio di proporzionalità della punizione.