Uno dei diritti a cui possono accedere i lavoratori dipendenti, nel momento in cui sono dei genitori, sono i permessi per malattia dei figli (questo beneficio vale sia per quelli naturali che per quelli adottati). Le modalità che danno diritto a questi permessi variano in base all’età dei figli. È bene ricordare, però, che non spetta alcun tipo di indennità nel momento in cui si dovesse decidere di rimanere a casa dal lavoro.
Ad ogni modo, quando i genitori avessero intenzione di usufruire di questi permessi, devono presentare al datore di lavoro un certificato medico, attraverso il quale venga confermata la malattia del minore.
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Permessi per i figli malati
Sicuramente uno dei problemi che devono affrontare i genitori quando sono dei lavoratori dipendenti è quello dei figli malati. In questi casi mamma e papà devono bilanciare due responsabilità contrastanti tra di loro: il lavoro e la salute dei bambini. Spesso e volentieri, purtroppo, le malattie dei più piccoli si possono manifestare in maniera repentina ed imprevedibile, rendendo particolarmente complicata la gestione e la pianificazione di qualsiasi attività.
Per venire incontro ai genitori sono state messe a disposizione alcune soluzioni, tra le quali rientra il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2011, anche conosciuto come “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il cui compito è proprio quello di disciplinare la richiesta dei permessi per le malattie dei figli.
La normativa, in estrema sintesi, permette ai genitori di prendersi cura dei figli usufruendo di particolari permessi. La possibilità di usufruirne, però, varia a seconda dell’età del bambino:
- nel caso in il figlio abbia meno di tre anni è possibile assentarsi per l’intera durata della giornata;
- nel caso in cui i figli abbiano un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni, i genitori possono assentarsi dal lavoro per un numero massimo di cinque giorni lavorativi all’anno.
È necessario ricordare, comunque vada, che non è prevista alcuna indennità specifica nel caso in cui si dovessero prendere dei permessi malattia per i figli. A volte, però, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) potrebbero introdurre delle regole più favorevoli per i genitori.
Ad ogni modo, nel momento in cui il lavoratore si dovesse assentare per la malattia del figlio deve presentare un certificato medico che ne confermi la malattia. Per questi tipi di permesso non scattano le normali procedure di controllo che sono previste per le assenze per malattia dello stesso lavoratore.
Cosa prevede la normativa
Come abbiamo accennato in precedenza, la normativa relativa ai permessi per malattia dei figli si caratterizza da una distinzione molto netta, condizionata dall’età dei bambini malati. Il legislatore ha voluto introdurre questa differenziazione tenendo conto delle fasi di sviluppo dei bambini: si è voluto, in altre parole, introdurre una protezione adeguata per i genitori che stanno lavorando. Ma soprattutto per promuovere un corretto equilibrio tra quelle che sono le responsabilità familiari e il mantenimento dell’occupazione.
Sostanzialmente la normativa ha introdotto due nette categorie: i permessi per le malattie dei bambini fino a tre anni ed i permessi per quelli che hanno un’età compresa tra i tre e gli otto anni. Conta anche il compleanno in entrambi i casi.
I genitori hanno la possibilità, inoltre, di usufruire del cosiddetto congedo parentale, grazie al quale è possibile estendere il periodo nel quale si accudiscono i figli fino ai dodici anni: possono usufruire di questo particolare strumento anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Questa normativa permette ai genitori di avere una maggiore flessibilità per prendersi cura dei figli nel momento in cui ne hanno bisogno.
Permessi di malattia per i figli fino a tre anni
Nel corso dei primi tre anni di vita dei figli la rete di protezione offerta ai genitori è leggermente più ampia e permette loro di affrontare le malattie che colpiscono i più piccoli. Proprio per sostenere i lavoratori sono stati previsti alcuni permessi per malattia che garantiscono una maggiore flessibilità. I lavoratori hanno diritto ad accedere a dei permessi facoltativi per l’intera durata della malattia. I genitori ne possono fruire a turno.
Dobbiamo sottolineare, però, che nel periodo in cui si usufruire di questi particolari permessi, i lavoratori non hanno diritto ad alcuna retribuzione. I giorni di permesso non contribuiscono all’accumulo di ferie retribuite o alla percezione della tredicesima. In questo periodo, però, si ha diritto alla cosiddetta contribuzione figurativa.
La situazione può variare in parte per i lavoratori del settore pubblico, per i quali è prevista una retribuzione completa per un massimo di trenta giorni ogni anno. Almeno nel corso dei primi tre anni di vita del bambino.
Figli con un’età compresa tra i tre agli otto anni
La procedura per accedere ai permessi per malattia previsti per i figli cambia in maniera radicale al compimento dei 3 anni. In questo caso scatta una disciplina che dura fino all’ottavo anno di età del bambino. I genitori hanno la possibilità di chiedere dei permessi giustificati per un massimo di cinque giorni ogni anno. In questo caso conciliare la vita privata con il lavoro diventa più difficile.
I lavoratori del settore privato e di quello pubblico non hanno diritto alla retribuzione. La contribuzione figurativa, inoltre, potrebbe risultare ridotta.
Il trattamento previdenziale dei permessi
A dettare le regole sul trattamento previdenziale dei permessi per malattia dei figli è stato direttamente l’Inps. È prevista l’applicazione della configurazione figurativa, così come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. Il beneficio è esteso sia al padre che alla madre. I genitori, in altre parole, continueranno a ricevere i benefici previdenziali e a mantenere i propri diritti previdenziali, anche se sono rimasti assenti dal luogo di lavoro.
Nel caso in cui i figli hanno un’età inferiore a tre anni, vengono accreditati i contributi figurativi per l’intero importo. Se i figli hanno un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni, la copertura contributiva è ridotta: risulta essere pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai giorni in cui il lavoratore è stato assente.
I contributi vengono accreditati automaticamente, a seguito della segnalazione mensile effettuata dal datore di lavoro. Il processo di elaborazione, nella maggior parte dei casi, richiede una trentina di giorni.