A distanza di quasi due anni dall’introduzione della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, rivediamo le caratteristiche di questa tipologia di contratto di lavoro che può essere utilizzato per svolgere saltuariamente attività prevalentemente intellettuali e di consulenza senza un vincolo di subordinazione rispetto al committente.
Indice
Definizione
L’art. 2222 del Codice Civile definisce come lavoratore autonomo occasionale colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Oggetto dell’incarico è una prestazione di lavoro prevalentemente personale eseguito in autonomia sia in riferimento ai tempi che ai modi di svolgimento e non riconducibile a un rapporto subordinato.
L’incarico deve comunque essere limitato nel tempo e avere un carattere episodico e non continuativo. Si considera infatti occasionale quell’attività che non è abituale e continuativa nel tempo.
Il contratto stipulato tra il committente e il lavoratore autonomo occasionale è il c.d. contratto d’opera.
Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale
Il lavoro autonomo occasionale non deve essere confuso con le prestazioni occasionali previste dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, effettuate tramite il contratto PrestO gestito dall’INPS. Per tale contratto ci sono condizioni differenti, vincolo di subordinazione e una procedura specifica per l’attivazione e il pagamento.
Inquadramento previdenziale e assicurativo
Sui compensi percepiti fino a 5.000 euro totali per anno solare non è previsto il versamento dei contributi previdenziali.
In caso di compensi superiori a tale soglia, il prestatore autonomo occasionale dovrà, invece, iscriversi alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e comunicare al committente i precedenti compensi al fine di gestire correttamente il calcolo dei contributi previdenziali sull’eccedenza rispetto ai 5.000 euro.
Tali contributi sono a carico del committente per i 2/3 e a carico lavoratore per 1/3.
La misura del contributo cambia in base all’eventuale iscrizione del lavoratore ad altra gestione previdenziale obbligatoria (es: una cassa di previdenza di categoria) o sia pensionato.
Il committente provvederà a effettuare il versamento tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso e dovrà utilizzare i seguenti codici:
- CXX per i contributi per i soggetti privi di altra forma previdenziale;
- C10 per i contributi per i soggetti titolari di pensione o di altra forma previdenziale.
I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti alla normativa assistenziale INAIL e pertanto sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro come i dipendenti o i co.co.co.
Inquadramento fiscale e pagamento
Il reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi (art. 67 del TUIR).
Per quanto concerne il pagamento, il lavoratore autonomo occasionale non deve emettere fattura, ma una ricevuta/notula quale quietanza indicando l’importo del compenso con l’applicazione della ritenuta del 20%.
In caso di importi superiori a 77,47 euro, si dovrà applicare una marca da bollo da 2 euro.
Il committente è tenuto a versare per conto del contribuente tale ritenuta e emettere la Certificazione Unica ai fini della dichiarazione dei redditi.
Obblighi di comunicazione all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
In seguito a quanto stabilito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prima dell’inizio del contratto d’opera occasionale, il committente deve inviare una specifica comunicazione all’INL purchè operi in qualità di imprenditore.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti che hanno per oggetto (a mero titolo esemplificativo):
- le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.) ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA salvo che l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA (in questo caso la comunicazione deve essere fatta purché non sia esclusa da altre condizioni disciplinate dalla normativa);
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”;
- la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
- le prestazioni di natura intellettuale (a mero titolo esemplificativo: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, le guide turistiche, le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine);
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- attività di volontariato con pagamento di solo rimborsi spese;
- le prestazioni occasionali in smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti.
Non sono tenuti alla comunicazione le seguenti tipologie di committenti (a mero titolo esemplificativo):
- la Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici;
- le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale utilizzano contratti occasionali;
- gli studi professionali ove non organizzati in forma di impresa;
- gli Enti del Terzo settore. Tuttavia se svolgono, anche in via marginale, un’attività d’impresa, la comunicazione è obbligatoria con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale in quanto rientrano nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) e non di cui all’art. 67, comma 1 lett. l).
Come fare la comunicazione
Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con accesso tramite SPID o CIE e allegando il documento di identità del lavoratore.
I dati richiesti sono i seguenti:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni);
- ammontare del compenso stabilito.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia terminato nell’arco temporale indicato occorre effettuare una nuova comunicazione.
La comunicazione può essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività del prestatore.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.