Con la firma del nuovo Ccnl Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, il 6 agosto 2026 presso la sede dell’Aran è stata raggiunta l’intesa sugli aumenti stipendiali da riconoscere al personale dirigente dei comparti interessati. Gli incrementi retributivi variano da 230 a 285 euro mensili, a seconda della qualifica ricoperta, della fascia retributiva e del settore specifico di impiego.
Il rinnovo contrattuale, però, non interessa solo la parte economica, ma riguarda anche la parte giuridica. Infatti, l’accordo interviene anche su gestione ferie, assenze e mobilità.
Ccnl Istruzione e Ricerca: per chi scattano gli aumenti in busta paga
Il nuovo contratto collettivo nazionale si applica al personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato rientrante nell’area Istruzione e Ricerca. Il perimetro comprende:
- le istituzioni scolastiche ed educative;
- le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- le università;
- le aziende ospedaliero-universitarie;
- gli enti di ricerca.
Il documento, però, distingue il trattamento economico in tre grandi gruppi, ovvero:
- dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell’Asi;
- dirigenti scolastici e Afam;
- dirigenti delle università, delle aziende ospedaliero-universitarie e dirigenti di seconda fascia degli enti di ricerca e dell’Asi.
E proprio a partire da questa distinzione verranno riconosciuti i relativi incrementi che – come già detto – non saranno identici per tutti.
Dirigenti di prima fascia: aumento di 285 euro
Per i dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell’Asi, lo stipendio tabellare annuo lordo precedente era fissato in 60.102,87 euro, comprensivi del rateo di tredicesima. Con il nuovo contratto viene riconosciuto, a regime, l’incremento di 285 euro mensili previsto dal 1° gennaio 2024. Il nuovo valore dello stipendio tabellare annuo lordo per 13 mensilità sale così a 63.807,87 euro (+ 3.705 euro lordi all’anno).
A questa voce si aggiunge la parte fissa della retribuzione di posizione che, a partire dal 1° gennaio 2024, cresce di 215 euro lordi mensili, sempre distribuiti su 13 mensilità (salendo complessivamente a 42.598,20 euro).
Dirigenti scolastici e Afam: aumento di 230 euro
Nel caso dei dirigenti scolastici e Afam, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima, partiva da 47.015,73 euro, mentre con il nuovo Ccnl – con decorrenza dal 1° gennaio 2024 – è stato deciso un aumento di 230 euro lordi mensili per 13 mensilità. Il nuovo valore dello stipendio tabellare annuo lordo a regime viene così fissato in 50.005,73 euro.
Per quanto riguarda invece la retribuzione di posizione, anche in questo caso a partire dal 1° gennaio 2024 la componente fissa:
- sale di 90 euro lordi al mese, distribuiti su 13 mensilità, portando il nuovo valore a 14.515,11 euro annui;
- può raggiungere il valore massimo complessivo di 48.084,81 euro annui lordi, sempre calcolati su 13 mensilità.
Università ed enti di ricerca: aumento di 230 euro
L’aumento di 230 euro lordi mensili per 13 mensilità riguarda anche i dirigenti delle università e delle aziende ospedaliero-universitarie, nonché i dirigenti di seconda fascia degli enti di ricerca e dell’Asi.
Per questi dirigenti lo stipendio tabellare annuo lordo precedente era pari a 47.015,73 euro. Con l’incremento previsto dal nuovo contratto, il valore a regime sale a 50.005,73 euro annui lordi per 13 mensilità.
Come per i dirigenti scolastici, per questa categoria la retribuzione di posizione nella parte fissa viene incrementata di 90 euro lordi mensili per 13 mensilità, con un nuovo valore annuo a regime di 14.515,11 euro. Il contratto ridetermina inoltre in 48.084,81 euro annui lordi per 13 mensilità il valore massimo della retribuzione di posizione per le figure dirigenziali interessate.
Novità per ferie, assenze e mobilità
Il Ccnl introduce e modifica diverse regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti dell’area Istruzione e Ricerca. In particolare:
- è stato disciplinato il diritto alle ferie, riconoscendo 28 giorni lavorativi con settimana su cinque giorni e 32 con settimana su sei giorni. Per chi è assunto per la prima volta nella Pa sono previsti inizialmente 26 o 30 giorni, a seconda dell’articolazione dell’orario, con il passaggio al regime ordinario dopo tre anni di servizio. Le ferie restano un diritto irrinunciabile e, in generale, non monetizzabile. Se esigenze indifferibili impediscono di utilizzare le ferie nell’anno, queste devono essere fruite entro la fine dell’anno successivo. Se le ferie vengono interrotte per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il rientro e per il successivo ritorno al luogo di ferie.
- sono state introdotte regole sulle assenze retribuite, riconoscendo fino a 8 giorni all’anno per concorsi, esami, congressi, convegni, seminari e corsi facoltativi di aggiornamento professionale connessi all’attività lavorativa, 3 giorni per lutto e fino a 3 giorni per particolari motivi personali e familiari. È inoltre previsto un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi;
- è stata modificata una parte della disciplina delle sanzioni prevista dal precedente CCcnlNL, intervenendo in particolare sulla recidiva nel biennio e sulle ipotesi di particolare gravità che possono assumere rilevanza disciplinare.
Inoltre:
- alla scadenza dell’incarico, su richiesta del dirigente scolastico e previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere alla mobilità interregionale fino all’80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fermo restando il contingente dei posti messi a concorso;
- in caso di malattia o altre sospensioni previste dalla legge o dal contratto, il periodo di prova viene sospeso. Il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi in caso di malattia, salvo le specifiche disposizioni sulle gravi patologie. Se nell’anno scolastico di assunzione non raggiunge almeno sei mesi di servizio effettivo, il periodo di prova viene prorogato di un ulteriore anno scolastico.
Tabelle retributive
Di seguito le tabelle riassuntive relative ai dati economici del Ccnl dell’area Istruzione e Ricerca (triennio 2022-2024), organizzate per facilitare la consultazione.
| Categoria di personale dirigente | Stipendio tabellare annuo lordo | Retribuzione di posizione (parte fissa) | Valore massimo retribuzione di posizione |
| Dirigenti di prima fascia
(Enti di ricerca e Asi) |
63.807,87 € | 42.598,20 € | – |
| Dirigenti scolastici e Afam | 50.005,73 € | 14.515,11 € | 48.084,81 € |
| Dirigenti di Università, AOU e Dirigenti di seconda fascia
(Enti di ricerca ed Asi) |
50.005,73 € | 14.515,11 € | 48.084,81 € |
N.B. Tutti i valori indicati per lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione sono comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.