Chi può ottenere l’assegno sociale Inps se è cittadino straniero? Gli extracomunitari regolarmente residenti in Italia non hanno automaticamente diritto a questa prestazione assistenziale, perché occorre avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’ex carta di soggiorno).
Toglie ogni dubbio la Corte Costituzionale con la sentenza 141/2026, chiarendo che questo requisito non vìola né la nostra Costituzione né il diritto comunitario.
La decisione è di importanza generale perché indica chi effettivamente può beneficiare dell’assegno e fa luce sui limiti del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi.
Indice
Il caso della cittadina albanese e la questione esaminata dalla Corte Costituzionale
La vicenda riguarda una cittadina albanese titolare di un permesso di soggiorno biennale per ricongiungimento familiare, che le consentiva anche di lavorare in Italia. Pur essendo regolarmente residente, la sua domanda di assegno sociale è stata respinta dall’Inps perché non possedeva il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, requisito richiesto dalla normativa italiana per l’accesso alla prestazione da parte dei cittadini extracomunitari.
La donna ha così avviato un contenzioso giudiziario. Dopo una decisione favorevole pronunciata in appello, l’Inps ha fatto ricorso in Cassazione. La sua Sezione Lavoro ha quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale, sollevando dubbi di legittimità su una regola (l’art. 80 comma 19 legge 388/2000), nella parte in cui subordina il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo la Cassazione, la disciplina avrebbe potuto contrastare sia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sia con la direttiva 2011/98/UE, che garantisce ai lavoratori provenienti da Paesi terzi la parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.
La Suprema Corte ha pertanto chiesto alla Consulta di verificare la compatibilità della norma con la Costituzione e con il diritto comunitario. Con la sentenza 141/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale ritenendo la disciplina italiana conforme sia ai principi costituzionali sia al diritto comunitario.
Il rinvio alla Corte di Giustizia UE e perché non si applica la parità di trattamento
Prima di decidere, la Consulta ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante rinvio pregiudiziale, un quesito tanto semplice quanto decisivo: l’assegno sociale Inps rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale per le quali il diritto UE impone parità di trattamento tra cittadini italiani e lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti?
La risposta dipendeva dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE, che disciplina il rilascio del permesso unico di soggiorno e lavoro ai cittadini di Paesi terzi e garantisce loro la parità di trattamento, anche in materia di sicurezza sociale.
La Corte di Giustizia ha chiarito che questo principio si applica solo alle prestazioni di sicurezza sociale previste dall’art. 3 del regolamento (CE) 883/2004, riconosciute sulla base di criteri oggettivi e destinate alle persone attive nel mercato del lavoro. Restano invece escluse le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo”, specificamente disciplinate dallo stesso regolamento.
Che cosa sono le prestazioni speciali non contributive e perché l’assegno sociale rientra in questa categoria
La Corte di Giustizia ha chiarito che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo hanno alcune precise caratteristiche: garantiscono un reddito minimo di sussistenza, integrano o sostituiscono le tutele dei sistemi di sicurezza sociale, sono finanziate dalla fiscalità generale e non dai contributi dei beneficiari.
E anche quando affiancano prestazioni contributive, mantengono la loro natura non contributiva e devono essere incluse nell’Allegato X del regolamento CE 883/2004.
Ebbene, per la Corte l’assegno sociale Inps presenta tutti questi requisiti: è rivolto alle persone con almeno 67 anni prive di risorse economiche sufficienti, non dipende dall’attività lavorativa svolta né dai contributi versati, è finanziato dalla fiscalità generale ed è inserito nell’Allegato X.
Per questa ragione l’assegno (misura peraltro revocabile) rientra nell’ambito dell’assistenza sociale e non della sicurezza sociale in senso stretto. La parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98/UE non si applica a questa prestazione e il diritto europeo non vieta agli Stati membri di richiedere il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di lungo periodo come indice di integrazione stabile
La normativa italiana impone il possesso di questo permesso per accedere all’assegno sociale Inps, perché questo titolo rappresenta un indice di inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale.
Il permesso viene rilasciato solo a chi soggiorna regolarmente in Italia da almeno cinque anni, dispone di un reddito minimo sufficiente, possiede un alloggio idoneo e supera il test di conoscenza della lingua italiana. Trattandosi di un titolo a tempo indeterminato, secondo la giurisprudenza costituzionale è un ragionevole elemento di integrazione sociale.
Il requisito non mira, quindi, a evitare una concessione indiscriminata della prestazione agli stranieri, ma a garantire l’esistenza di un legame stabile e duraturo con il territorio nazionale, considerando che l’assegno sociale (che non si perde in caso di rinuncia al mantenimento) è una misura assistenziale finanziata dalla fiscalità generale.
Che cosa cambia
Alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, la Consulta ha stabilito che la normativa italiana non viola né il diritto europeo né i principi costituzionali. Il dubbio di discriminazione sollevato dalla Cassazione si fondava sul collegamento tra uguaglianza costituzionale e parità di trattamento europea, ma quest’ultima non si applica all’assegno sociale.
Di particolare interesse per molti stranieri residenti in Italia, anche lavoratori o ex lavoratori, la sentenza 141/2026 chiarisce il confine tra diritti collegati al rapporto di lavoro e alla contribuzione e prestazioni assistenziali non contributive. La regolare occupazione dello straniero, infatti, non garantisce automaticamente l’accesso a tutte le misure di welfare: l’assegno sociale non è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati, ma un beneficio assistenziale finanziato dall’insieme delle entrate dei tributi.
La Corte Costituzionale aveva già delineato questo orientamento con la sentenza 50/2019, evidenziando che l’assegno sociale Inps (ottenibile oggi con domanda semplificata), a differenza di prestazioni destinate a fronteggiare situazioni di particolare urgenza come la disabilità, è rivolto alle persone anziane stabilmente inserite nella collettività nazionale. Con la successiva sentenza 137/2021, inoltre, la Consulta aveva chiarito che il riconoscimento della prestazione prescinde dalla circostanza che il beneficiario sia stato un lavoratore, proprio perché si tratta di una misura assistenziale e non previdenziale.
La pronuncia del 2026 non afferma quindi che ogni differenza di trattamento tra italiani e stranieri sia sempre legittima, ma stabilisce che — per questa specifica prestazione — il diritto UE non impone l’equiparazione automatica tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.