Criptovalute, approvate le nuove regole Ue: più controlli e trasparenza

Il Consiglio dell'UE approva un quadro normativo completo sulle criptovalute e adotta il MiCA e DAC8. Quali sono le novità e cosa cambia per gli investimenti

Pubblicato: 18 Maggio 2023 16:05

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

L’Ue stabilisce un quadro normativo applicabile alle cripto-attività, agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività. Il Consiglio ha adottato il MiCA e DAC8. Vediamo di cosa si tratta.

La proposta di regolamento MiCA

La proposta di regolamento MiCA, presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, fa parte di un più ampio pacchetto sulla finanza digitale inteso a sviluppare un approccio europeo che promuova lo sviluppo tecnologico e garantisca la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori.

Oltre alla proposta di regolamento MiCA (Market in Crypto Assets), il pacchetto include

Il pacchetto colma una lacuna nella legislazione dell’Ue garantendo che l’attuale quadro giuridico non ostacoli l’uso di nuovi strumenti finanziari digitali e che, al contempo, tali tecnologie e prodotti rientrino nell’ambito di applicazione della regolamentazione finanziaria e degli accordi in materia di gestione dei rischi operativi delle imprese attive nell’Ue.

Il pacchetto, quindi, mira a sostenere l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie finanziarie, bilanciando, contestualmente, la necessità di garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori e degli investitori.

Il MiCA

Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale sul regolamento MiCA il 24 novembre 2021. I trilogi tra i co-legislatori sono iniziati il 31 marzo 2022 e si sono conclusi con un accordo provvisorio raggiunto il 30 giugno 2022. L’adozione formale del regolamento rappresenta la fase finale di un fondamentale processo legislativo.

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Le novità del regolamento

Il regolamento MiCA tutelerà gli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro globale per gli emittenti e i prestatori di servizi che comprende il rispetto delle norme antiriciclaggio.

Le nuove norme riguardano gli emittenti di utility token, token collegati ad attività e i cosiddetti “stablecoin“, come l’ E-Yuan o il Rublo digitale.

Si applicano anche ai fornitori di servizi come, ad esempio, le piattaforme di negoziazione e i portafogli in cui sono detenute le cripto-attività.

Il quadro normativo mira a proteggere gli investitori e a preservare la stabilità finanziaria, permettendo nel contempo innovazione e promuovendo l’attrattiva del settore delle cripto-attività.

Introduce, inoltre, un quadro normativo armonizzato nell’Unione europea che, data la natura globale dei mercati delle cripto attività, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui solo alcuni Stati membri dispongono di una legislazione nazionale.

Il regolamento stabilisce, quindi, requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

Gli europarlamentari hanno approvato, a fine aprile 2023, in via definitiva, con 529 voti favorevoli, 29 contrari e 14 astensioni il primo atto legislativo dell’UE per rintracciare i trasferimenti di cripto-asset come Bitcoin e token di moneta elettronica.

Il testo, concordato provvisoriamente dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio nel giugno 2022, mira a garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-asset per poter bloccare le transazioni sospette, come succede per qualsiasi altra operazione finanziaria.

La travel rule

La cosiddetta “travel rule“, già presente nella finanza tradizionale, sarà estesa anche ai trasferimenti di cripto-attività. Questa regola prevede che le informazioni sull’origine e sul beneficiario finale dei cripto-asset “viaggino” con la transazione e siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento.

Le transazioni

Le regole copriranno anche le transazioni, superiori a 1.000 euro, dai cosiddetti “self-hosted wallets”, ovvero cripto-attività che non sono gestite da una parte terza, come un istituto finanziario o un fornitore di servizi di credito, quando interagiscono con portafogli gestiti da piattaforme di servizi di cripto-attività. Le norme non interesseranno, invece, i trasferimenti da persona a persona effettuati senza l’intervento di un fornitore (provider) o quelli tra fornitori, se agiranno per conto personale.

Salvaguardie contro la criminalità finanziaria

Inoltre, i deputati hanno approvato, sempre in via definitiva e con 517 voti favorevoli, 38 contrari e 18 astensioni , nuove regole comuni sulla supervisione, la protezione dei consumatori e le salvaguardie ambientali dei cripto-asset, comprese le cripto-valute. Il progetto di legge, concordato informalmente con il Consiglio nel giugno 2022, include salvaguardie contro la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria.

La proposta copre le cripto-attività che non sono regolate dalla legislazione vigente sui servizi finanziari.

Trasparenza e vigilanza delle operazioni

Le disposizioni principali per coloro che emettono e negoziano cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, riguardano la trasparenza, la divulgazione, l’autorizzazione e la vigilanza nell’ambito delle transazioni. I consumatori saranno meglio informati in merito ai rischi, ai costi e agli oneri connessi alle loro operazioni. Inoltre, il nuovo quadro giuridico sosterrà l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, regolando le offerte pubbliche di cripto-attività.

Misure contro il riciclaggio di denaro

Infine, il testo concordato comprende misure contro la manipolazione del mercato e che andranno a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali.

Per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrà istituire un registro pubblico con i nomi dei fornitori di servizi di cripto-attività non conformi che operano in territorio UE senza autorizzazione.

Per ridurre l’elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i fornitori di servizi significativi dovranno pubblicare il loro consumo di energia.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde alle aspettative dei cittadini di stabilire standard e misure di salvaguardia per la tecnologia blockchain, come da proposta 35(8) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Il MiCA è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

DAC8

#ECOFIN approva la nostra proposta sulla trasparenza nella tassazione delle criptovalute. I profitti realizzati con cripto assets vanno tassati in tutti i paesi europei e la direttiva indica la via per più trasparenza anche su scala internazionale. #DAC8

Con questo tweet, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari annuncia l’orientamento generale di Ecofin sulla direttiva “DAC8” relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Tale direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, bensì alla procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni, ma non ha il potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. Pertanto, il suo esito finale è stato deciso all’unanimità, dagli Stati membri in sede di Consiglio.

Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività e sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi.

L’obiettivo è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.

Il 27 novembre 2020 il Consiglio ha approvato conclusioni su un’imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell’UE e altrove. Il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente utilizzo a livello mondiale di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le cripto-attività e la moneta elettronica, possono compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, evasione ed elusione fiscali. Così come è importante discutere a livello tecnico dei modi per aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all’interno dell’UE e a livello mondiale al fine di affrontare tali rischi potenziali.

Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che prevedeva che, nel 2022, la Commissione presentasse una proposta legislativa sull’ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8). Con l’approvazione del testo del DAC8:

Verrà migliorata la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare la frode fiscale, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale:

Le differenze tra DAC8 e MiCA

DAC8 riguarda le imprese che forniscono i loro servizi ai residenti dell’UE, indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali fornitori di servizi. MiCA fornisce un quadro chiaro e trasparente per il mercato UE dei crypto-asset, pertanto qualsiasi fornitore di servizi di crypto-asset che offra i propri servizi agli utenti residenti nell’UE dovrà essere autorizzato e stabilito nel territorio dell’UE.

DAC8 ha uno scopo diverso da quello del MiCA. DAC8 copre sia i fornitori di servizi di crypto-asset regolamentati sotto la disciplina MiCA e quelli che non lo sono. Fornisce regole per la segnalazione delle informazioni dei fornitori di servizi di crypto-asset e degli operatori di crypto-asset.

MiCA fornisce le condizioni per l’accesso al mercato dell’UE delle cripto-attività, sostituendo le norme nazionali che attualmente disciplinano l’emissione, la negoziazione e la custodia delle stesse. Tuttavia, MiCA non fornisce una base per le autorità fiscali per raccogliere e scambiare le informazioni di cui hanno bisogno per tassare i redditi da cripto-asset.

DAC8 è in linea con le definizioni contenute nel MiCA e si basa sull’obbligo di autorizzazione introdotto dal MiCA, evitando così ulteriori oneri amministrativi per i fornitori di servizi di crypto-assets.

DAC8, coerente con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) recentemente approvato dall’OCSE, nonché con le modifiche al suo Common Reporting Standard, approvate anche dal G20, mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale sulle criptovalute.

La tassazione diretta

La segnalazione e lo scambio di informazioni ai fini della tassazione diretta sono armonizzati nel quadro del CAS, il che significa che tale quadro dovrebbe essere applicato e interpretato allo stesso modo in tutta l’UE. Tuttavia, le sanzioni e le misure di conformità variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Ciò compromette l’efficienza del DAC in quanto porta a standard diversi nell’UE.

È quindi importante stabilire un livello minimo per queste misure attraverso la direttiva sulla cooperazione amministrativa. Questo livello minimo non limiterebbe la capacità degli Stati membri di definire il proprio sistema di conformità in base alle proprie tradizioni e al sistema giuridico generale.

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