L’Ue stabilisce un quadro normativo applicabile alle cripto-attività, agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività. Il Consiglio ha adottato il MiCA e DAC8. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
La proposta di regolamento MiCA
La proposta di regolamento MiCA, presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, fa parte di un più ampio pacchetto sulla finanza digitale inteso a sviluppare un approccio europeo che promuova lo sviluppo tecnologico e garantisca la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori.
Oltre alla proposta di regolamento MiCA (Market in Crypto Assets), il pacchetto include
- una strategia in materia di finanza digitale
- un atto sulla resilienza operativa digitale (DORA), che comprende i fornitori di servizi per le cripto-attività
- una proposta sul regime pilota relativo alla tecnologia di registro distribuito (DLT).
Il pacchetto colma una lacuna nella legislazione dell’Ue garantendo che l’attuale quadro giuridico non ostacoli l’uso di nuovi strumenti finanziari digitali e che, al contempo, tali tecnologie e prodotti rientrino nell’ambito di applicazione della regolamentazione finanziaria e degli accordi in materia di gestione dei rischi operativi delle imprese attive nell’Ue.
Il pacchetto, quindi, mira a sostenere l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie finanziarie, bilanciando, contestualmente, la necessità di garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori e degli investitori.
Il MiCA
Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale sul regolamento MiCA il 24 novembre 2021. I trilogi tra i co-legislatori sono iniziati il 31 marzo 2022 e si sono conclusi con un accordo provvisorio raggiunto il 30 giugno 2022. L’adozione formale del regolamento rappresenta la fase finale di un fondamentale processo legislativo.
Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Le novità del regolamento
Il regolamento MiCA tutelerà gli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro globale per gli emittenti e i prestatori di servizi che comprende il rispetto delle norme antiriciclaggio.
Le nuove norme riguardano gli emittenti di utility token, token collegati ad attività e i cosiddetti “stablecoin“, come l’ E-Yuan o il Rublo digitale.
Si applicano anche ai fornitori di servizi come, ad esempio, le piattaforme di negoziazione e i portafogli in cui sono detenute le cripto-attività.
Il quadro normativo mira a proteggere gli investitori e a preservare la stabilità finanziaria, permettendo nel contempo innovazione e promuovendo l’attrattiva del settore delle cripto-attività.
Introduce, inoltre, un quadro normativo armonizzato nell’Unione europea che, data la natura globale dei mercati delle cripto attività, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui solo alcuni Stati membri dispongono di una legislazione nazionale.
Il regolamento stabilisce, quindi, requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Gli europarlamentari hanno approvato, a fine aprile 2023, in via definitiva, con 529 voti favorevoli, 29 contrari e 14 astensioni il primo atto legislativo dell’UE per rintracciare i trasferimenti di cripto-asset come Bitcoin e token di moneta elettronica.
Il testo, concordato provvisoriamente dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio nel giugno 2022, mira a garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-asset per poter bloccare le transazioni sospette, come succede per qualsiasi altra operazione finanziaria.
La travel rule
La cosiddetta “travel rule“, già presente nella finanza tradizionale, sarà estesa anche ai trasferimenti di cripto-attività. Questa regola prevede che le informazioni sull’origine e sul beneficiario finale dei cripto-asset “viaggino” con la transazione e siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento.
Le transazioni
Le regole copriranno anche le transazioni, superiori a 1.000 euro, dai cosiddetti “self-hosted wallets”, ovvero cripto-attività che non sono gestite da una parte terza, come un istituto finanziario o un fornitore di servizi di credito, quando interagiscono con portafogli gestiti da piattaforme di servizi di cripto-attività. Le norme non interesseranno, invece, i trasferimenti da persona a persona effettuati senza l’intervento di un fornitore (provider) o quelli tra fornitori, se agiranno per conto personale.
Salvaguardie contro la criminalità finanziaria
Inoltre, i deputati hanno approvato, sempre in via definitiva e con 517 voti favorevoli, 38 contrari e 18 astensioni , nuove regole comuni sulla supervisione, la protezione dei consumatori e le salvaguardie ambientali dei cripto-asset, comprese le cripto-valute. Il progetto di legge, concordato informalmente con il Consiglio nel giugno 2022, include salvaguardie contro la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria.
La proposta copre le cripto-attività che non sono regolate dalla legislazione vigente sui servizi finanziari.
Trasparenza e vigilanza delle operazioni
Le disposizioni principali per coloro che emettono e negoziano cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, riguardano la trasparenza, la divulgazione, l’autorizzazione e la vigilanza nell’ambito delle transazioni. I consumatori saranno meglio informati in merito ai rischi, ai costi e agli oneri connessi alle loro operazioni. Inoltre, il nuovo quadro giuridico sosterrà l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, regolando le offerte pubbliche di cripto-attività.
Misure contro il riciclaggio di denaro
Infine, il testo concordato comprende misure contro la manipolazione del mercato e che andranno a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali.
Per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrà istituire un registro pubblico con i nomi dei fornitori di servizi di cripto-attività non conformi che operano in territorio UE senza autorizzazione.
Per ridurre l’elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i fornitori di servizi significativi dovranno pubblicare il loro consumo di energia.
Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde alle aspettative dei cittadini di stabilire standard e misure di salvaguardia per la tecnologia blockchain, come da proposta 35(8) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.
Il MiCA è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
DAC8
“#ECOFIN approva la nostra proposta sulla trasparenza nella tassazione delle criptovalute. I profitti realizzati con cripto assets vanno tassati in tutti i paesi europei e la direttiva indica la via per più trasparenza anche su scala internazionale. #DAC8”
Con questo tweet, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari annuncia l’orientamento generale di Ecofin sulla direttiva “DAC8” relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Tale direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, bensì alla procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni, ma non ha il potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. Pertanto, il suo esito finale è stato deciso all’unanimità, dagli Stati membri in sede di Consiglio.
Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività e sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi.
L’obiettivo è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.
Il 27 novembre 2020 il Consiglio ha approvato conclusioni su un’imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell’UE e altrove. Il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente utilizzo a livello mondiale di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le cripto-attività e la moneta elettronica, possono compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, evasione ed elusione fiscali. Così come è importante discutere a livello tecnico dei modi per aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all’interno dell’UE e a livello mondiale al fine di affrontare tali rischi potenziali.
Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che prevedeva che, nel 2022, la Commissione presentasse una proposta legislativa sull’ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.
L’8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8). Con l’approvazione del testo del DAC8:
- si estende l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività (“CARF”) e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (“CRS”), elaborate dall’OCSE nell’ambito del mandato del G20. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni
- si estende l’ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito
- si modificano una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC
Verrà migliorata la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare la frode fiscale, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale:
- imponendo a tutti i fornitori di servizi di criptovalute, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, di segnalare le transazioni di clienti residenti nell’UE, siano esse operazioni nazionali che transfrontaliere. In alcuni casi, gli obblighi di segnalazione riguarderanno anche i token non convertibili (NFT)
- obbligando le istituzioni finanziarie a riferire in merito alla moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali
- estendendo il campo di applicazione dello scambio automatico di decisioni anticipate transfrontaliere per le persone con un patrimonio netto elevato. Le persone interessate sono quelle che detengono un minimo di 1.000.000 di euro in ricchezza finanziaria o investibile o in attività gestite. Questi escludono la residenza privata principale dell’individuo. Gli Stati membri si scambieranno informazioni sulle decisioni anticipate transfrontaliere emesse, modificate o rinnovate tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025
- stabilendo un livello minimo comune di sanzioni per i comportamenti non conformi più gravi, come la completa assenza di relazioni nonostante il sollecito amministrativo.
Le differenze tra DAC8 e MiCA
DAC8 riguarda le imprese che forniscono i loro servizi ai residenti dell’UE, indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali fornitori di servizi. MiCA fornisce un quadro chiaro e trasparente per il mercato UE dei crypto-asset, pertanto qualsiasi fornitore di servizi di crypto-asset che offra i propri servizi agli utenti residenti nell’UE dovrà essere autorizzato e stabilito nel territorio dell’UE.
DAC8 ha uno scopo diverso da quello del MiCA. DAC8 copre sia i fornitori di servizi di crypto-asset regolamentati sotto la disciplina MiCA e quelli che non lo sono. Fornisce regole per la segnalazione delle informazioni dei fornitori di servizi di crypto-asset e degli operatori di crypto-asset.
MiCA fornisce le condizioni per l’accesso al mercato dell’UE delle cripto-attività, sostituendo le norme nazionali che attualmente disciplinano l’emissione, la negoziazione e la custodia delle stesse. Tuttavia, MiCA non fornisce una base per le autorità fiscali per raccogliere e scambiare le informazioni di cui hanno bisogno per tassare i redditi da cripto-asset.
DAC8 è in linea con le definizioni contenute nel MiCA e si basa sull’obbligo di autorizzazione introdotto dal MiCA, evitando così ulteriori oneri amministrativi per i fornitori di servizi di crypto-assets.
DAC8, coerente con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) recentemente approvato dall’OCSE, nonché con le modifiche al suo Common Reporting Standard, approvate anche dal G20, mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale sulle criptovalute.
La tassazione diretta
La segnalazione e lo scambio di informazioni ai fini della tassazione diretta sono armonizzati nel quadro del CAS, il che significa che tale quadro dovrebbe essere applicato e interpretato allo stesso modo in tutta l’UE. Tuttavia, le sanzioni e le misure di conformità variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Ciò compromette l’efficienza del DAC in quanto porta a standard diversi nell’UE.
È quindi importante stabilire un livello minimo per queste misure attraverso la direttiva sulla cooperazione amministrativa. Questo livello minimo non limiterebbe la capacità degli Stati membri di definire il proprio sistema di conformità in base alle proprie tradizioni e al sistema giuridico generale.