Modifica delle condizioni di separazione: come fare

Come modificare le condizioni di separazione in presenza di nuove circostanze di fatto e diritto a giustifica di tale modifica

Pubblicato: 3 Ottobre 2019 12:34

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Forse non tutti sanno che modificare le condizioni di separazione tra coniugi è possibile, ma solo in determinati casi individuati a norma di legge. Nello specifico, ciò è possibile in presenza di ben precise nuove circostanze di fatto e diritto che giustifichino tale modifica. Scopriamo ora, più nel dettaglio, come è possibile procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi.

Cos’è la modifica delle condizioni di separazione

La modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è un provvedimento emesso dal Tribunale, su richiesta di una delle due parti o di entrambe, qualora siano mutate le condizioni espresse nell’accordo di separazione consensuale o nella sentenza di separazione giudiziale. In alternativa al provvedimento giudiziale, la modifica delle condizioni di separazione può essere concordata in altri due modi: tramite un accordo raggiungibile attraverso la negoziazione assistita da un avvocato oppure tramite distinte dichiarazioni dei coniugi rese davanti a un ufficiale di stato civile.

I presupposti per modificare le condizioni di separazione

Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che, prima, si sia verificato un mutamento delle condizioni esistenti e prese in considerazione al momento dell’omologazione, della pronuncia di separazione o dell’intesa raggiunta con la negoziazione nella separazione consensuale assistita da un avvocato. Tale mutamento, però, per giustificare la modifica delle condizioni, deve necessariamente aver provocato uno squilibrio nel rapporto tra i coniugi o nel rapporto tra loro e i figli.

In questo ambito, ad esempio, rientrano il caso di un’ulteriore necessità economica del coniuge che ha la titolarità dell’assegno di mantenimento (ma anche il caso contrario, cioè di un miglioramento della sua condizione economica) oppure l’eventualità in cui il figlio manifesti una evidente inclinazione per il genitore che non detiene l’affido. La possibilità di revisione delle condizioni di separazioni è accordata direttamente dalla legge perciò l’espressa rinuncia alla modifica delle condizioni non ha efficacia o rilevanza.

La procedura per modificare le condizioni di separazione

Rispetto al provvedimento giudiziale, come già accennato, ci sono diverse procedure alternative a cui i coniugi possono ricorrere nel caso in cui desiderino modificare le condizioni della loro separazione. Una di queste è la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. L’accordo amichevole trovato in questo modo, alla presenza di almeno un avvocato per parte, produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziario.

Esso, nel caso in cui non ci siano figli minori o maggiorenni incapaci di intendere o di volere, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che, in assenza di irregolarità, concede il suo nullaosta. Nel caso in cui questi invece siano presenti, l’accordo va trasmesso (entro 10 giorni) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che può autorizzare o meno il tutto in base alla considerazione se il nuovo scenario risponda o meno all’interesse dei figli. In caso di mancato via libera, la pratica è trasmessa (entro 5 giorni) al Presidente del Tribunale, che ha il compito di fissare la comparizione delle parti (entro i successivi 30 giorni).

Un’altra procedura alternativa a quella giudiziale (ma anch’essa in grado di produrre gli stessi effetti) è la dichiarazione al sindaco. I coniugi che intendono modificare le condizioni della loro separazione possono rendere separate dichiarazioni al sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, che provvede alla compilazione dell’accordo. L’assistenza di un avvocato è, in questo caso, facoltativa. Non è possibile utilizzare questa procedura se uno dei due coniugi è contrario o se vi sono figli minori o maggiorenni incapaci di intendere o di volere, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Con questa procedura, inoltre, non possono essere definiti patti di trasferimento patrimoniale.

Per quanto riguarda il procedimento davanti al Tribunale, la domanda per ottenere la modifica dei provvedimenti riguardanti coniugi e figli va rivolta al Tribunale competente (quello che si è già pronunciato sulla separazione), che porta avanti il procedimento in Camera di Consiglio. L’eventuale ricorso può essere presentato da uno o entrambi i coniugi. In questo procedimento, pena nullità, è obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero. Il Tribunale provvede alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione tra coniugi con un decreto, contro il quale è ammesso ricorso alla Corte d’Appello (entro 10 giorni dalla notifica). Inoltre, è possibile anche impugnare il decreto emesso dalla Corte d’Appello tramite ricorso in Cassazione.

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