Incidente stradale: 5 consigli da seguire

Vittima di un incidente stradale? L’avvocato Erdis Doraci, professionista leader nel settore del risarcimento per infortuni stradali, suggerisce cosa fare in caso di incidenti.

Pubblicato: 28 Aprile 2022 10:00

QuiFinanza

Redazione

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Gli incidenti stradali sono eventi spiacevoli destinati di fronte ai quali, però, ci si trova spesso impreparati. Pur scongiurando tale eventualità, è indispensabile prepararsi ad affrontarla nel migliore dei modi, al fine di minimizzare i relativi danni e, soprattutto, di ottenere la tutela che ci spetta. Un aiuto arriva dall’Avvocato Erdis Doraci, legale specializzato nel settore della responsabilità civile e risarcimento danni, in particolare subiti dalle cosiddette “vittime della strada”, titolare di tre prestigiosi studi legali, di cui uno a Roma e due in Albania e Romania. Scopriamo, dunque, i suggerimenti da attuare quando si è vittima di un incidente stradale.

Non spostare i veicoli

Un errore che purtroppo molti commettono e che andrebbe assolutamente evitato è lo spostamento dei veicoli coinvolti. Nei momenti successivi all’impatto infatti l’esatta posizione dei veicoli può risultare un fattore determinante in caso di contestazioni. Al fine di consentire alle autorità la realizzazione degli opportuni accertamenti, è necessario evitare qualsiasi alterazione dello stato del luogo in cui l’incidente sia avvenuto. Solo in questo modo si potrà facilitare la corretta ricostruzione delle relative dinamiche. Infatti, i rilievi compiuti e verbalizzati dai vigili sul luogo sono elementi di enorme valore, al punto da essere stati ritenuti dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n.13195/2013, idonei a fare piena prova, fino a eventuale querela di falso, ai fini della ricostruzione del sinistro. Tuttavia, nel caso in cui ingombri la carreggiata, creando pericolo e/o intralcio alla normale circolazione, l’articolo 161 del Codice della Strada impone l’obbligo di spingere il veicolo fuori dalla carreggiata o almeno al margine destro della stessa.

Scattare foto

Le fotografie possono essere prove determinanti per le richieste di risarcimento danni, in quanto
non sono soggette a interpretazioni personali, bensì rappresentano gli eventi in modo totalmente obiettivo. Inoltre, possono fungere da riferimento per ricordare successivamente ulteriori dettagli.
Ciò premesso, consiglio di scattare immediatamente dopo il sinistro fotografie che attestino le
relative dinamiche, in particolare ai segnali stradali (rilevanti per accertare l’eventuale condotta negligente dell’altro automobilista), i veicoli coinvolti (la posizione, la distanza tra loro, la vicinanza al punto di impatto, i danni), le lesioni riportate, gli oggetti danneggiati e i segni delle frenate sull’asfalto. Inoltre, è utile fornire anche una panoramica generale della scena.

Tali fotografie potranno essere prodotte in giudizio per sostenere le proprie ragioni; tuttavia, qualora si intenda dimostrare una circostanza temporalmente determinata, ad esempio la presenza di un ostacolo sulla carreggiata al momento del sinistro, è necessario che dalla foto risulti la data in cui sia stata scattata. Su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28665/2017, affermando che una fotografia non fa piena in prova in giudizio, anche se non espressamente disconosciuta dalla controparte, se priva di data.

Prendere i contatti dei testimoni

In sede di accertamento delle responsabilità connesse al sinistro, un ulteriore mezzo di prova consiste nella testimonianza resa da chi si sia trovato nel luogo e nel momento in cui esso sia avvenuto. Suggerisco dunque di adoperarsi sin da subito a chiedere ai presenti se abbiano assistito o meno alla dinamica, e, in caso di risposta affermativa, di farsi dare nome, cognome e un contatto per rintracciarli successivamente. Non è necessario che il testimone sia in grado di fornire una completa e totale ricostruzione di ogni dettaglio della vicenda, in quanto la Corte di Cassazione ha espressamente affermato, con sentenza n. 17981/2020, che il testimone è da ritenersi attendibile anche se ricorda pochi dettagli. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la deposizione del teste, valutata come insufficiente nei primi due gradi di giudizio, fosse rilevante nonostante quest’ultimo ricordasse il solo colore del veicolo e non il modello, specialmente alla luce del fatto che non gli erano state poste domande più specifiche.

Richiedere subito soccorso medico

La vittima che abbia riportato un trauma fisico conseguente al sinistro non può astenersi dal chiamare immediatamente i soccorsi medici. I servizi di soccorso dovrebbero essere messi al corrente del luogo in cui è avvenuto il sinistro, del tipo di veicoli coinvolti, della quantità di feriti e della gravità delle lesioni. Ciò può rilevarsi essenziale non solo a prevenire il peggioramento delle sue condizioni cliniche e a garantire la tempestiva cura delle eventuali lesioni, bensì assume rilievo anche ai fini della successiva presentazione della richiesta di risarcimento: la cartella clinica redatta dal medico, infatti, ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata e fa piena prova in giudizio.

Richiedere risarcimento in caso di fuga dell’altro conducente

In caso di fuga dell’altro conducente immediatamente dopo il sinistro, qualora la vittima non abbia
fatto in tempo a prendere il numero di targa per identificarlo, quest’ultima può richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fondo di garanzia vittime della strada (istituito nel 1969 e attualmente gestito dalla Consap e controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico), che a sua volta designerà una compagnia assicurativa per la gestione della pratica.

Il Fondo, tuttavia, è soggetto a specifici limiti: tramite esso è possibile procedere al risarcimento esclusivamente dei danni fisici subiti dall’individuo, con l’esclusione dunque dei danni materiali al veicolo; inoltre è necessario che il danneggiato dimostri che il conducente non era identificabile utilizzando l’ordinaria diligenza. Tuttavia, l’intervento del Fondo non è vincolato alla preventiva presentazione di una denuncia contro ignoti da parte della vittima, come affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18097/2020: la sussistenza della querela non è da ritenersi condizione necessaria per l’ottenimento del risarcimento, bensì è qualificabile come mero indizio di cui il giudice di merito potrà tenere conto insieme agli altri elementi raccolti.

In collaborazione con Studio Legale Doraci.

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