Le immagini che arrivano dall’Iran dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno riacceso una domanda che sembrava archiviata dall’inizio degli anni Duemila: in caso di guerra, chi potrebbe essere richiamato alle armi in Italia?
Nel contesto internazionale attuale, torna l’attenzione sulle norme che regolano la leva militare e sulle categorie di cittadini che potrebbero essere coinvolte in un’eventuale mobilitazione.
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Il ruolo della Nato
Oggi l’Italia non decide autonomamente un eventuale ingresso in guerra. Le scelte avvengono nell’ambito delle organizzazioni sovranazionali di cui il Paese fa parte, tra cui, in primo luogo, la Nato. L’articolo 5 del Trattato stabilisce che un attacco armato contro uno Stato membro è considerato un attacco contro tutti i Paesi dell’Alleanza. Di conseguenza, ciascun membro è tenuto a intervenire in difesa degli altri.
L’eventuale attacco non deve necessariamente verificarsi sul territorio nazionale di uno degli Stati aderenti. Come previsto dall’articolo 6 del Trattato, può riguardare anche forze armate, navi o aeromobili che si trovino nei territori dei Paesi membri, in altre aree d’Europa o nel Mar Mediterraneo.
Un esempio recente aiuta a chiarire il meccanismo. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia non è stata coinvolta direttamente nella difesa del Paese, poiché l’Ucraina non fa parte della Nato. Questo non significa che Kiev sia stata lasciata sola: l’Alleanza dispone infatti di una forza di rapido impiego, un contingente militare multinazionale di cui fa parte anche l’Italia, già operativo e pronto a intervenire in situazioni di emergenza.
L’ordine di chiamata
Nel caso in cui il Parlamento dichiarasse lo stato di guerra, la mobilitazione seguirebbe una gerarchia precisa. Si partirebbe dal personale militare già in servizio nelle Forze Armate:
- Esercito;
- Marina;
- Aeronautica;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza.
Se queste forze non fossero sufficienti, si ricorrerebbe ai riservisti, cioè a coloro che hanno concluso il servizio militare da meno di cinque anni. Solo in uno scenario di guerra diretta sul territorio nazionale, e qualora militari in servizio e riservisti risultassero insufficienti, si arriverebbe al coinvolgimento dei civili. In quel caso potrebbero essere convocati i cittadini tra i 18 e i 45 anni giudicati idonei dalle commissioni mediche.
In caso di mobilitazione generale, alcune categorie resterebbero escluse perché considerate essenziali per garantire l’ordine e la sicurezza interna. Si tratta di:
- Vigili del Fuoco;
- Polizia penitenziaria;
- Polizia di Stato;
- Polizia locale.
La selezione dei chiamati
L’eventuale convocazione avverrebbe attraverso le liste di leva, nelle quali vengono iscritti i cittadini maschi al compimento del diciassettesimo anno di età. Dopo la chiamata, la visita medica può avere tre possibili esiti:
- idoneo, quindi arruolabile;
- rivedibile, temporaneamente non idoneo e da sottoporre a nuova visita;
- riformato, permanentemente inidoneo al servizio militare ed escluso in via definitiva.
La chiamata alle armi, qualora attivata, è obbligatoria. L’articolo 52 della Costituzione stabilisce infatti che “il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”. Il rifiuto dell’arruolamento costituisce reato.
Per quanto riguarda le donne, la normativa attuale prevede che la leva obbligatoria riguardi i soli uomini, anche se il principio costituzionale non esclude formalmente una loro eventuale inclusione. In ogni caso, durante lo stato di gravidanza le donne non rientrerebbero tra i soggetti obbligati.