Il 2 ottobre 2023 è il termine ultimo per accedere al ravvedimento speciale. La scadenza, almeno in linea teorica, sarebbe stata il 30 settembre 2023: cadendo di sabato, ha fatto sì che il tutto slittasse di alcuni giorni.
Dato l’avvicinarsi di questa importante scadenza è opportuno riepilogare in maniera sintetica le regole per poter accedere al ravvedimento speciale, appoggiandosi, tra le altre cose, alle indicazioni che vi sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 6/E/2023 e le circolari n. 2/E/2023 e n. 6/E/2023.
Indice
Il ravvedimento speciale: le scadenze previste
Il ravvedimento speciale è stato introdotto dal nostro legislatore per permettere ai contribuenti di regolarizzare i tributi amministrati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Le posizioni, che possono essere definitivamente messe a posto, sono quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, che sono state regolarmente presentate fino ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Per sanare la propria posizione, i diretti interessati devono mettere in conto il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, così come è previsto dalla legge. È necessario, inoltre, provvedere al pagamento dell’imposta non versata a suo tempo e gli interessi dovuti.
Le somme che devono essere versate a seguito del ravvedimento speciale possono essere saldate anche con dei crediti (qualora il contribuente ne abbia a suo attivo), attraverso l’istituto della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs n. 241/1997. Per i versamenti è necessario utilizzare il Modello F24.
Le date entro cui fare i pagamenti
Come abbiamo visto la prima rata del ravvedimento speciale deve essere saldata entro sabato 30 settembre 2023. Dato che cade di un giorno festivo, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023. Le successive date sono le seguenti:
- 31 ottobre 2023;
- 30 novembre 2023;
- 20 dicembre 2023;
- 31 marzo 2024;
- 30 giugno 2024;
- 30 settembre 2024;
- 20 dicembre 2024.
Cosa non può essere regolarizzato
Attraverso il ravvedimento speciale non possono essere regolarizzati i redditi che derivano dalle attività finanziarie e patrimoniali che siano state ostituite o detenute al di fuori del territorio italiano. Entrando un po’ più nel dettaglio, è possiible sottolienare che
- risultano essere escluse dalla regolarizzazione le eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990, convertito con delle modifiche nella Legge n. 227/1990. In altre parole non può essere regolarizzare l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW;
- possono, invece, essere regolarizzati i redditi di fonte estera, che hanno determinato delle violazioni relativa all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.n.600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Cerchiamo di chiarire meglio: anche se il contribuente ha dichiarato, ma non ha versato le dovute imposte, non può utilizzare il ravvedimento speciale. Viene sostanzialmente confermata l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale vengono escluse dalla possibilità di essere sanate le violazioni che risultano essere rilevabili ai sensi degli ex articoli 36-bis e 54-bis, anche se relative ad anni diversi dal 2019, 2020 e 2021.
Attraverso il Decreto Legge n. 34/2023 il legislatore ha chiarito che possono essere regolarizzate tutte le violazioni che, nella prassi, possono essere oggetto di un qualsiasi ravvedimento ordinario (quindi ai sensi dell’articolo 13, del D. Lgs. n. 472/1997). È necessario, però, che la dichiarazione relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione sia stata presentata validamente.
Ravvedimento speciale: come funziona
A stabilire i criteri del funzionamento del ravvedimento speciale sono i commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022. Oggetto della misura sono i tributi che vengono amministrati direttamente dall’Agenzia delle Entrate: risultano essere ravvedibili quelli relativi alle dichiarazioni che sono state validamente presentate e che riguardano il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 ed i precedenti. È previsto il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni, che sono previste per legge. È necessario, inoltre, provvedere a pagare l’imposta dovuta e i relativi interessi.
È possibile procedere con la regolarizzazione nel caso in cui le violazioni non siano già state contestate nel momento in cui viene effettuato il versamento totale o la prima rata, attraverso i seguenti atti:
- di liquidazione;
- di accertamento;
- di recupero;
- di contestazione;
- di irrogazione delle sanzioni.
La novità più importante
Rispetto a quello ordinario il ravvedimento speciale prevede che il versamento di quanto dovuto sia effettuato in otto rate trimestrali di pari importo.
Per tutte le rate successive alla prima, il contribuente è tenuto a versare gli interessi nella misura del 2% annuo.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di chiarire al meglio come accedere al ravvedimento speciale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni attraverso le circolari n. 2/E/2023 e n. 6/E/2023.
Nel primo documento dell’AdE viene chiarito che:
- possono essere definite le violazioni relative alle dichiarazioni che sono state presentate entro 90 giorni rispetto al termine di presentazione delle stesse;
- è possibile regolarizzare le violazioni sostanziali dichiarative e delle violazioni sostanziali prodromiche, che non risultano essere state assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
Attraverso la circolare n. 6./E/2023 ha fissato i seguenti punti:
- il versamento previsto dall’articolo 5, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (ossia il regime fiscale per i cosiddetti impatriati) risulta essere funzionale per poter esercitare la proroga del regime stesso, nelle ipotesi in cui questo è contemplato;
- la dichiarazione integrativa non va a sostituire la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza prescritta. Nel caso in cui si fossero inviate più integrazioni, si dovrà andare ad integrare la dichiarazione originaria, prendendo in considerazione tutte le modifiche apportate con gli invii successivi;
- eventuali violazioni che risultino essere accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale. Non devono, però, in alcun caso essere già state contestate.