L’Agenzia delle Entrate si muove per comunicare ai contribuenti eventuali omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute. La riforma delle sanzioni tributarie ha dato il via ad una nuova procedura dell’AdE, il cui scopo è quello di sollecitare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Comunicando ai sostituti d’imposta e ai contribuenti eventuali omissioni.
Una volta ricevuto l’avviso bonario, il diretto interessato ha la possibilità di regolarizzare il versamento dell’Iva o delle ritenute, evitando di incorrere nel reato di omesso pagamento.
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Omessi versamenti Iva e ritenute, partono gli avvisi bonari
La riforma delle sanzioni tributarie, diventata operativa lo scorso 1° settembre 2024, ha introdotto una nuovo ed importante appuntamento per i titolari di partita Iva e i sostituti d’imposta. L’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo n. 87/2024 ha previsto che uno degli oneri in carico all’Agenzia delle Entrate sia quello di trasmettere gli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato entro la fine del mese.
Questo significa che, al 30 settembre 2024, nel caso in cui un soggetto non abbia provveduto a versare l’Iva o le ritenute alla fonte riceverà una comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatizzati relativi al periodo d’imposta precedente.
Entrando un po’ più nello specifico, le novità sono contenute all’interno del nuovo comma 2-bis, articolo 3-bis del Decreto legislativo del 462/1997, al cui primo periodo è possibile leggere:
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
L’invio degli avvisi bonari si va ad affiancare alle nuove tempistiche che sono state introdotte attraverso la riforma delle sanzioni, che assumono particolare rilevanza – soprattutto dal punto di vista penale – nel caso in cui dei versamenti dovessero essere omessi.
I termini a cui è necessario prestare attenzione
Per quanto riguarda le ritenute certificate, assume particolare rilevanza l’articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000, attraverso il quale è stato fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da parte del sostituto d’imposta la data da tenere sotto controllo, nel caso in cui non fossero stati versati degli importi superiori a 150.000 euro per il periodo d’imposta analizzato.
Anche per l’Iva vale lo stesso termine. In questo caso il riferimento normativo è il successivo articolo 10-ter, nel caso in cui il diretto interessato non abbia provveduto a versare delle somme superiori a 250.000 euro.
Volendo parlare molto pragmaticamente – soffermandosi sulla rilevanza penale degli omessi versamenti – si dovrà tenere conto delle eventuali omissioni che sono state riscontrate al termine dell’anno successivo rispetto a quello d’imposta.
Avviso bonario con pagamento a rate
L’Agenzia delle Entrate sarà impegnata con una procedura, che dovrà essere completata entro il 30 settembre 2024, a seguito della quale dovrà consegnare ai contribuenti i loro avvisi bonari. Permetterà, inoltre, a quanti non hanno provveduto a versare l’Iva e le ritenute di sanare la propria posizione ratealmente. Entrando un po’ più nello specifico, la norma che è stata rivista e corretta attraverso la riforma delle sanzioni prevede che:
Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.
A seguito del ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente ha la possibilità di versare le rate successive a cadenza trimestrale. L’importo di ogni rata dovrà essere pari ad almeno un ventesimo del totale. Il diretto interessato, ad ogni modo, ha la possibilità di procedere spontaneamente: in questo caso la rata deve essere pagata entro e non oltre il 31 dicembre e le successive alla fine di ogni trimestre.
Avviso bonario, cos’è e perché si riceve
La comunicazione di irregolarità, più comunemente conosciuta come avviso bonario, è sostanzialmente un documento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Viene inviato a seguito di un controllo formale su una dichiarazione presentata dal contribuente a seguito del riscontro di alcune irregolarità.
I controlli, generalmente, vengono effettuati sulla base dei dati e degli elementi che l’AdE riesce a desumere dalle dichiarazioni che il contribuente presenta. O dai dati che sono in possesso dell’anagrafe tributaria.
Gli errori segnalati dagli avvisi bonari
Un avviso bonario arriva nel momento in cui l’amministrazione finanziaria si è accorta di un’incongruenza presente in una dichiarazione. La difformità, almeno nella maggior parte dei casi, è relativa ad una delle seguenti situazioni:
- non vengono versati eventuali imposte, che risultano essere a debito a seguito della presentazione di una dichiarazione. I casi più comuni si riferiscono a Irpef, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive, Ivie ed Ivafe, solo per citarne alcuni;
- quando viene effettuata una compensazione indebita o non spettante in base ai controlli effettuati sulla dichiarazione. Il caso più comune è quello di un credito indicato in compensazione all’interno del Modello F24 che non trova riscontro nella dichiarazione;
- correzione di eventuali errori materiali o di calcolo che il contribuente ha commesso nella determinazione degli imponibili, delle imposte o dei contributi;
- errori nelle detrazioni d’imposta, che sono indicate in misura superiore rispetto a quella prevista dalla normativa.
In sintesi
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo l’invio degli avvisi bonari per i soggetti che non hanno versato l’Iva e le ritenute nel periodo d’imposta 2023. Entro il prossimo 30 settembre 2024 le comunicazioni arriveranno direttamente gli interessati, che avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione.