Fatture elettroniche, l’imposta di bollo per il secondo trimestre si paga entro il 30 settembre

A settembre ci sono due scadenze importanti che riguardano l'imposta di bollo da versare sulle fatture elettroniche: il 10 ed il 30. Ecco cosa si deve fare

Pubblicato: 3 Settembre 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A fine mese è tempo di passare alla cassa. I contribuenti obbligati ad emettere la fattura elettronica devono versare l’imposta di bollo. La deadline è fissata per il 30 settembre 2024: entro questa data si deve versare quanto dovuto per il secondo trimestre 2024. Tra le date da tenere a mente, inoltre, c’è il 10 settembre, termine ultimo entro il quale si possono modificare i dati che vengono proposti dall’Agenzia delle Entrate..

Soffermandosi sempre sul versamento dell’imposta di bollo, anche per il secondo trimestre vale la consueta regola, che se l’importo da versare è inferiore a 5.000 euro può essere differito: nel conteggio, però, è necessario prendere in considerazione anche i primi tre mesi del 2024.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come funziona il versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica, le scadenze di settembre

L’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ha cadenza trimestrale. L’operazione deve essere effettuata attraverso la procedura telematica, che è stata messa a punto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il 30 settembre 2024 coincide con la seconda scadenza di quest’anno. La deadline interessa unicamente i contribuenti che hanno trasmesso dei documenti sui quali è necessario versare l’imposta di bollo nel secondo trimestre.

I termini di versamento, è bene ricordarlo, sono condizionati dall’importo che il contribuente deve versare per ogni periodo. Nel caso in cui le somme dovessero essere inferiori a 5.000 euro per i due primi trimestri, è possibile far slittare il versamento alla conclusione del periodo successivo.

La deadline fissata a settembre, quindi, coinvolge unicamente quanti abbiano optato per il rinvio delle somme del primo trimestre, per le quali il versamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 maggio 2024. Ad ogni modo anche se questa volta non si fosse riusciti a raggiungere la cifra di 5.000 euro – sommando quanto nel primo e nel secondo trimestre – la scadenza può essere posticipata di tre mesi: il versamento può essere effettuato il 30 novembre 2024.

Settembre, comunque vada, obbliga i contribuenti che emettono fattura elettronica a fare i calcoli del caso e verificare quali siano le somme dovute, in modo da definire con precisione quali sia il calendario da rispettare.

Imposta di bollo, per le modifiche c’è tempo fino al 10 settembre

Sicuramente la data più importante da segnare in calendario è il 10 settembre 2024, quando è necessario modificare i dati proposti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli uffici tributari, infatti, provvedono a predisporre le fatture elettroniche in due differenti elenchi, che sono strettamente connessi e funzionali a calcolare l’imposta di bollo:

Solo ed esclusivamente per l’elenco B il contribuente ha facoltà di modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre il contribuente ha tempo fino al 10 settembre.

Dove sono consultabili i due elenchi

I contribuenti possono consultare gli elenchi A e B direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata con le proprie credenziali. Una volta loggati è necessario recarsi nella sezione Fatture e Corrispettivi, dove i titolari di partita Iva hanno la possibilità di verificare se hanno assoggettato o meno all’imposta di bollo le fatture elettroniche. I dati forniti dall’AdE possono essere integrati, modificati o confermati.

Entrando un po’ più nello specifico, nell’elenco B – ossia quello modificabile – sono riportati gli estremi delle fatture per le quali ricorrono i presupposti per applicare l’imposta di bollo. Ma che non è stata indicata dal cedente o dal prestatore.

A questo punto il diretto interessato si può muovere in due modi diversi:

Fatture elettroniche, le modifiche all’elenco B

Il contribuente ha due modalità diverse attraverso le quali modificare i dati contenuti all’interno dell’elenco B:

L’elenco B che contiene il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo può essere modificato più volte. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà l’ultima versione per effettuare il calcolo dell’imposta di bollo da versare. Le modifiche non possono essere effettuate oltre la data nel quale viene effettuato il pagamento.

L’AdE provvederà ad effettuare i calcoli necessari per la liquidazione di quanto dovuto il 20 settembre 2024: dopo che il contribuente ha effettuato tutti i passaggi appena descritti, che sono funzionali per permettere di versare correttamente l’imposta di bollo.

Come effettuare il versamento dell’imposta di bollo

Con l’introduzione della fattura elettronica, l’imposta di bollo non viene più versata comprando il contrassegno in tabaccheria. La gestione della pratica avviene molto più semplicemente, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’area riservata del contribuente, infatti, è disponibile il Modello F24 attraverso il quale effettuare il versamento. Accedendo all’area Fatture e Corrispettivi è possibile calcolare in maniera automatica e senza commettere errori la cifra che deve essere versata.

In sintesi

Sono due le date da tenere a mente per l’imposta di bollo: il 10 e il 30 settembre. La prima deadline è relativa alla comunicazione dei dati: quelli forniti dall’AdE possono essere aggiornati, modificati o confermati.

Entro il 30 settembre, l’imposta di bollo deve essere pagata tramite Modello F24, se il suo ammontare supera i 5.000 euro. In caso contrario tutto è rimandato al 30 novembre 2024.

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963