Addio alla fattura spia e all’autofattura di regolarizzazione, cosa cambia da settembre

Conosciuta come fattura spia o come autofattura di regolarizzazione, dal 1° settembre non è più obbligatorio emetterla. Vediamo cosa cambia.

Pubblicato: 4 Settembre 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La fattura spia – o autofattura di regolarizzazione – dal 1° settembre 2024 è completamente sparita. Il legislatore ha introdotto un nuovo tipo di adempimento da parte del contribuente: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per segnalare eventuali omissioni o irregolarità.

Ma cerchiamo di capire in cosa consiste la fattura spia e cosa è cambiato ai fini pratici per i contribuenti dotati di partita Iva.

La fattura spia (autofattura di regolarizzazione) non è più obbligatoria

Nel caso in cui non dovesse essere ricevuta la normale fattura elettronica da parte di un fornitore, non sarà più necessario emettere la cosiddetta fattura spia. Viene sostanzialmente sostituita da una comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: il nuovo obbligo scatta nel momento in cui si è di fronte ad un’operazione non fatturata o ad un documento contabile contenente delle irregolarità.

Le novità sono state introdotte a seguito dell’entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie. A partire proprio dal 1° settembre 2024, le procedure che porterebbero all’emissione di un’autofattura di regolarizzazione cambiano. Nel caso in cui il committente o il cessionario non dovessero aver ricevuto la fattura elettronica – o abbia ricevuto un documento irregolare – non dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione attraverso l’emissione di un’autofattura ed il contestuale versamento dell’Iva.

La procedura cambia radicalmente rispetto al passato, anche se le regole operative sono ancora da definire. Regolarizzare le operazioni è importante, perché evita che vengano irrogate delle sanzioni amministrative che possono arrivare al 100% dell’imposta non versata.

Senza la fattura spia, come devono essere regolarizzate le operazioni

A cambiare le carte in tavola, sostanzialmente, è la riforma delle sanzioni tributarie, che è ufficialmente operativa dal 1° settembre 2024. Alcune delle novità sono andate ad impattare direttamente le regole Iva e tra queste vi rientrano anche quelle relative alle operazioni da regolarizzare da parte del committente o del cessionario il quale, entro i termini previsti dalla normativa, non riceve la fattura elettronica o la riceve con degli errori.

Nello specifico ad introdurre le novità del caso è l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997, il quale all’interno del comma 8 fornisce tutte le indicazioni del caso.

Fino allo scorso 31 agosto 2024, il cessionario o il committente che avessero acquistato dei beni o dei servizi senza l’emissione di una fattura elettronica – o nel caso in cui la stessa dovesse contenere degli errori o delle irregolarità – si vedevano applicare una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 250 euro. L’operazione, ad ogni modo, poteva essere regolarizzata scegliendo due diverse strade:

A partire dal 1° settembre 2024 – solo e soltanto per le violazioni commesse dopo questa data – non è più necessario emettere la fattura spia. Il contribuente dovrà effettuare una comunicazione ad hoc direttamente all’Agenzia delle Entrate. Cambiano anche le eventuali sanzioni in caso di mancata regolarizzazione: passano dal 100% al 70%.

Sanzioni in formato ridotto

Entrando un po’ nello specifico, il nuovo comma 8 riscritto attraverso l’articolo 2 del decreto Legislativo n. 87/2024 prevede espressamente che:

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Regolarizzare le operazioni per le quali non sia stata ricevuta una fattura elettronica passa, quindi, necessariamente attraverso una comunicazione da effettuare direttamente all’Agenzia delle Entrate. Per farlo dovranno essere utilizzati gli strumenti che vengono messi a disposizione dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, anche se non è stato ancora chiarito quali siano. Questo significa che, da un punto di vista strettamente operativo, si è ancora in attesa di un provvedimento attraverso il quale inoltrare la comunicazione.

Al momento, comunque, sono già chiare le tempistiche entro le quali i contribuenti si dovranno muovere: la comunicazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni a decorrere dal termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto essere emessa la fattura. Nel caso in cui questa deadline non fosse rispettata viene applicata una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro.

In sintesi

Dal 1° settembre 2024 non è più necessario emettere la fattura spia o l’autofattura di regolarizzazione nel caso in cui si acquistino dei beni o dei servizi e non venga rilasciata la fattura elettronica per la suddetta operazione.

Il contribuente deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine ultimo entro il quale doveva essere emesso il documento contabile. Al momento, però, non sono state fornite indicazioni su come debba essere effettuata la comunicazione e come debba essere trasmessa all’AdE.

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