Una delle novità introdotte dalla riforma fiscale coinvolge direttamente la Comunicazione Iva 2024 (o Modello Lipe), per la quale sono stati resi disponibili i nuovi modelli e le istruzioni aggiornate necessarie per la sua compilazione.
Attraverso un provvedimento pubblicato lo scorso 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, all’interno della Lipe, la nuova soglia minima per effettuare i versamenti, che è salita – a partire dallo scorso 1° gennaio 2024 – a 100 euro dal precedente 25,83 euro.
Questa importante novità si va ad affiancare ad una serie di novità che sono state introdotte proprio grazie alla riforma fiscale, tra le quali ricordiamo le modifiche alla struttura del modello per effettuare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva. Da quest’anno, infatti, risulta essere diversa la dicitura del rigo VP10. Da segnalare, inoltre, che sono venute meno le specifiche in materia di sospensione dei versamenti, che erano state previste per i contribuenti del settore sportivo colpiti da eventi eccezionali.
Indice
Comunicazioni Iva 2024: arriva il nuovo modello con le istruzioni
La prima scadenza per la Lipe nel 2024 è prevista per la fine del mese di maggio. I diretti interessati la dovranno gestire andando ad utilizzare i modelli che sono stati approvati con l’apposito provvedimento del 14 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Ma quali sono le novità introdotte proprio da quest’anno? Sostanzialmente le comunicazioni Iva trimestrali sono state adattate alle novità introdotte con la riforma fiscale. Entrando un po’ più nel dettaglio ci riferiamo a quanto previsto all’interno del Decreto Legislativo n. 1/2024, che si occupa in maniera precisa e ben approfondita della semplificazione degli adempimenti fiscali.
Senza dubbio la modifica della soglia dei versamenti dell’Iva periodica risulta essere una delle novità di maggior rilievo. E che trova spazio all’interno delle istruzioni che sono state fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Proprio su questo punto è bene ricordare che dal 1° gennaio 2024 il valore limite che deve essere preso in considerazione per poter rinviare i pagamenti è passato a 100 euro. Fino allo scorso anno, l’importo era pari a 25,82 euro.
Le indicazioni del Decreto Semplificazioni per il Modello Lipe
A mettere mano ai limiti per effettuare i versamenti Iva è stato l’articolo 9 del Decreto Legislativo sulla Semplificazione degli Adempimenti Fiscali. La norma, in estrema sintesi, è andata a ritoccare sul fronte Iva, i limiti che erano contenuti all’interno dell’articolo 1, comma 4 del Decreto Legge n. 100/1998 e dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del DPR n. 542/1999. In entrambi i casi veniva indicata in 25,82 euro – che corrispondevano alle vecchie cinquantamila lire – la soglia sotto la quale si poteva rinviare il versamento. Importo che, ora come ora, è passato a 100 euro.
Cosa comporta tutto questo? Nel caso in cui il contribuente dovesse versare una cifra inferiore a 100 euro potrà cumulare il versamento ed assolvere a questo obbligo entro il periodo successivo, indipendentemente dal fatto che la periodicità della liquidazione Iva sia mensile o trimestrale.
Questa novità, ovviamente, porta a dei cambiamenti anche sul fronte operativo. All’interno del modello predisposto per le comunicazioni Iva 2024 – nello specifico all’interno del Rigo V7 – è possibile indicare il debito Iva relativo al trimestre precedente, nel momento in cui risulti essere inferiore a 100 euro. E, soprattutto, quando il contribuente ha deciso di non procedere con il versamento e di beneficiare del differimento al periodo successivo.
Stop alla sospensione dei versamento per lo sport
Le modifiche apportate alla Comunicazione Iva (o Modello Lipe, che dir si voglia) non finisco qui. Alcune novità vanno ad impattare direttamente sul paragrafo Eventi eccezionali, almeno nella casella che è riservata ai soggetti che fino ad oggi sono riusciti a beneficiare delle agevolazioni in materia di Iva. Salta completamente il codice 2, che, almeno in passato, veniva utilizzato da quanti operavano nel settore sportivo. Il campo coinvolge, in particolar modo, le federazioni, le società e le associazioni che hanno usufruito della sospensione dei versamenti a seguito di determinate calamità naturali. O perché sono state vittime di eventi eccezionali.
Nell’aggiornamento al 14 marzo 2024, le istruzioni indicano quanto segue:
- codice 1. Deve essere utilizzato dai soggetti che stanno esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o che sia, a qualsiasi titolo, economica. Devono esercitare, in alternativa, una qualsiasi arte o una libera professione. Devono aver opposto rifiuto ad una richiesta estorsiva o, comunque vada, avendo deciso di non aderirvi, stanno subendo in Italia un danno a beni mobili o immobili a seguito di eventi di chiaro stampo delittuoso che vengono commessi ai loro danni. Anche quando sono effettuati al di fuori di un qualsivoglia vincolo associativo. E il cui scopo sia quello di far perseguire un ingiusto profitto. Le vittime delle richieste estorsive, che abbiamo appena descritto, possono beneficiare – ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della Legge n. 44 del 23 febbraio 1989 – di una proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali. L’agevolazione vale solo e soltanto per le scadenze che rientrano entro un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento lesivo;
- codice 9. Può essere utilizzato per tutti gli altri eventi eccezionali.
Da segnalare, inoltre, che è stata modificata la dicitura del rigo VP10 che passa da Versamenti auto UE a Versamenti auto F24 elementi identificativi.
Come deve essere presentato il Modello Lipe
Ricordiamo che il Modello Lipe deve essere presentato telematicamente. L’operazione deve essere effettuata direttamente dal contribuente o avvalendosi di intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 22 luglio 1998.
La presentazione del Modello Lipe deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione Iva del secondo trimestre deve essere presentata entro il 30 settembre 2024. Mentre quella relativa all’ultimo trimestre deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.