Introdotte due importanti novità per l’adempimento collaborativo. La prima è relativa al nuovo codice di condotta, attraverso il quale dovrebbero essere regolamentati i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti. La seconda prevede l’introduzione del contraddittorio, nel momento in cui viene data una risposta negativa all’interpello preventivo abbreviato che è previsto a seguito dell’adesione all’istituto.
Le due novità, che vanno ad impattare direttamente sull’adempimento collaborativo, sono state pubblicate lo scorso 7 giugno 2024 in Gazzetta Ufficiale. I decreti che hanno introdotto il codice di condotta e il contraddittorio nascono a seguito dell’emanazione di due diversi decreti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente il 29 aprile e il 20 maggio 2024.
Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali novità sono previste.
Indice
Adempimento collaborativo, cosa prevedono i due decreti
Sostanzialmente cosa prevedono i due decreti del MEF che andranno ad impattare direttamente sull’adempimento collaborativo? Quello relativo al codice di condotta prevede, in altre parole, l’introduzione di una serie di doveri che entrambe le parti – il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – sono tenute ad osservare. E che, soprattutto, si basano sulla reciproca fiducia e trasparenza. I soggetti che siano già stati ammessi all’adempimento collaborativo avranno tempo fino al prossimo 5 ottobre 2024 – che corrisponde a 120 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 giugno 2024 – per sottoscrivere il codice di condotta.
Con il decreto datato 20 maggio 2024, invece, è stato modificato il decreto del 15 giugno 2016, nel quale sono contenute le indicazioni attuative dell’interpello preventivo abbreviato, a cui possono accedere i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo. In questo caso ad essere coinvolti sono i contribuenti che hanno intenzione di ottenere una risposta dall’Agenzia delle Entrate in merito a delle casistiche ben delineate e per le quali stiano ravvisando dei rischi fiscali. Tra le modifiche che sono state introdotte c’è una sorta di invito del contribuente al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una sorta di apertura al dialogo che dovrebbe avvenire prima della risposta sfavorevole o di eventuali contestazioni all’istanza di interpello per l’accesso al regime. Con l’occasione il contribuente dovrebbe illustrare e chiarire la propria posizione.
Le due novità sono particolarmente importanti perché vanno a realizzare alcuni dei punti previsti dalla riforma del regime dell’adempimento collaborativo, che è stato introdotto attraverso il DLGS n. 221/2023.
Adempimento collaborativo, il nuovo codice di condotta
Il decreto del 29 aprile 2024 dà piena attuazione al codice di condotta previsto dal DLGS n. 221/2023. Sostanzialmente, con questo strumento vengono messi nero su bianco gli impegni che il contribuente e l’Agenzia delle Entrate assumono reciprocamente all’avvio dell’adempimento collaborativo. Deve essere sottoscritto all’ammissione al regime: vincola le parti per il periodo d’imposta per il quale è stata trasmessa l’adesione e viene tacitamente rinnovato per gli anni successivi.
I contribuenti, che sono già stati ammessi all’adempimento collaborativo, devono sottoscrivere il codice di condotta entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ossia entro e non oltre il 5 ottobre 2024.
In allegato al decreto è stato pubblicato l’elenco dei doveri per entrambe le parti. Sono previsti degli obblighi ben precisi in capo all’Agenzia delle Entrate, che si basano sui seguenti principi:
- collaborazione;
- correttezza;
- trasparenza nei rapporti con il contribuente.
È previsto, ad esempio, che l’eventuale azione amministrativa venga avviata con il minor aggravio possibile a carico degli interessati. Viene sancito, inoltre, il segreto d’ufficio sulle eventuali informazioni, relative all’azienda, che sono state acquisite nel corso dell’istruttoria. E vengono determinati i limiti del loro utilizzo.
Oltre che un vero e proprio comportamento etico, la trasparenza è uno dei doveri che viene richiesto al contribuente. A questo si aggiunge l’impegno a perseguire una bassa propensione al rischio fiscale. Tra le indicazioni concrete che vengono fornite al contribuente c’è, ad esempio, l’impegno a non effettuare degli investimenti in paesi o territori a bassa fiscalità privilegiata con l’unico o prevalente scopo di riuscire ad ottenere un vantaggio fiscale. Questo tipo di operazioni devono essere effettuate per degli scopi commerciali genuini, supportati da valide ragioni economiche. Il contribuente, inoltre, si deve impegnare a istituire dei flussi informativi completi ed accurati verso le autorità fiscali.
L’interpello preventivo, le novità previste
Arrivano anche delle importanti novità per quanto riguarda l’interpello preventivo con procedura abbreviata, che è stato previsto per i contribuenti che abbiano intenzione di aderire all’adempimento collaborativo.
È stata inserita, in estrema sintesi, la previsione di un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità si aprirà prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole ad un’istanza di interpello. O prima di procedere a formalizzare una qualsiasi posizione contraria ad una comunicazione di rischio. La procedura serve a illustrare la posizione del diretto interessato.
Ma in cosa consiste l’interpello preventivo? Volendo semplificare al massimo è previsto che, prima di notificare una risposta sfavorevole in tutto o in parte, l’ufficio provveda a comunicare al contribuente uno schema di risposta con un’illustrazione sintetica della sua posizione. Il destinatario ha un tempo non inferiore a 30 giorni per rispondere alle osservazioni.
Simile schema preventivo è previsto per fornire una risposta completa da parte dell’Agenzia delle Entrate quando è necessario comunicare una posizione contraria ad una comunicazione di rischio.
Attraverso il decreto del 20 maggio 204 si è intervenuti, inoltre, sulle tempistiche di risposta all’istanza di interpello. Rispettando quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto del Contribuente è stata introdotta la sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto e ogni qual volta si ritenga necessario chiedere un parere preventivo a un’altra amministrazione. Nel caso in cui quest’ultimo parere non venga reso entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate provvederà a rispondere all’istanza di interpello.
In sintesi
Arrivano due importanti novità che coinvolgono direttamente l’adempimento collaborativo. Volendo sintetizzare al massimo, sono stati introdotti:
- il codice di condotta;
- l’interpello preventivo.
Le due novità sono particolarmente importanti, perché hanno lo scopo di delineare nel dettaglio come debbano essere organizzati i rapporti tra l’Agenzia delle entrate e i singoli contribuenti.