L’Agenzia delle Entrate mette fine ai dubbi sulla tassa etica applicata ai produttori e venditori di contenuti pornografici, inclusi i creator che operano tramite piattaforme come OnlyFans, siti pay-per-view o servizi di vendita di contenuti online.
Secondo la Risposta n. 285/2025 pubblicata il 4 novembre, l’addizionale del 25% introdotta con la Legge di Bilancio 2005 si applica anche ai contribuenti in regime forfettario che generano ricavi da produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico.
Indice
Cos’è la tassa etica e come funziona
La tassa etica è un’addizionale alle imposte sul reddito, introdotta per colpire le attività legate alla pornografia e, in parte, ai contenuti violenti. L’aliquota è del 25%, e si applica sulla quota di reddito attribuibile alle attività pornografiche, calcolata in proporzione ai ricavi generati da queste ultime.
La base imponibile, per chi è in forfettario, deriva dall’applicazione del coefficiente di redditività relativo al codice Ateco usato dal contribuente. L’Agenzia chiarisce che i forfettari determinano la quota imponibile esattamente come previsto dal proprio regime agevolato:
si prende il totale dei ricavi derivanti dall’attività pornografica e si applica il coefficiente previsto per il proprio Ateco.
Su questo valore si calcola poi il 25% della tassa.
| Tassa etica sui contenuti pornografici | |
| Norma di riferimento | Articolo 1, comma 466, legge n. 266/2005 |
| Aliquota | 25% applicata alla quota di reddito riferibile ai ricavi da materiale pornografico/violento |
| Soggetti obbligati al versamento | Imprese Professionisti (arti e professioni) Soggetti dell’art. 5 Tuir (società di persone, studi associati, ecc.) |
| Attività soggette | Produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza |
| Cosa si intende per materiale pornografico | Opere (teatrali, letterarie, audiovisive, cinematografiche, multimediali, cartacee o digitali) con atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti |
| Calcolo del reddito imponibile | L’addizionale si applica solo alla quota di reddito proporzionale ai ricavi da materiale pornografico/violento I costi promiscui sono deducibili in proporzione ai ricavi specifici |
| Chi è escluso dalla tassa etica | Sono esclusi i contenuti che non mostrano atti sessuali espliciti |
Per le foto dei piedi non si paga la tassa etica
La tassa etica non si applica a chi realizza contenuti che non rientrano nella definizione fiscale di materiale pornografico.
Sono esclusi, quindi, i creator che vendono foto dei piedi o contenuti fetish non espliciti, nudi artistici, erotici soft senza rapporti sessuali, materiali suggestivi senza rapporti e contenuti informativi o educativi sul sesso se privi di rappresentazioni sessuali reali.
In tutti questi casi l’addizionale del 25% non è dovuta perché manca il requisito degli atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.
Cosa devono pagare i creator in regime forfettario
Il nodo principale riguardava il fatto che i liberi professionisti forfettari, compresi i creator di OnlyFans, non pagano l’Irpef ordinaria ma un’imposta sostitutiva.
Nonostante questo, l’Agenzia sottolinea che la tassa etica:
- non è sostituita dall’imposta forfettaria ma si aggiunge ad essa;
- segue le regole Irpef per dichiarazione, acconti, riscossione e sanzioni.
La motivazione è che il regime forfettario sostituisce solo Irpef, addizionali e Irap, non le addizionali speciali come la tassa etica.
In pratica, un creator di contenuti pornografici in regime forfettario pagherà:
- imposta sostitutiva (del 5% o del 15% in base agli anni di attività);
- la tassa etica del 25% sulla quota di reddito derivante dal porno.
Come si dichiara e si paga la tassa etica
La tassa deve essere indicata nel quadro RQ, sezione XII, del Modello Redditi PF.
Il contribuente calcola la base imponibile e inserisce il relativo importo nel rigo RQ49, come indicato nelle istruzioni ufficiali.
Codici tributo da usare
L’Agenzia conferma che, per il pagamento, si utilizzano gli stessi codici tributo già previsti dal 2009:
- 4003 – acconto prima rata;
- 4004 – acconto seconda rata o acconto totale;
- 4005 – saldo.
I versamenti seguono le stesse scadenze dell’Irpef, anche per i contribuenti in regime forfettario.