È partito un nuovo round di controlli dell’Agenzia delle Entrate sul fronte Superbonus. Sono attualmente in distribuzione circa 12.000 lettere di compliance indirizzate ai contribuenti che non hanno aggiornato la rendita catastale dopo gli interventi di ristrutturazione coperti dal Superbonus.
L’obiettivo dell’Agenzia è quello di arrivare a 15.000 lettere entro fine anno, come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione.
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Superbonus, piano triennale da 60.000 verifiche
L’operazione rientra in un programma pluriennale: dopo le 3.000 lettere già inviate nella primavera 2025, l’obiettivo è arrivare a 60.000 immobili sotto esame entro il 2027.
Nel 2026 sono previste altre 20.000 comunicazioni, seguite da ulteriori 25.000 nel 2027. Si tratta della cosiddetta “fase due” del Superbonus. Nella fase uno sono stati erogati i soldi per gli interventi edilizi, mentre nella fase due si procede al riallineamento tra valore reale e valore fiscale degli immobili che, grazie ai lavori, hanno visto aumentare efficienza, sicurezza e prestazioni energetiche.
Non è un intervento punitivo, ma certamente se con una mano lo Stato ha dato, con l’altra mano ora pretende.
Chi riceverà la lettera dell’Agenzia delle Entrate
Le nuove lettere interessano i proprietari di immobili con rendite basse o non aggiornate sui quali siano stati realizzati interventi di notevole entità con il Superbonus.
In molti casi, si tratta di unità per le quali non è stata presentata la dichiarazione Docfa, ossia la denuncia di variazione catastale da depositare entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
La prima fase dell’operazione ha riguardato casi estremi come ruderi, edifici collabenti o fabbricati con rendita zero. Mentre la nuova fase punta su anomalie intermedie, dove l’entità dei lavori non risulta coerente con il valore catastale rimasto invariato.
Cosa contiene la lettera di compliance
La comunicazione, inviata tramite Pec o raccomandata, non è una sanzione ma un invito a verificare la propria posizione.
Il contribuente trova indicati:
- i propri dati identificativi e quelli catastali dell’immobile;
- il riferimento alla comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020;
- l’invito a fornire chiarimenti o regolarizzare la rendita.
Chi riceve la lettera dopo il Superbonus può:
- inviare documentazione o chiarimenti tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” sul sito dell’Agenzia, se ritiene corretti i dati catastali;
- aggiornare la rendita presentando un nuovo modello Docfa con l’assistenza di un tecnico abilitato, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In caso di mancata risposta, l’Agenzia può procedere con accertamenti diretti e aggiornamenti d’ufficio, con spese e sanzioni a carico del contribuente (da 1.032 a 8.264 euro per ogni unità immobiliare).
Quando l’aggiornamento catastale è obbligatorio
L’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione catastale non dipende dal tipo di bonus, ma dall’effetto concreto dei lavori sull’immobile. È necessario l’aggiornamento quando gli interventi hanno comportato:
- modifiche di superficie o volumetria;
- redistribuzione interna dei locali;
- cambio di destinazione d’uso;
- miglioramenti significativi delle finiture o delle dotazioni impiantistiche.
Per chi ha fatto il Superbonus, sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non incidono sulla consistenza dell’immobile, come il rifacimento di pavimenti, facciate o infissi, oppure l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 3 kW.
La Circolare 1/2006 dell’Agenzia del Territorio stabilisce che le opere conservative o di adeguamento impiantistico, se non alterano volumi e superfici, non comportano variazione catastale.