Split payment, quando deve essere adottato e come indicarlo in fattura

Vediamo come funziona lo split payment e chi lo deve ancora utilizzare quando emette delle fatture verso la Pubblica Amministrazione

Pubblicato:

Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Nella maggior parte delle operazioni effettuate verso la Pubblica Amministrazione o enti collegati deve essere applicato il meccanismo dello split payment (anche conosciuto come scissione dei pagamenti). Per questo particolare strumento, a partire dal 1° luglio 2025, è stata introdotta un’importante novità: sono state escluse le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa di Milano.

Lo split payment verso gli altri enti, invece, è stato esteso fino al prossimo 30 giugno 2026.

Come funziona lo split payment

Il funzionamento dello split payment, in questi anni, è sempre stato lo stesso:

Quali sono i soggetti interessati nel 2025

Il 20 ottobre 2025 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale l’elenco degli enti, delle fondazioni e delle società che sono tenute ad applicare lo split payment.

Gli elenchi per il 2026 dei soggetti tenuti a scindere i pagamenti sono i seguenti:

Sul sito del Mef è possibile consultare tutti gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment.

I fornitori esclusi da questo obbligo

Alcuni fornitori sono completamente esentati dall’applicazione dello split payment, per ovvie ragioni fiscali:

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2025

Una delle novità più importanti dello split payment ha preso il via lo scorso mese di luglio: il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 ha previsto che le società quotate in Borsa che sono all’interno dell’indice Ftse Mib siano escluse dal regime split payment.

Questo significa che su tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2025 verso questa tipologia di società devono essere applicate le regole ordinarie di versamento Iva. Fanno eccezione a questa regola, ovviamente, i fornitori che hanno aderito al regime forfettario o devono applicare il reverse charge.

Pragmaticamente questo significa che:

Come deve essere compilata la fattura

Soffermiamoci un attimo sugli aspetti propriamente operativi.

I contribuenti che vendono dei prodotti o erogano dei servizi nei confronti di soggetti tenuti ad adottare lo split payment, devono emettere la fattura elettronica come sempre, ma al suo interno devono indicare l’articolo 17 ter del Dpr 633/1972.

Volendo essere leggermente più precisi, all’interno della fattura deve essere indicato espressamente:

Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l’Iva ai sensi dell’ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

In altre parole viene applicato il meccanismo di rivalsa dell’Iva, che non verrà incassata dal fornitore: l’ente pubblico provvede a versarla direttamente all’Erario.

Quando procederà a registrare la fattura, il fornitore è tenuto ad annotare l’imposta sul valore aggiunto nel registro Iva vendite, ma il suo ammontare non deve essere calcolato nella liquidazione periodica.

Il fornitore, con una successiva e specifica scrittura, deve stornare l’imposta indicando l’Iva in dare e la riduzione del Conto Crediti verso il cliente PA in avere.

Questa operazione, da un punto di vista strettamente contabile, permette di ridurre l’Iva a debito e l’importo del credito che il fornitore vanta nei confronti della PA.

Quando viene compilata la fattura elettronica, che deve essere inviata regolarmente al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, è necessario inserire il valore S nel campo/tag 2.2.2.8 del file .xml denominato EsigibilitaIVA.

Questo servirà a comunicare ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate che per la fattura in oggetto è stato utilizzato l’istituto dello split payment.

Le sanzioni previste

Il legislatore ha previsto una serie di sanzioni per i contribuenti che erogano beni o servizi verso gli uffici obbligati ad adottare lo split payment. Le multe scattano nel momento in cui la fattura elettronica è errata, omessa o tardiva.

Quando le fatture sono errate o omesse è prevista una sanzione amministrativa che oscilla tra 1.000 e 8.000 euro (a prevederlo è l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471/1997).

Simili sanzioni sono previste anche per gli enti pubblici che omettono o ritardano il pagamento dell’Iva per le operazioni che sono soggette allo split payment: è prevista una sanzione base fissa al 30% dell’imposta sul valore aggiunto non gestita correttamente (a prevederlo è l’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997).

Le differenze con il reverse charge

Lo split payment non deve essere confuso con il reverse charge, che è un meccanismo particolare di applicazione dell’Iva, che trasferisce l’obbligo di versare l’imposta dal fornitore all’acquirente, purché entrambi siano soggetti passivi in Italia.

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963