Scadenze fiscali 2024, lo Stato batte cassa: tutti i versamenti del 16 ottobre

Giornata di scadenze, versamenti e adempimenti quella del 16 ottobre 2024: ecco lo scadenzario dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicato: 3 Ottobre 2024 12:16

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Il 16 ottobre 2024 segna il termine per una serie di importanti scadenze fiscali. Con l’approssimarsi della fine dell’anno, lo Stato intensifica le operazioni di riscossione, richiedendo ai cittadini di adempiere a vari obblighi tributari.

Dalla presentazione di dichiarazioni ai versamenti di imposte, ogni contribuente deve essere pronto a rispettare le tempistiche stabilite per evitare sanzioni e interessi.

Ecco lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta per attività di intrattenimento

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di settembre. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione oppure in caso di modello F24 a saldo zero.

Ottava rata Iva

I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della ottava rata dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2.31% mensile a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Quinta rata dichiarazione dei redditi

Le persone fisiche, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli 730/2024, Redditi Pf 2024, Redditi Sc 2024, Redditi Sp 2024 e Irap 2024) con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, e del saldo dell’Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 – 30/6/2024, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.

Versamenti enti pensionistici

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati.
Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche.

Versamenti enti pubblici

Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l’acconto mensile Irap, le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’Iva mensile, la ottava rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 2,31% a titolo di interessi, tutti corrisposti nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24Ep telematico.

Versamento somme a saldo e in acconto

Gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre.

Ritenuta locazioni brevi

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi devono versare la ritenuta operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di settembre relativi a contratti di locazione breve.

Imposta sostitutiva Irpef

I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate, nel mese di settembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Versamenti sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Conguaglio assistenza fiscale

I sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Split payment

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di settembre dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24Ep (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, versano l’imposta relativa al mese di settembre dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24Ep) e 6041 (per l’F24 “ordinario”).

Tobin Tax

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di settembre. l

Il versamento va effettuato direttamente tramite intermediario abilitato oppure utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate).

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