Regime impatriati per i frontalieri, quali sono i requisiti temporali: il chiarimento AdE

Regime impatriati anche per i frontalieri. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi per gestire la pratica

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, ha iniziato il proprio percorso professionale specializzandosi in mercato immobiliare e mutui. Nel corso di molti anni di attività, ha ampliato il suo raggio d'azione approfondendo i temi del fisco, del diritto e della macroeconomia. Oggi analizza scenari complessi e dinamiche geopolitiche per le principali testate nazionali e portali finanziari.

I lavoratori frontalieri possono accedere al nuovo regime impatriati: l’agevolazione spetta a quanti hanno svolto la propria attività lavorativa in Italia pur risiedendo all’estero e decidono di trasferire stabilmente la propria residenza fiscale in Italia. Ma sono previsti requisiti particolarmente stringenti, a cui è necessario prestare attenzione.

A fornire le indicazioni del caso ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, attraverso la quale ha fornito una serie di chiarimenti ai contribuenti in procinto di spostarsi in Italia.

I lavoratori frontalieri accedono al regime impatriati

Con la risposta 12/2026, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato nel dettaglio la posizione di un contribuente che è rientrato in Italia, continuando a svolgere la propria attività lavorativa a tempo indeterminato presso un datore di lavoro con sede all’estero.

Attraverso il documento l’AdE ha chiarito che il lavoro svolto in Italia in qualità di frontaliere – con questa definizione si identifica la persona che risiede all’estero e si sposta quotidianamente in Italia per lavorare – non preclude la possibilità di accedere al nuovo regime impatriati nel momento in cui il lavoratore dovesse prendere la residenza fiscale in Italia.

Da un punto di vista meramente tecnico, l’attività lavorativa che è stata prestata fisicamente in Italia nel momento in cui il lavoratore era ancora residente all’estero non viene conteggiata come precedente residenza fiscale nel nostro Paese ai fini del calcolo del triennio di distacco minimo.

Il requisito temporale rafforzato

Nel contesto che abbiamo analizzato fino a questo momento si inserisce il requisito temporale rafforzato, che costituisce a tutti gli effetti la principale barriera anti-elusiva che è è stata introdotta attraverso il Dlgs n. 209/203 ed è stata confermata direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’interno della risposta che stiamo analizzando in questa sede.

L’obiettivo è quello di evitare che al regime impatriati acceda solo chi si sposta all’estero temporaneamente per poi rientrare a lavorare all’interno della stessa azienda per godere dello sconto fiscale.

La distinzione basata sulla continuità lavorativa

Il regime generale chiede unicamente 3 periodi d’imposta di residenza estera. Nel caso preso in esame il requisito si rafforza – diventando più lungo – quando il lavoratore torna a lavorare per lo stesso datore di lavoro:

Cosa si intende per stesso gruppo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’indicazione chiara anche di cosa si intenda per continuità aziendale. Il requisito rafforzato deve essere adottato nel momento in cui il datore italiano e quello estero:

Frontaliere, come gestire il suo caso

Il requisito temporale rafforzato, per un frontaliere, ha un impatto decisivo nelle sue scelte. Quando un soggetto – che dovesse aver lavorato per anni in Svizzera per una multinazionale e dovesse decidere di trasferirsi in Italia lavorando all’interno di una filiale della stessa azienda – deve dimostrare di avere risieduto all’estero per un periodo che varia dai 6 ai 7 anni (a seconda della sua storia lavorativa precedente) invece che i normali 3.

Ricordiamo che per accedere al regime impatriati non si deve tenere a mente unicamente il maggiore numero di periodi d’imposta: per beneficiare della detassazione (pari al 50% del reddito imponibile o 60% in presenza di figli minori), il lavoratore deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno quattro anni.

Tabella riassuntiva dei requisiti temporali.

Scenario di rientro Anni minimi di residenza estera
Nuovo datore di lavoro (nessun legame con il precedente) 3 anni
Stesso datore/gruppo (senza precedente impiego in Italia) 6 anni
Stesso datore/gruppo (già lavorato per loro in Italia) 7 anni

Quali finalità ha questa presa di posizione

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ha una finalità ben precisa: bilanciare l’attrattività dei talenti e contrastare l’elusione fiscale.

L’interpretazione fornita dagli uffici tributari hanno delle motivazioni ben precise. Puntano, prima di tutto, ad incentivare il radicamento stabile: attraverso l’agevolazione non viene premiato semplicemente lo spostamento del posto nel quale il professionista lavora, ma il trasferimento del centro degli interessi vitali in Italia. Questo è il motivo per il quale la norma richiede che il contribuente si impegni a rimanere come minimo quattro anni in Italia per evitare di perdere i benefici.

Il legislatore tenta, inoltre, di contrastare il turismo fiscale aziendale: si cerca di centrare questo obiettivo imponendo dei requisiti di residenza estera più lunghi (6 o 7 anni) per chi rientra presso lo stesso datore di lavoro. In questo modo l’Agenzia delle Entrate mira a impedire che il regime venga usato per semplici trasferimenti interni o distacchi fittizi volti solo a ottenere lo sconto fiscale.

Si effettua una selezione qualitativa: a differenza dei regimi precedenti, la finalità attuale è attrarre solo lavoratori con elevata qualificazione (come possono essere i laureati o i profili specializzati), garantendo che il beneficio fiscale generi un valore aggiunto per il sistema economico nazionale.

Viene, inoltre, garantita la certezza del diritto per i frontalieri. Con la risposta viene chiarito definitivamente che chi ha servito aziende italiane o estere dai confini non è penalizzato per la sua vicinanza fisica passata, purché provi un reale mutamento dello status di residente.

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