Hantavirus, se la quarantena dura sei settimane cosa succede al lavoro?

Si può stare bene, avere test ancora incerti e ritrovarsi comunque fuori dall’azienda: da quel momento ferie, assenze e tutele smettono di seguire una sola strada

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Quattro italiani residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati messi in isolamento dopo essere entrati in contatto con una passeggera olandese della nave MV Hondius, poi morta in Sudafrica per Hantavirus Andes. Stanno bene, non hanno sintomi e i test non hanno ancora dato risposte definitive. Intanto il Ministero della Salute, nella Circolare del 12 maggio 2026, dispone per i contatti ad alto rischio una quarantena fiduciaria fino a 42 giorni, con sorveglianza sanitaria quotidiana e limitazioni che arrivano fino al divieto di usare voli commerciali o mezzi pubblici.

Il focolaio partito dalla nave da crociera conta nove casi complessivi, sette confermati e due probabili, con tre decessi già registrati. L’Ecdc considera “molto basso” il rischio per la popolazione generale europea, ma nella circolare firmata da Maria Rosaria Campitiello e Sergio Iavicoli il Ministero sceglie comunque la linea della “massima cautela”, richiamando anche la possibilità, “seppur limitata”, di trasmissione interumana in ambito comunitario.

La misura sanitaria, però, entra subito dentro la vita lavorativa. Una persona può non avere febbre, non avere una diagnosi, sentirsi bene e ritrovarsi comunque fuori dal posto di lavoro per sei settimane. La circolare distingue tra contatti ad alto e basso rischio, quarantena fiduciaria e automonitoraggio, ma nel rapporto di lavoro il problema cambia ancora. Chi può lavorare in smart working potrebbe continuare la prestazione. Chi svolge attività non remotizzabili può trovarsi davanti a ferie, permessi, assenza giustificata o certificato medico. E tutto questo mentre il virus resta, almeno sulla carta, un rischio definito basso.

Chi deve restare a casa e chi deve solo controllare i sintomi?

La quarantena fiduciaria prevista dalla Circolare del Ministero non riguarda chiunque sia passato dalla MV Hondius o abbia avuto un contatto occasionale.
Restano a casa i soggetti considerati a rischio elevato di esposizione, sottoposti a misure di sorveglianza sanitaria e limitazioni quotidiane; chi rientra invece tra i contatti a basso rischio deve limitarsi all’automonitoraggio e può proseguire la normale attività, salvo comparsa di sintomi o diverse indicazioni dell’autorità sanitaria.
La classificazione sanitaria modifica anche il modo in cui la vicenda entra nel rapporto di lavoro.

Classificazione Definizione
Caso sospetto Chi ha condiviso o transitato su un mezzo di trasporto con un caso confermato/probabile di ANDV, oppure è stato in contatto con passeggeri o membri dell’equipaggio della MV Hondius dal 5 aprile, e presenta almeno un sintomo compatibile.
Caso probabile Persona con sintomi compatibili e collegamento epidemiologico noto con un caso probabile o confermato di ANDV.
Caso confermato Caso sospetto o probabile con conferma di laboratorio di ANDV tramite test PCR o sierologico.
Non caso Caso sospetto o probabile risultato negativo per ANDV tramite RT-PCR o test sierologico. Se però sviluppa sintomi compatibili entro il periodo massimo di incubazione, deve essere nuovamente testato e riclassificato.

La circolare prevede fino a 42 giorni di sorveglianza sanitaria quotidiana per chi ha condiviso stanza o bagno con un caso confermato o probabile, per chi è rimasto entro circa due metri per oltre 15 minuti cumulativi e per gli operatori esposti senza adeguati DPI o a materiali contaminati.

Le indicazioni non si fermano all’isolamento. La persona deve utilizzare una stanza dedicata, mantenere distanza dagli altri conviventi, ventilare gli ambienti evitare la condivisione di oggetti di uso comune e limitare spostamenti e uso di mezzi pubblici.

Restano fuori dalla quarantena fiduciaria i contatti brevi o occasionali, le permanenze in spazi aperti senza interazioni prolungate e le attività svolte con dispositivi di protezione utilizzati correttamente per tutta la durata dell’esposizione. In questi casi la circolare prevede un automonitoraggio per 42 giorni, limitato all’osservazione dell’eventuale comparsa di sintomi.

La quarantena fiduciaria vale come malattia sul lavoro?

“L’indennità di malattia presuppone un’incapacità temporanea al lavoro collegata alla mansione svolta”.

È il criterio utilizzato dall’INPS, una limitazione sanitaria può impedire l’accesso al luogo di lavoro senza collocare il lavoratore nella disciplina della malattia retribuita.

Chi sviluppa sintomi compatibili con il virus, viene valutato dal medico e riceve un certificato telematico, entrando nella disciplina ordinaria della malattia: il certificato viene trasmesso all’INPS e l’assenza segue il percorso normalmente previsto dal rapporto di lavoro.
Un lavoratore inserito in quarantena fiduciaria come contatto ad alto rischio può trovarsi nell’impossibilità temporanea di raggiungere il luogo di lavoro pur in assenza di una diagnosi o di una condizione clinica incompatibile con la prestazione. In queste situazioni l’assenza può risultare giustificata anche senza entrare formalmente nella malattia; resta invece distinta la questione economica, perché retribuzione e tutela previdenziale non seguono necessariamente lo stesso percorso.

Il trattamento economico dipende dalla certificazione medica, comunicazioni sanitarie, contratto collettivo e modalità concreta della prestazione.

“Il timore del contagio, da solo, non attribuisce un diritto unilaterale ad assentarsi”.

Se mancano sintomi, indicazioni sanitarie o provvedimenti specifici dell’autorità competente, la scelta individuale di non presentarsi sul luogo di lavoro resta su un piano diverso da quello di una misura sanitaria documentata.

Durante il Covid l’art. 26 del D.l. n. 18/2020 aveva equiparato la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia, escludendole anche dal periodo di comporto. Il Tribunale di Asti, con una sentenza del 5 gennaio 2022, riconduceva il trattamento della quarantena Covid proprio alla presenza di una disciplina eccezionale; l’equiparazione non derivava da un principio generale dell’ordinamento, ma da una scelta legislativa espressa.

“La disciplina Covid nasceva da una scelta legislativa eccezionale; la circolare sull’Hantavirus individua misure sanitarie, ma non costruisce una nuova categoria di malattia nel rapporto di lavoro”.

Se il lavoro non si può fare da casa, si usano ferie o permessi?

Se la prestazione può essere svolta da remoto, la quarantena fiduciaria è soprattutto un problema organizzativo. La l. n. 81 del 2017 colloca il lavoro agile tra le modalità di esecuzione della prestazione subordinata e il Protocollo nazionale sul lavoro agile lo inserisce in un sistema fondato sull’accordo tra le parti.

“Il lavoratore non può pretenderlo, ma se la mansione è compatibile lo smart- working evita di trasformare la misura sanitaria in assenza”.

Se il lavoro richiede presenza fisica, l’allontanamento documentato non trasferisce, per ciò solo, il costo dell’assenza sul lavoratore.

“L’allontanamento collegato a una misura sanitaria documentata non rende ferie e permessi la soluzione ordinaria all’assenza”.

Un lavoratore asintomatico inserito tra i contatti ad alto rischio può svolgere un’attività che richiede presenza fisica pur restando temporaneamente impossibilitato a eseguirla.

L’art. 1256 c.c. aiuta a leggere questo scarto, l’obbligazione non viene meno ma incontra un impedimento esterno destinato a cessare. Il rapporto prosegue, ma la prestazione può diventare temporaneamente inesigibile fino alla cessazione dell’impedimento.
L’assenza può risultare giustificata senza trasformarsi, per ciò solo, in ferie consumate. La gestione concreta continua a dipendere dalla mansione svolta, dalla possibilità di lavorare da remoto, dalla disciplina del contratto collettivo applicabile e dalla documentazione sanitaria disponibile.

Ferie, ROL, banca ore, accordi aziendali e disciplina del CCNL possono qualificare quel periodo. Le ferie restano un diritto del lavoratore, almeno quattro settimane annue, di cui due nell’anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Possono essere una soluzione concordata, ma non dovrebbero diventare il contenitore ordinario di una limitazione sanitaria documentata.

Una quarantena fiduciaria non pesa allo stesso modo in tutti i lavori

Un impiegato amministrativo e un infermiere possono ricevere la stessa misura sanitaria e trovarsi, il giorno dopo, dentro conseguenze molto diverse. Per il primo il tema può restare organizzativo; per chi opera in sanità, laboratori, aeroporti, trasporti o nella gestione di materiali biologici, la stessa situazione entra in procedure di prevenzione già presenti nell’attività lavorativa.

“L’art. 2087 c.c. impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, mentre il D.lgs. n. 81 del 2008 costruisce obblighi di prevenzione e protezione sulla base del rischio concretamente presente nella mansione esercitata”.

La circolare sull’Hantavirus segue la stessa logica, richiama procedure di biosicurezza, dispositivi di protezione, formazione del personale e modalità controllate di gestione dei materiali potenzialmente contaminati.
Una misura individuale non comporta, da sola, revisione del DVR o gestione di un rischio biologico aziendale: il criterio resta l’esposizione effettiva collegata alla mansione. Un laboratorio che gestisce materiali biologici e un ufficio amministrativo possono ricevere la stessa misura sanitaria e trovarsi sottoposti a obblighi molto diversi.

Per le informazioni richieste al lavoratore, il datore può chiedere la documentazione che giustifica l’assenza o il provvedimento che impedisce lo svolgimento della prestazione; diagnosi e storia clinica restano fuori da quel perimetro.

Nelle malattie infettive la tutela INAIL nasce dal collegamento tra contagio e attività lavorativa. Per un infermiere, un tecnico di laboratorio o un operatore professionalmente esposto il punto può spostarsi sull’occasione di lavoro; fuori da quel rapporto la presenza della malattia, da sola, non basta. Lo stesso evento sanitario assume conseguenze diverse a seconda della mansione e del contesto nel quale la prestazione viene svolta.

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