Per una breve vacanza all’estero con il figlio non serve, ogni volta, un nuovo consenso scritto dell’altro genitore. Il viaggio all’estero con un solo genitore può essere un problema se incide sui tempi di permanenza con l’altro, sulla frequenza scolastica, sulla certezza del rientro o sull’abituale organizzazione di vita del minore.
La legge non considera ogni attraversamento della frontiera una decisione di “maggiore interesse”. Anche il Portale europeo della giustizia, nella scheda dedicata all’Italia, riconduce una breve vacanza all’ordinaria amministrazione e ritiene che possa essere decisa senza l’autorizzazione di entrambi. Quando, invece, il soggiorno incide su salute, istruzione, residenza abituale o altri interessi rilevanti del minore, l’accordo torna necessario e il dissenso deve essere risolto dal giudice.
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Devo chiedere ogni volta il permesso al mio ex?
“Se la vacanza dura pochi giorni, cade nel periodo già spettante al genitore che parte e prevede una data certa di rientro, può bastare informare l’altro”.
Destinazione, alloggio e recapiti devono essere comunicati, garantendo i contatti con il figlio e il rispetto delle condizioni fissate dal giudice. Informare, in questi casi, serve a rendere trasparente il viaggio e non equivale a chiedere un nuovo permesso.
Gli artt. 316 e 337-ter c.c. affidano a entrambi i genitori la responsabilità sulle decisioni di maggiore interesse per il figlio, come salute, istruzione e residenza abituale. Il semplice attraversamento della frontiera, però, non rende ogni vacanza una scelta da assumere insieme.
L’accordo è quindi necessario se il soggiorno incide sull’organizzazione abituale della vita del minore: una permanenza lunga, l’assenza da scuola, cure programmate all’estero, una destinazione concretamente rischiosa o la mancanza di un ritorno certo. Lo stesso vale se la partenza sottrae giorni all’altro genitore, interrompe i contatti o, per precedenti violazioni e legami stabili con il Paese estero, fa temere che la vacanza nasconda un trasferimento.
Ciò vale anche nel regime di affidamento condiviso: ciascun genitore gestisce le scelte ordinarie durante il proprio periodo, mentre quelle più rilevanti restano comuni. Il collocamento prevalente indica dove vive principalmente il figlio, ma non attribuisce il potere di decidere da solo ogni viaggio. Anche nell’affidamento esclusivo, salvo una diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse spettano a entrambi. Solo l’affidamento super-esclusivo può concentrarle in un unico genitore e richiede la prova di condotte gravemente pregiudizievoli dell’altro (Cass. sent. n. 24876/2025). Se uno dei genitori non ha riconosciuto il figlio, è decaduto dalla responsabilità o è stato nominato un tutore, conta il contenuto del relativo provvedimento.
Il passaporto del bambino basta per viaggiare all’estero con un solo genitore?
Il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio consentono al minore di attraversare la frontiera. La firma prestata per il loro rilascio riguarda però il documento e non autorizza in anticipo qualsiasi vacanza che l’altro genitore deciderà in futuro. La singola partenza resta soggetta alle regole sulla responsabilità genitoriale e alle eventuali condizioni fissate dal giudice.
“Per il passaporto del bambino serve, di regola, l’assenso di entrambi i genitori, anche quando sono separati, divorziati o non hanno mai convissuto. Lo stesso consenso è richiesto per attribuire alla carta d’identità del minore validità per l’espatrio”.
Se uno dei genitori rifiuta di firmare, non risponde o è irreperibile, il silenzio non vale come assenso. Per il passaporto occorre quindi chiedere l’autorizzazione sostitutiva prevista dall’art. 3 della l. n. 1185 del 1967.
Il documento personale del padre o della madre segue una regola diversa. L’art. 20 del d.l. n. 69/2023, ha eliminato l’assenso dell’altro genitore per il passaporto dell’adulto e ha introdotto l’art. 3-bis della legge sui passaporti. Davanti al pericolo concreto e attuale che il genitore si trasferisca all’estero per sottrarsi agli obblighi verso i figli, l’altro può chiedere al tribunale un’inibitoria al rilascio del documento. Questa misura riguarda il documento dell’adulto e non serve, di regola, a bloccare la singola vacanza del minore.
Se il bambino parte con il padre o con la madre, la dichiarazione italiana di accompagnamento non è normalmente richiesta. Riguarda il minore di quattordici anni che viaggia senza almeno un genitore ed è affidato a una persona diversa, a un ente o alla compagnia di trasporto. Lo Stato di destinazione, un Paese di transito o la compagnia aerea possono però richiedere un consenso scritto dell’altro genitore o un proprio modulo, anche all’interno dell’Unione europea.
Prima della partenza vanno quindi verificati il documento del minore, l’eventuale visto e le formalità richieste lungo l’itinerario. È utile portare una copia del provvedimento sull’affidamento e, se genitore e figlio hanno cognomi diversi, un estratto dell’atto di nascita che dimostri la filiazione. Le autorità straniere possono inoltre richiedere che il consenso sia tradotto, autenticato o legalizzato.
L’altro genitore può bloccare una vacanza già prenotata?
Aver già pagato voli e albergo non attribuisce un diritto a partire e il genitore assume il rischio della cancellazione quando organizza il viaggio prima di avere chiarito un contrasto già emerso.
L’altro genitore, d’altra parte, non dispone di un veto generale su ogni vacanza. Il suo dissenso ha peso se segnala un rischio:
- il viaggio invade i giorni che gli spettano;
- viola una prescrizione del giudice;
- espone il figlio a un rischio sanitario o di sicurezza;
- rende incerto il rientro.
Il messaggio WhatsApp con cui l’ex dice “non autorizzo” non annulla il passaporto e non blocca da solo la frontiera, ma prova che il genitore conosceva il dissenso e le ragioni poste a suo fondamento. Anche il silenzio non equivale a un consenso espresso se il provvedimento sull’affidamento richiede l’accordo preventivo.
Nei casi più gravi, se sussiste un rischio attuale di sottrazione o di mancato rientro, l’art. 473-bis.38 c.p.c. consente al giudice di adottare con urgenza le misure necessarie anche senza convocare prima le parti, quando il pericolo emerge da circostanze specifiche e oggettive.
Rischio una denuncia se parto lo stesso?
Partire nonostante il dissenso dell’altro genitore non integra di per sé un reato.
In presenza di gravi inadempienze o di condotte che pregiudicano il minore o ostacolano l’affidamento, l’art. 473-bis.39 c.p.c. consente al giudice di ammonire il genitore, stabilire una somma dovuta per ogni successiva violazione, applicare una sanzione da 75 a 5.000 euro e riconoscere il risarcimento del danno all’altro genitore o al minore.
L’art. 388 c.p. può applicarsi quando la partenza elude un provvedimento del giudice. Il rischio più grave nasce se il minore viene condotto o trattenuto all’estero contro la volontà dell’altro genitore, impedendogli di esercitare la responsabilità. Una vacanza autorizzata può diventare un trattenimento illecito dal giorno del mancato rientro. Nei casi più gravi può configurarsi l’art. 574-bis c.p. e può essere attivata la procedura internazionale di ritorno del minore prevista dalla Convenzione dell’Aia e, nei rapporti tra gli Stati dell’Unione, dal Regolamento UE 2019/1111.
A quale giudice devo rivolgermi e che cosa devo dimostrare?
Se uno dei genitori nega l’assenso necessario per il passaporto del minore, interviene il giudice tutelare con l’autorizzazione sostitutiva prevista dalla legge sui passaporti. Se il documento è già valido e il contrasto riguarda la specifica vacanza, la decisione spetta al tribunale competente per l’esercizio della responsabilità genitoriale oppure al giudice davanti al quale è già pendente la causa familiare.
Chi vuole partire deve presentare un progetto di viaggio chiaro e verificabile: date, destinazione, biglietto di ritorno, alloggio, recapiti e modalità con cui il figlio manterrà i contatti con l’altro genitore. Contano anche il rispetto della scuola, delle cure e dei periodi di permanenza già stabiliti.
Chi chiede di impedire la partenza deve invece provare un rischio concreto. Possono rilevare precedenti mancati rientri, minacce di trasferimento, un biglietto di sola andata, il rifiuto di comunicare l’indirizzo o una casa e una scuola già predisposte all’estero. Il semplice timore o il dissenso privo di elementi oggettivi non bastano.
Il figlio che ha compiuto dodici anni, e anche quello più giovane se capace di discernimento, deve essere ascoltato, salvo le eccezioni previste dalla legge. La sua opinione entra nella valutazione, ma non determina da sola la decisione. Il giudice sceglie la soluzione che tutela il minore e conserva il suo rapporto con entrambi i genitori.