L’automatica attribuzione ai figli del cognome paterno è incostituzionale, perché nega la parità fra i genitori, ma l’utilizzo del doppio cognome paterno e materno va disciplinato, poiché rischia di far proliferare una infinità di combinazioni, creando anche disparità fra i figli.
E’ quanto emerge dalle motivazioni della sentenza numero 131, con la quale la Consulta ha dichiarato illegittima la norma del codice civile (articolo 262 primo comma) che introduce questo automatismo, di matrice “patriarcale”.
Un retaggio “patriarcale” che determina una disuguaglianza
L’articolo 262 è incostituzionale nella parte in cui prevede, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre e non entrambi i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. Tale illegittimità si estende a tutte le norme relative all’attribuzione del cognome al figlio adottato.
Secondo la giudice relatrice Emanuela Navarretta, la norma che stabilisce il passaggio ai figli in automatico del solo cognome paterno, “reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio”, determinando l’invisibilità della madre e quindi violando gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
La norma del codice civile – spiega – è “un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, che oggi è un concetto non più tollerabile, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento verso una completa parità fra i sessi, caldeggiata anche dalla Corte europea dei dritti dell’Uomo.
L’affermazione del principio di uguaglianza fra i genitori, uniti nel perseguire l’interesse dei figli – sottolinea la relatrice – rappresenta anche una garanzia dell’unità della famiglia. “Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale”, afferma Navarretta.
Ma attenzione ad evitare il caos dei cognomi
Detto questo, la Corte costituzionale ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità di darne uno soltanto di comune accordo. Ne emerge che l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio un solo cognome e, in mancanza di tale accordo, andranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine concordato o, in caso di contrasto, dettato da un giudice.
La Consulta ha dettato anche qualche indicazione per il legislatore, che dovrà ora colmare il vuoto legislativo, evitando il caos e la proliferazione dei cognomi nel succedersi delle generazioni. Occorrerà quindi evitare un effetto “moltiplicatore” dei cognomi che “sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”.
Nella sentenza si specifica che il genitore titolare di un doppio cognome dovrebbe scegliere quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, a meno che non vi sia accorso per l’attribuzione del doppio cognome di un genitore soltanto.
Altra importante indicazione fornita al legislatore è che lo stesso meccanismo dovrà valere per tutti i fratelli e le sorelle a testimoniare l’identità ed unità familiare. Ne consegue che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sarà vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.