Dashcam auto, si può usare come prova o si viola la privacy?

In Italia la dashcam può essere usata come prova, ma la diffusione del video può violare la privacy

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Un incidente, una frenata improvvisa, una manovra azzardata, la dashcam registra tutto e restituisce un video che sembra parlare da solo.
“Avvocato, ho ripreso tutto, basta questo video per dimostrare che ho ragione?” Non sempre. Il filmato può entrare nel processo, ma non decide da solo l’esito della causa.

Le riprese video costituiscono prova documentale, ma la loro efficacia dipende dalla verifica di autenticità e attendibilità e resta affidata alla valutazione del giudice (Cass. civ. n. 26945/2019). La gestione e la diffusione delle immagini restano al contempo soggette ai limiti della disciplina in materia di privacy, con possibili conseguenze penali.

Dashcam in Italia: è legale usarla in auto?

Si, è lecita se viene utilizzata per finalità personali o difensive, ed entro i limiti del trattamento dei dati personali previsti dal GDPR.
In Italia non esiste una disciplina che regoli l’uso della dashcam da parte dei privati. Il tema si colloca all’incrocio tra Codice della Strada, norme civilistiche e disciplina privacy. Anche le recenti modifiche del CdS (l.n. 177/2024) non hanno introdotto norme sulla dashcam, lasciando questo assetto invariato.

“La dashcam è un sistema di ripresa video in grado di registrare immagini riferibili a soggetti identificabili, perciò il suo uso ricade nell’ambito del trattamento di dati personali”.

Il Regolamento (UE) 2016/679 individua i presupposti e i limiti entro cui un trattamento di dati personali può considerarsi lecito. L’art. 2 individua l’ambito di applicazione della disciplina, ricomprendendo ogni trattamento di dati personali effettuato mediante strumenti automatizzati, categoria nella quale rientra la registrazione video dashcam. Invece, l’art. 5 fissa i principi che governano la liceità del trattamento dei dati personali: limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; proporzionalità e limitazione della conservazione.

La registrazione delle immagini può considerarsi conforme se risulta strettamente funzionale a uno scopo determinato e circoscritto, con una raccolta limitata a quanto necessario e con modalità di utilizzo coerenti rispetto a tale finalità. Tale quadro è coerente anche con gli orientamenti del Garante Privacy che richiamano i principi di liceità proporzionalità e limitazione delle finalità.
Lo strumento conserva la propria legittimità se opera come supporto accessorio alla guida o alla difesa, mentre assume un diverso rilievo se diventa in un mezzo di osservazione sistematica.

Dashcam e privacy: il limite che può far scattare un illecito

L’invio del filmato in gruppi di messaggistica o la pubblicazione online, espongono i soggetti ripresi a una visibilità incontrollata. È il caso di chi inoltra il video nel gruppo WhatsApp del quartiere per segnalare “quel motociclista che taglia sempre la strada” oppure, chi diffonde il video online per mostrare la spettacolarità di un incidente stradale. Se il filmato è accompagnato da commenti, giudizi o ricostruzioni che attribuiscono responsabilità a soggetti identificabili, la diffusione può integrare gli estremi della diffamazione. Infatti, la rappresentazione parziale dell’evento, unita alla forza suggestiva dell’immagine, tocca la reputazione del soggetto ripreso. La presenza anche dell’audio accentua ulteriormente questo profilo:

“La registrazione di conversazioni e contesti sonori consente di ricostruire situazioni che vanno oltre la semplice immagine”.

Il profilo di rischio aumenta proprio se la dashcam registra anche l’audio, perché la captazione di conversazioni e contesti sonori amplia il perimetro del trattamento e rende più delicata la valutazione di liceità.
Il trattamento illecito di dati personali è sanzionato dall’art. 167 del Codice Privacy se viene effettuato in violazione delle regole di legge e con finalità di profitto o di danno. La condotta può essere punita con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, che può aumentare se il fatto consiste nella diffusione.

Il video della dashcam vale come prova?

L’art. 2712 c.c. riconosce valore probatorio alle riproduzioni fotografiche e cinematografiche, mentre l’art. 234 c.p.p. ne consente l’acquisizione nel processo penale come documenti rappresentativi di fatti. Il video della dashcam è quindi utilizzabile, ma la sua efficacia dipende dalla verifica di autenticità e attendibilità (Cass. civ. sent. n. 26945/2019). Il video rientra tra le prove documentali atipiche senza imporsi sulla decisione, perché è soggetto a libera valutazione:

“Il giudice ne apprezza il contenuto alla luce del contesto complessivo, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti”.

Nella prassi, il filmato viene usato anche nei rapporti con le compagnie assicurative per ricostruire il sinistro. Tuttavia, anche in questo ambito non ha valore vincolante, è un elemento di valutazione che deve essere integrato con altri dati (rilievi, testimonianze e dinamica complessiva dell’incidente).
La ripresa video può risultare parziale, limitata a un segmento dell’evento, può non restituire elementi essenziali come la velocità, la distanza o il comportamento precedente dei veicoli. Perciò, la parte contro cui la riproduzione è prodotta può disconoscerne la conformità ai fatti rappresentati, incidendo sulla sua efficacia.

Dashcam a motore spento o in parcheggio

Un’auto parcheggiata sotto casa, con la dashcam attiva, registra in modo continuativo chi entra e chi esce dal portone, chi parcheggia nella stessa area, chi percorre abitualmente quel tratto di strada. La sequenza delle immagini, nel tempo, restituisce non un evento, ma un flusso di informazioni su soggetti diversi, sulle loro abitudini e sui loro spostamenti. Tale attività di ripresa costituisce videosorveglianza. Il soggetto ripreso non dispone di un potere generale di impedire la presenza di una dashcam, ma può eccepire un trattamento che va oltre la funzione difensiva. Il criterio di valutazione è stato chiarito anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-708/18), secondo cui:

“La liceità della videosorveglianza dipende da un effettivo bilanciamento tra interesse perseguito e diritti delle persone coinvolte”.

La verifica del bilanciamento richiede una valutazione concreta dell’impatto effettivo sui diritti delle persone coinvolte rispetto allo scopo perseguito dall’utilizzatore della dashcam.

Dashcam posizionata male: multe, punti patente e responsabilità

L’installazione della dashcam in auto può compromettere le condizioni di sicurezza alla guida e con esse, la legittimità dell’utilizzo del dispositivo. La presenza della telecamera all’interno del veicolo deve restare neutra rispetto alla condotta del conducente, non deve alterare il campo visivo né interferire con la percezione dello spazio antistante e laterale del veicolo.

“Un posizionamento errato, che comporti anche solo un parziale ostacolo, espone il conducente a una violazione del Codice della strada”.

In particolare, il Codice della strada richiede il rispetto di due esigenze: da un lato, l’art. 141 CdS impone al conducente di mantenere in ogni momento il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza; dall’altro, l’art. 169 CdS prescrive che gli oggetti collocati a bordo non limitino la visibilità. La dashcam, se installata in modo da ostacolare il campo visivo, può esporre il conducente a una sanzione amministrativa, con applicazione di una multa e possibile decurtazione dei punti patente.
In caso di sinistro la presenza di un dispositivo installato in modo scorretto può incidere sulla valutazione della responsabilità. Nella ricostruzione dei fatti, il giudice può tenere conto del posizionamento della dashcam, valutando se abbia contribuito a determinare una riduzione della visibilità o una condotta di guida non pienamente diligente, con conseguenti effetti sul piano del concorso di colpa.

Situazione Cosa fare
Il video lo consegno a chi, e quando? Va consegnato solo se necessario: al proprio avvocato, all’assicurazione o all’autorità in caso di incidente. Meglio evitare circolazioni inutili.
Lo posso mandare all’assicurazione? Sì, se serve per ricostruire il sinistro. Rientra nell’uso difensivo, purché limitato alla finalità e ai soggetti coinvolti.
Posso tenerlo sul telefono o in cloud? Sì, ma con accesso riservato e per il tempo necessario. La conservazione deve essere limitata e coerente con lo scopo.
Devo oscurare targa e volto prima di condividerlo? Sì, se il video esce dall’ambito difensivo. La diffusione pubblica richiede anonimizzazione per evitare violazioni della privacy.
Se la dashcam ha audio, il rischio aumenta? Sì. L’audio può registrare conversazioni e contesti sensibili, ampliando i profili di illecito rispetto alla sola immagine.
In parcheggio la lascio sempre attiva oppure no? Solo con cautela. La registrazione continuativa può essere considerata videosorveglianza e risultare sproporzionata rispetto alla finalità difensiva.

 

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