Sono segnalato in CRIF ma i dati sono errati: come chiedo la cancellazione?

Essere segnalati in CRIF con dati sbagliati può bloccare mutui e prestiti. Hai diritto alla cancellazione gratuita e al risarcimento dei danni.

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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La segnalazione in CRIF è la registrazione in un sistema di informazioni creditizie privato che raccoglie i dati su prestiti, mutui, carte di credito e finanziamenti rateali. Gli intermediari consultano questa banca dati per valutare l’affidabilità del cliente, si tratta di uno strumento che può determinare l’accesso o meno al credito. Contrariamente a ciò che spesso si pensa la segnalazione in CRIF non è una sanzione.

La CRIF non va confusa con la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, che è un archivio pubblico, vigilato da Bankitalia, in cui confluiscono solo esposizioni di maggiore entità, di norma sopra i 30.000 euro e che viene aggiornato ogni mese. Invece, in CRIF confluiscono anche posizioni di importo minimo, un finanziamento per un telefono o un piccolo prestito personale. Per questo, anche un ritardo di poche centinaia di euro può comportare conseguenze pesanti sulla possibilità di ottenere un mutuo o un affidamento bancario.

Chi è segnalato come “cattivo pagatore” rischia di vedersi rifiutato un finanziamento, sospesa una carta di credito o ridotte le linee di fido. Tuttavia, la legge non consente agli intermediari di segnalare chiunque senza un preciso rispetto delle garanzie. Il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie prevede che:

La prima segnalazione di un ritardo può essere resa visibile solo dopo l’invio di un preavviso al cliente, decorsi almeno quindici giorni, e a condizione che siano rimaste insolute due rate consecutive.”

Pertanto, se un mutuatario salta due rate consecutive, la banca può procedere alla segnalazione, ma solo dopo avere inviato una comunicazione scritta (PEC, raccomandata o altro mezzo tracciabile) con il preavviso di 15 giorni.

L’ onere della prova grava sull’intermediario. Quindi, sarà la banca a dover dimostrare di avere inviato correttamente il preavviso; in mancanza, la segnalazione è illegittima. Lo stesso Garante Privacy ha più volte richiamato gli operatori al rispetto di queste garanzie, chiarendo che una segnalazione senza preavviso viola i principi di correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali.

Quando si può chiedere la cancellazione in CRIF per dati errati?

Può accadere che i dati riportati risultino inesatti o non aggiornati. In tali casi non si parla di cancellazione “a pagamento” come pubblicizzato da servizi poco trasparenti, ma di un vero e proprio diritto alla rettifica riconosciuto per legge.

Gli errori sono numerosi. Si pensi al caso di omonimia, se un soggetto viene confuso con un altro avente nome e cognome simili, oppure al debitore che ha già saldato il finanziamento, ma la banca non ha provveduto ad aggiornare la posizione. Non meno frequenti sono le segnalazioni post-cessione del credito, dove il rapporto è stato trasferito a una società di recupero ma l’istituto originario continua a mantenere traccia della morosità. Un altro esempio riguarda il saldo e stralcio, se l’accordo transattivo viene registrato come mancato pagamento integrale, il cliente rischia di risultare moroso nonostante l’obbligazione sia stata estinta. Infine, vi è l’ipotesi più grave, quella del furto d’identità, in cui finanziamenti mai richiesti vengono imputati a un soggetto estraneo attraverso l’uso illecito dei suoi dati personali.

La base giuridica che tutela il consumatore è l’art. 16 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che sancisce il diritto dell’interessato a ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano.”

Tale principio trova applicazione diretta anche nei sistemi di informazioni creditizie, l’intermediario che segnala ha il dovere di correggere o aggiornare tempestivamente i dati non più rispondenti al vero. A ciò si aggiunge il Codice di condotta per i SIC, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina in modo puntuale tempi di conservazione e regole di aggiornamento.

Come richiedere la cancellazione o rettifica dei dati in CRIF

Per chi si accorge di una segnalazione errata in CRIF il primo passo è l’accesso ai dati. Ogni cittadino ha diritto a conoscere quali informazioni siano registrate a suo nome. In virtù del “diritto di accesso” art. 15 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati personali.”

CRIF mette a disposizione un servizio gratuito di visura, compilando il modulo online sul sito ufficiale o inviando una richiesta via PEC o raccomandata, si ottiene l’elenco aggiornato delle segnalazioni presenti.

Una volta individuata l’anomalia, occorre presentare un reclamo all’intermediario segnalante (la banca o la finanziaria che ha inserito il dato) e inoltrare un’istanza di rettifica o cancellazione a CRIF, allegando la documentazione che dimostra l’inesattezza (ricevute di pagamento, accordi di saldo e stralcio, etc.). La richiesta può essere inviata tramite il modulo CRIF disponibile online, via PEC o con raccomandata A/R.

L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni, prorogabili a 45 in caso di particolare complessità (art. 12 GDPR). Se la banca non risponde, interviene una garanzia importante introdotta dal Codice di condotta per i SIC:

Decorsi 30 giorni dalla richiesta dell’interessato senza riscontro del partecipante, il gestore del sistema inibisce la visibilità dei dati contestati fino alla definizione della controversia.”

Significa che la segnalazione rimane sospesa e non è più consultabile dagli altri operatori fino a quando non viene chiarita la situazione.

Cosa fare se CRIF non cancella?

Può accadere che, nonostante l’istanza di rettifica e la documentazione allegata, i dati errati restino visibili in CRIF. In tal caso, l’ordinamento prevede strumenti amministrativi e giudiziari per ottenere la correzione o la cancellazione.

Il primo canale è quello del Garante Privacy. L’art. 77 del GDPR riconosce a chiunque il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo, usando la modulistica ufficiale disponibile sul sito istituzionale. Il Garante, se ritiene fondate le ragioni dell’interessato, può ordinare la cancellazione della segnalazione illegittima o imporre all’intermediario l’aggiornamento dei dati.

Un secondo rimedio è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Dopo aver presentato reclamo alla banca o finanziaria senza ottenere risposta soddisfacente, il cliente può adire l’ABF entro 12 mesi. La decisione arriva normalmente entro 90 giorni e, pur non avendo la forza di una sentenza, vincola l’intermediario sul piano contrattuale.

Cancellazione urgente: quando serve il ricorso al Tribunale

Resta infine la via giudiziaria. Se la segnalazione errata produce un pregiudizio immediato e grave, si pensi a un mutuo bloccato, il cliente può ricorrere al giudice con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione della segnalazione in attesa della definizione del merito.

Oltre alla cancellazione, è possibile domandare anche il risarcimento del danno subito. Sul punto, la Cassazione ha escluso che il danno da illegittima segnalazione sia “in re ipsa”, non basta dimostrare l’iscrizione in CRIF, ma occorre provare le conseguenze negative concrete, ad esempio la perdita di un finanziamento o il pregiudizio reputazionale (Cass. civ. sent. n. 3133/2020).

Quanto restano i dati in CRIF?

Uno dei dubbi più frequenti riguarda i tempi di permanenza dei dati in CRIF. Non tutte le segnalazioni hanno la stessa durata: a stabilirlo è il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, approvato dal Garante Privacy.

Durata segnalazioni CRIF

Tipo di informazione

Durata di conservazione

Richieste di finanziamento in valutazione

Fino a 180 giorni

Richieste rifiutate o rinunciate

90 giorni

Ritardo di 1–2 rate poi regolarizzato

12 mesi dalla regolarizzazione

Ritardo di 3 o più rate poi regolarizzato

24 mesi dalla regolarizzazione

Morosità non sanata

36 mesi dalla scadenza del contratto, max 60

Informazioni positive (rapporti conclusi senza ritardi)

60 mesi dalla chiusura

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