Raccontata come la bidella pendolare che ogni giorno attraversava l’Italia per lavoro. Napoli – Milano, ore di treno, un sacrificio diventato simbolo. Oggi è imputata per il reato di stalking. La vicenda riguarda Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica, accusata di aver inviato messaggi e contatti reiterati sui social alla preside del suo istituto dopo il licenziamento. I fatti sono contestati dalla Procura di Napoli Nord, che ha ritenuto la condotta idonea a integrare gli atti persecutori. Dopo la denuncia, il tribunale ha disposto prima il divieto di avvicinamento e poi misure più restrittive; allo stato, l’imputata si trova agli arresti domiciliari.
La persona offesa è Eugenia Carfora, preside simbolo della scuola di Caivano, da anni in prima linea contro la camorra e protagonista anche di una fiction Rai sul riscatto attraverso l’istruzione. Due figure pubbliche, due narrazioni opposte, un nodo giuridico: quando l’insistenza smette di essere conflitto e diventa reato.
Indice
Reato di stalking: quando scatta davvero l’art. 612-bis e perché non basta “insistere”
Il reato di stalking è rubricato dall’art. 612-bis del Codice Penale, come “Atti persecutori”. La norma sanziona chi:
“Con comportamenti ripetuti di minaccia o molestia, provoca nella vittima ansia o paura persistenti, fa nascere un timore per la propria incolumità o la costringe a modificare le proprie abitudini di vita”.
La pena prevista è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. La sanzione aumenta se la persecuzione avviene in una relazione affettiva, quando la vittima è particolarmente vulnerabile (minori, donne in gravidanza o persone con disabilità) quando le condotte sono realizzate attraverso strumenti digitali, come i social network.
Non è l’insistenza in sé a essere penalmente rilevante, ma l’impatto concreto e duraturo che quelle condotte producono sulla persona offesa.
Lo stalking è un reato di evento, cioè la condotta diventa reato solo se produce un effetto concreto sulla vita della vittima;
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine;
- un’alterazione delle abitudini di vita, come cambiare orari, percorsi o modalità di relazione.
La reiterazione non richiede dei numeri. Non esiste un minimo di telefonate, messaggi o contatti social fissato dalla legge.
Conta la continuità nel tempo e la capacità della condotta di incidere sull’equilibrio psicologico e sulla vita quotidiana della vittima. Una serie di messaggi sui social, telefonate insistenti o contatti ripetuti, anche se singolarmente non minacciosi, può integrare reato se, nel loro insieme, producono un effetto destabilizzante.
Quando non è stalking?
Un contatto isolato o sgradevole, per quanto inopportuno, difficilmente integra gli atti persecutori se manca la reiterazione e se non produce ansia, paura o un cambiamento forzato delle abitudini. Le molestie possono esaurirsi in comportamenti fastidiosi o inopportuni; lo stalking scatta se quelle condotte, reiterate, superano la soglia del disagio e diventano persecuzione, perché alterano in modo stabile la libertà e la serenità di chi le subisce.
Lo stesso vale per una lite di coppia o di condominio. I conflitti, anche accesi, rientrano nella fisiologia delle relazioni finché restano circoscritti e non determinano gli eventi tipici del 612-bis. La linea si sposta quando il contrasto diventa persecuzione, contatti continui, controlli, pressioni che costringono la vittima a cambiare routine, orari, percorsi, relazioni.
Nel conflitto lavorativo o disciplinare l’esercizio di poteri organizzativi o il dissenso non sono stalking finché restano ancorati a finalità lecite. La fattispecie può emergere solo quando l’azione perde ogni giustificazione e assume un carattere ossessivo e intimidatorio.
Denuncia o querela per stalking: come funziona?
La denuncia per stalking è il primo passo quando si ritiene superata la soglia degli atti persecutori.
“Denuncia e querela non sono la stessa cosa”.
La querela è l’atto con cui la persona offesa chiede formalmente che si proceda penalmente. Invece, la denuncia è una segnalazione all’autorità di un fatto di reato; può attivare accertamenti, ma non sempre basta a far partire il procedimento se manca la volontà espressa della vittima.
In sostanza, con la querela si apre il percorso penale; con la denuncia si informa l’autorità e si prepara il terreno, anche per tutele urgenti.
La legge prevede eccezioni alla querela, e quindi la procedibilità d’ufficio, quando la vittima è minore, persona con disabilità o quando i fatti sono connessi ad altri reati procedibili d’ufficio.
Il termine per presentare querela è di sei mesi dal fatto, un arco temporale ampio che non va confuso con un invito ad attendere.
Quindi, ci si può rivolgere subito alle forze dell’ordine, alla Questura o ai Carabinieri anche con il supporto di un legale di fiducia.
Tre passi falsi che possono compromettere l’azione:
- raccontare tutto sui social senza formalizzare;
- cancellare chat o bloccare contatti senza aver prima conservato le prove;
- rispondere per “difendersi”, alimentando il contatto e peggiorando il quadro probatorio
Ammonimento del Questore e misure cautelari
L’ammonimento del Questore serve se l’obiettivo è fermare subito la condotta e creare un segnale formale chiaro, senza attendere i tempi del processo. È utile se le condotte sono già reiterate e documentabili, ma il rischio non è ancora esploso in una situazione di emergenza immediata. Infatti, l’ammonimento mette agli atti l’allerta istituzionale e può incidere concretamente sul comportamento, anche perché una successiva violazione pesa nelle valutazioni penali.
Invece, non basta se c’è pericolo concreto e attuale, minacce credibili, escalation rapida, appostamenti, violazioni reiterate di confini già tracciati. In questi casi la priorità è di tipo cautelare. La legge consente l’attivazione di strumenti di tutela immediata, calibrati sul rischio, divieti di avvicinamento, limitazioni ai contatti, interventi urgenti.
Le prove che contano se si pensa di subire stalking
La prova è una ricostruzione ordinata e cronologica dello stalking.
I messaggi, le chiamate e i contatti social hanno grande rilevanza se documentano la continuità nel tempo. Gli screenshot devono essere completi, con data, ora e identificativo dell’account o del numero; le chat e le email vanno esportate in modo integrale, evitando selezioni arbitrarie che ne indeboliscono la lettura. Il registro chiamate e i vocali aiutano a dimostrare la pressione costante, anche se il contenuto non è apertamente minaccioso.
Inoltre, contano i testimoni, chi ha visto l’effetto delle condotte, colleghi, familiari, vicini, può riferire l’ansia, la paura o il cambiamento delle abitudini. Possono servire certificazioni mediche che documentano stati ansiosi, disturbi del sonno o attacchi di panico insorti in correlazione con la persecuzione. È utile anche tenere un diario degli episodi che registri contatti, reazioni e modifiche concrete della vita quotidiana.
| Comportamento | Può essere stalking? | Prova utile |
|---|---|---|
| Messaggi ripetuti sui social | Sì, se reiterati ed efficaci | Screenshot completi con data/ora/URL |
| Telefonate insistenti | Sì, se continue | Registro chiamate e vocali |
| Contatti dopo un “no” | Dipende dall’effetto | Chat/email esportate |
| Controlli e appostamenti | Spesso sì | Testimoni e diario episodi |
| Ansia o cambio routine | Rilevante | Certificazioni e annotazioni |