Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scade il secondo trimestre

Scadenza al 30 settembre per versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ma se l'importo è inferiore a 5.000 euro si può aspettare

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Importante scadenza fiscale per i contribuenti che emettono regolarmente delle fatture elettroniche. Entro il 30 settembre 2024 deve essere versata l’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2025. A questa regola generale, però il decreto Semplificazioni – più correttamente il Decreto Legge n. 73/2022 che è stato convertito nella Legge n. 122/2022 – ha, però, previsto un’eccezione. Nel caso in cui il versamento dell’imposta di bollo sia inferiore a 5.000 euro è possibile cumulare il pagamento e rimandarlo al trimestre successivo. Il legislatore ha introdotto questa possibilità per semplificare e ridurre gli adempimenti fiscali dei titolari di partita Iva.

Volendo entrare nel dettaglio questo significa che, per le fatture elettroniche che sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2025, i titolari di partita Iva si devono comportare come segue:

Quando e come versare l’imposta di bollo

Come abbiamo visto il prossimo 30 settembre, almeno ufficialmente, scade il termine entro il quale è necessario versare l’imposta di bollo, nel caso in cui l’importo dovuto superi i 5.000 euro. È bene ricordare che l’emissione della fattura elettronica prevede l’applicazione di questo onere quando è dovuta o quando viene annotata nel documento.

Nelle fatture elettroniche l’imposta di bollo viene applicata in modo virtuale, andando a flaggare sulla voce del bollo virtuale. Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate elabora due differenti elenchi di fatture trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da determinare se su questi documenti sia necessario o meno assogettarli a questo particolare obolo.

Gli elenchi risultano essere consultabili a partire dal 15 del primo mese successivo a ogni trimestre. È possibile visionarli nella sezione Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il titolare di partita Iva, in questa sede, trova due differenti elenchi:

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
📅 Scadenze 1° trimestre – 30 aprile
2° trimestre – 30 settembre
3° trimestre – 30 novembre
4° trimestre – 28 febbraio dell’anno successivo
📊 Regola semplificata Se l’importo del 1° trimestre è <5.000 euro, si può pagare con il 2°
Se l’importo di 1° e 2° trimestre è <5.000 euro, si può pagare con il 3°
🖥️ Come si paga Portale dell’Agenzia delle Entrate
Addebito diretto su conto corrente
Modello F24
📑 Elenchi AdE Elenco A – Fatture con bollo già indicato
Elenco B – Fatture senza bollo ma soggette per natura/importo
⚠️ Errori da evitare Non controllare date di transito
Errata indicazione del bollo (anche se non dovuto)
Mancata verifica degli elenchi A e B
💸 Sanzioni 30% dell’imposta non versata
Riduzione di 1/3 se si paga entro 30 giorni

Come effettuare il pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo è necessario autenticarsi nell’area riservata ed entrare nell’area specifica. Nello specifico è necessario entrare nella sezione:

È possibile effettuare il pagamento utilizzando il servizio presente sul portale con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. In alternativa è possibile utilizzare un Modello F24 disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:

Cosa succede se il pagamento è effettuato in ritardo

Eventuali errori o anomalie nel versamento dell’imposta di bollo vengono comunicate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, è in grado di verificare ogni singolo documento che viene trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio.

Entrando un po’ più nel dettaglio, i sistemi informatizzati dell’AdE sono in grado di mettere in evidenza i versamenti omessi e quelli effettuati in ritardo. Viene comunicato in modo dettagliato l’ammontare dell’imposta di bollo che è dovuta complessivamente per ogni trimestre, indicando in modo chiaro le fatture elettroniche che rientrano nell’Elenco A e quelle che sono presenti nell’Elenco B. Vengono messi in evidenza, inoltre, i versamenti che risultano a sistema.

È importante sottolineare che dimenticarsi di indicare l’imposta di bollo in fattura non determina l’erogazione di una sanzione, purché i versamenti vengano effettuati correttamente: devono comprendere tutti i documenti che sono stati riportati all’interno dell’elenco A.

Come evitare delle contestazioni dall’AdE

L’unica strada da percorrere per evitare di ricevere delle contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è verificare puntualmente le informazioni che sono contenute all’interno di Fatture e Corrispettivi. Quanti dovessero affidarsi ad un software interno per la gestione delle fatture elettroniche, devono prestare la massima attenzione a:

Il primo passaggio è controllare l’eventuale incoerenza delle tempistiche. Per la gestione dell’imposta di bollo è importante la data di transito della fattura attraverso il Sistema di Interscambio. Una fattura datata 30 settembre slitterà dal terzo al quarto trimestre nel caso in cui dovesse essere spedita il 3 ottobre.

Eventuali errori potrebbero sorgere a seguito di un’errata indicazione dell’imposta non dovuta. In questo caso la fattura elettronica confluisce direttamente all’interno dell’elenco A. Il versamento, in questo caso, diventa obbligatorio e non può essere negato. Verificare puntualmente i dati contenuti all’interno dell’elenco A permette di correggere eventuali errori, che potrebbero far scattare l’obbligo di effettuare dei versamenti.

Alcune problematiche di impostazione potrebbero far sì che l’imposta di bolla sia dovuta, ma non venga indicata. Nel momento in cui si viene a verificare questa situazione, l’eventuale bollo viene intercettato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce all’interno dell’Elenco B. Non effettuare la verifica potrebbe portare ad omettere di effettuare il versamento.

Cosa è contenuto all’interno dell’elenco B

All’interno dell’elenco B vengono inserite le fatture elettroniche che, benché non riportino l’indicazione del bollo, soddisfano i requisiti per esserne assoggettate all’imposta. In questo elenco rientrano i documenti nei quali le operazioni superano i 77,47 euro e la natura delle stesse rientra nel novero di quelle soggette a imposta di bollo.

A quanto ammontano le sanzioni

Fattore a cui prestare la massima attenzione sono le sanzioni per l’omesso o tardivo versamento del bollo, che sono pari al 30% dell’imposta che non è stata versata. A stabilirlo è l’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.

Nel caso in cui il contribuente dovesse provvedere al saldo di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, è prevista la riduzione di un terzo della sanzione dovuta.

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